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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35429/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un accertamento fiscale fondato su movimentazioni bancarie riferite a un soggetto imprenditoriale, poi sfociato in giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale della Basilicata. L’Agenzia delle Entrate aveva poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, ma il ricorso era stato notificato a un difensore già deceduto al momento della notifica. I contribuenti, rimasti intimati nel giudizio di legittimità, hanno chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 25708/2021 deducendo errore percettivo ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 391-bis c.p.c., perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto rituale la notificazione del ricorso per cassazione, nonostante questa fosse stata indirizzata a un domicilio/difensore inesistente per il decesso del professionista, con conseguente mancata conoscenza del giudizio e impossibilità di difesa. Nel merito rescissorio, l’Agenzia aveva lamentato violazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972, dell’art. 2728 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva illegittimamente superato la presunzione sui versamenti e prelevamenti bancari con mere allegazioni generiche, senza prova analitica per ciascuna operazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando un errore percettivo nella precedente ordinanza, perché la notifica del ricorso per cassazione era stata effettuata nei confronti del difensore già deceduto e dunque non poteva considerarsi validamente perfezionata; ciò aveva impedito ai contribuenti di avere conoscenza del giudizio e di difendersi. Esaminato poi il ricorso per cassazione dell’Agenzia nel merito rescissorio, la Corte lo ha a sua volta accolto, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo troppo generico, senza analizzare analiticamente i singoli versamenti e prelevamenti contestati e la specifica prova contraria offerta dal contribuente. Conseguentemente ha revocato l’ordinanza n. 25708/2021, cassato la sentenza della CTR della Basilicata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale motivo di revocazione per errore di fatto/ppercettivo, quando la Corte abbia supposto l'esistenza di un fatto inesistente o viceversa.

  • art. 391-bis c.p.c.

    costituisce il fondamento processuale della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.

  • art. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    introduce una presunzione legale relativa per versamenti e prelevamenti sui conti dell'imprenditore, presumendoli riferibili all'attività d'impresa, salvo prova contraria analitica del contribuente.

  • art. 51, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    è richiamato in correlazione con i poteri di acquisizione e utilizzazione dei dati bancari e con la possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti e documenti.

  • art. 2728 c.c.

    è evocato per affermare il regime della presunzione legale e l'inversione dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'amministrazione assolve il proprio onere con i dati bancari, mentre il contribuente deve provare la non imponibilità delle operazioni contestate.

  • art. 24 Cost.

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che la disciplina degli accertamenti bancari violi il diritto di difesa, potendo il contribuente fornire prova contraria in sede amministrativa e giurisdizionale.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    è menzionato quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è menzionato quale rito camerale applicabile alla discussione del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando la Corte abbia erroneamente percepito come esistente una notificazione in realtà inesistente o non perfezionata, purché l'errore risulti dagli atti e abbia inciso sulla decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione eseguita al difensore già deceduto non consente di ritenere perfezionata la vocatio in ius e impedisce di considerare la parte validamente informata della pendenza del processo.
  • In materia di accertamenti bancari, l'art. 32 d.P.R. 600/1973 pone una presunzione legale relativa: i dati dei conti soddisfano l'onere probatorio dell'Ufficio, mentre grava sul contribuente una prova contraria specifica e analitica per ciascuna movimentazione contestata.
  • La prova contraria del contribuente contro la presunzione bancaria non può essere generica o cumulativa, ma deve indicare la riferibilità di ogni singolo versamento o prelevamento a fatti non imponibili o estranei all'impresa; in difetto, il giudice può legittimamente ritenere fondata la pretesa fiscale.
  • Quando il contribuente fornisce prova contraria analitica sulle movimentazioni bancarie, il giudice deve rispondere con una motivazione altrettanto analitica, esaminando ogni operazione contestata e non limitandosi a formule generiche o a valutazioni per categorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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