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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35425/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da un azionista contro una banca e alcuni soggetti apicali di società coinvolte in una vicenda di presunta mala gestio e di asserite condotte illecite che avrebbero determinato il depauperamento del patrimonio della società emittente e l'azzeramento del valore delle azioni. Il giudizio era stato introdotto nel 2009, in riassunzione dopo una precedente fase davanti al Tribunale di Frosinone, e si inseriva in un contenzioso anteriore già definito con rigetto e coperto da giudicato per i fatti fino al 1998. Nei gradi di merito la domanda era stata dichiarata inammissibile verso alcuni convenuti per carenza di legittimazione attiva, essendo il danno qualificato come riflesso e quindi rientrante nell'azione ex art. 2395 c.c., e prescritta verso gli altri convenuti, anche ove qualificata ex art. 2043 c.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente distinto per periodi temporali le condotte, avrebbe erroneamente escluso la diretta lesione del socio qualificando il danno come solo riflesso, e avrebbe dovuto ricondurre la vicenda a un danno diretto derivante da un disegno criminoso; con il secondo ha lamentato ultrapetizione per avere la Corte riesaminato la validità di un documento di cessione dei diritti di altri azionisti e ha contestato anche la liquidazione delle spese; con il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, inclusi la prova del preteso disegno criminoso, l'illegittimità della prescrizione applicata, richieste ex artt. 88, 89 e 96 c.p.c. e l'inammissibilità di documenti prodotti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata: giudicato per i fatti anteriori al 1998, carenza di legittimazione attiva per il danno riflesso ex art. 2395 c.c., e comunque prescrizione dell'azione risarcitoria. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque potuto esaminare la questione della legittimazione e che la censura sulle spese era generica e non coerente con i parametri richiamati. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo perché cumulava e sovrapponeva questioni eterogenee, molte delle quali non integravano un omesso esame di fatti decisivi ma miravano ancora una volta a un nuovo apprezzamento del merito o a questioni giuridiche non pertinenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute; nel caso concreto la censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la questione era comunque emersa dagli atti e dalla difesa delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia omesso di valutare prove specificamente decisive o abbia posto a base della decisione fatti notori o conoscenze personali; non consente una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    non può essere invocato per ottenere una nuova lettura delle prove, ma solo nei casi di uso di prove non valutabili secondo il criterio legale o di attribuzione di efficacia probatoria contra legem.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non basta che la parte la ritenga succinta o non condivisibile.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale possibile base generale dell'azione risarcitoria, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le censure cercassero di riqualificare il fatto per superare i limiti di legittimazione e prescrizione.

  • art. 2395 c.c.

    l'azione individuale del socio è esperibile solo per il danno diretto subito nella propria sfera patrimoniale; la perdita di valore delle azioni conseguente al depauperamento del patrimonio sociale è stata considerata danno indiretto.

  • art. 2403 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1729 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma rilevanza nella decisione.

  • art. 2632 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma rilevanza nella decisione.

  • art. 2629 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma rilevanza nella decisione.

  • art. 2628 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma rilevanza nella decisione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione complessiva delle prove o per introdurre questioni giuridiche estranee.

  • art. 2947 c.c., comma 3

    la Corte ha escluso che la sentenza penale di patteggiamento richiamata dal ricorrente producesse gli effetti favorevoli invocati ai fini della prescrizione civile.

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento non è stata ritenuta idonea a far valere gli effetti interruttivi/favorevoli della prescrizione civile pretesi dal danneggiato.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per invocare provvedimenti contro la controparte per offese processuali, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva o comunque non esaminabile nel modo prospettato.

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per le espressioni offensive asseritamente contenute negli scritti difensivi; la censura non ha inciso sull'esito della controversia.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato sia per la lite temeraria sia per la domanda di revoca della condanna; la Corte ha confermato la soccombenza e la regolazione delle spese.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare documenti prodotti in appello; la censura è stata ritenuta non decisiva o comunque formulata in modo non specifico.

  • D.M. 140/2012, art. 5

    richiamato in tema di liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza perché il valore della causa era stato parametrato a quanto indicato dall'attore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che denuncia violazione di legge deve indicare con precisione la norma violata, il suo contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
  • Non è ammissibile trasformare in violazione di legge o in vizio motivazionale una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • L'azione individuale del socio verso amministratori o terzi richiede la prova di un danno diretto e immediato nella sfera patrimoniale del singolo; la perdita di valore delle azioni derivante dal depauperamento del patrimonio sociale è, di regola, danno riflesso della società.
  • La sentenza di patteggiamento non può essere automaticamente utilizzata per ottenere gli effetti favorevoli previsti per il diverso presupposto della sentenza penale di condanna ai fini dell'art. 2947 c.c., comma 3.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso; non copre censure che investono questioni giuridiche, domande nuove o una generica insoddisfazione per la valutazione complessiva del materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità, la deduzione di ultrapetizione o di violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un riesame del merito o delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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