Cassazione Civile, Ordinanza n. 35427/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un'istanza di rimborso presentata dal contribuente per ottenere la restituzione di un credito IRPEF maturato in relazione all'anno d'imposta 1992, poi ribadita con successiva nota. A fronte del silenzio-rifiuto dell'ufficio, il contribuente aveva promosso il contenzioso tributario, che aveva avuto esito sfavorevole in primo grado e in appello; dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva escluso l'operatività della decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 ravvisando invece il termine decennale di prescrizione, la causa era stata nuovamente decisa dalla CTR, la quale aveva comunque negato la spettanza del rimborso. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione il contribuente lamentava, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle domande di rimborso del 2002 e del 2005, e, dall'altro, violazione di norme processuali e sostanziali: sosteneva che la CTR avesse errato nel considerare gli estratti meccanografici solo come indizi, e che avrebbe dovuto attribuire a tali prospetti valore di piena prova, anche in forza del principio di non contestazione e dell'asserito riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il diniego del rimborso. Ha osservato che il preteso riconoscimento del credito non costituiva un fatto non contestato, perché l'esistenza stessa del diritto al rimborso era il tema del giudizio; ha poi ribadito che, nel giudizio avente ad oggetto il rigetto di una domanda di rimborso, il contribuente è attore in senso anche sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto. L'Amministrazione non aveva l'onere di contestare espressamente quei fatti né di accertare il credito entro termini decadenziali riferiti alla pretesa impositiva. La CTR aveva inoltre correttamente attribuito agli estratti meccanografici valore meramente indiziario e aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito, con accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine decadenziale per il rimborso non è stato ritenuto decisivo in questa fase, perché la Corte richiama il precedente intervento che aveva già escluso la decadenza e afferma che l'Amministrazione può comunque contestare il credito del contribuente anche oltre i termini per l'accertamento del debito.
Nel giudizio di rimborso grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato; chi contesta o eccepisce l'inefficacia dei fatti deve provare i fatti dell'eccezione.
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
La censura del ricorrente viene respinta; la norma è richiamata come parametro della doglianza, ma la Corte ribadisce che il diritto al rimborso deve essere comunque provato dal contribuente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è disattesa perché la CTR ha esaminato gli elementi dedotti e ha compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è respinta perché la Corte esclude l'errore di diritto nella valutazione dell'onere probatorio e del valore degli estratti meccanografici.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Citato dal ricorrente nella formulazione del motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e sopporta integralmente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare l'esistenza del credito esposto dal contribuente anche quando siano decorsi i termini per l'accertamento del debito tributario, perché tali termini operano per l'esercizio della potestà impositiva e non impediscono la difesa in giudizio contro la pretesa restitutoria.
- La mancata contestazione dell'Ufficio non trasforma automaticamente in prova piena la documentazione prodotta dal contribuente, quando sia quest'ultimo a dover dimostrare il fondamento del credito.
- Gli estratti meccanografici o documenti interni equivalenti, se non corroborati da prova idonea dei fatti costitutivi, possono valere al più come elementi indiziari e non bastano, da soli, a fondare il diritto al rimborso.
- In cassazione non è censurabile come violazione di legge la valutazione di merito con cui il giudice di appello, sulla base delle prove acquisite, ritenga non raggiunta la prova del credito, salvo i limiti del vizio di motivazione nei termini consentiti dalla legge processuale.
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