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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35423/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

La vicenda nasce dalla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta proposta da una società poi assoggettata a fallimento. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta e, contestualmente, il fallimento, ritenendo da un lato problematicamente realizzabile il piano per i contrasti emersi con la società affittuaria dell'azienda, destinata ad acquistare le quote della debitrice, e dall'altro non giustificata la mancata destinazione di tutto l'attivo patrimoniale al soddisfacimento dei creditori, in particolare della partecipazione totalitaria in una società terza. La corte d'appello, in sede di reclamo, aveva invece accolto il reclamo della debitrice, reputando non dimostrata l'indisponibilità dell'affittuaria a proseguire il rapporto e valorizzando anche un impegno finanziario sostitutivo di un diverso soggetto. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la violazione dell'art. 186-bis l. fall. e dell'art. 132 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi: la dichiarata irrealizzabilità del piano da parte dell'affittuaria, il trasferimento delle quote a soggetti diversi e l'incertezza sulla capacità finanziaria del nuovo socio; l'azzeramento, nel piano, del valore della partecipazione totalitaria in Fenig s.r.l.; diverse incongruenze e inattendibilità delle relazioni e attestazioni poste a base della proposta, incluse sottostime dell'attivo, sottostima del passivo e omissione di azioni recuperatorie. La società affittuaria ha proposto ricorso incidentale lamentando che la corte d'appello avesse esaminato solo una delle rationes decidendi del tribunale e avesse omesso di pronunciarsi sui plurimi profili di inammissibilità dedotti, oltre che su fatti decisivi. La debitrice ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la violazione del diritto di difesa e delle norme sul contraddittorio, per avere la corte d'appello ritenuto che la società avesse già avuto piena possibilità di difendersi nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del fallimento e i primi tre motivi del ricorso incidentale della società affittuaria, ritenendo che la corte d'appello avesse errato nel limitare il proprio esame a una sola delle ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità del concordato e nell'omettere la valutazione di circostanze decisive dedotte dalle parti e già emergenti dal fascicolo della procedura. Ha affermato che, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice di secondo grado deve riesaminare con effetto devolutivo pieno tutte le questioni concernenti la revoca o l'inammissibilità del concordato, anche se dedotte per la prima volta nel reclamo o rilevabili d'ufficio, e deve verificare sia la fattibilità giuridica sia quella economica del piano, senza trascurare gli elementi che incidono sulla corretta determinazione di attivo e passivo e sulla attendibilità delle attestazioni ex art. 160 e 186-bis l. fall. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della debitrice, perché la dedotta lesione del diritto di difesa non era autonomamente idonea a fondare un ricorso per cassazione una volta che la corte d'appello aveva comunque deciso nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 186-bis l. fall.

    Il concordato in continuità richiede la verifica della reale praticabilità del piano e della destinazione coerente dell'attivo alla soddisfazione dei creditori, salvo le specifiche fattispecie normative che consentano diverse soluzioni.

  • art. 18 l. fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno sulle questioni inerenti all'ammissione o revoca del concordato.

  • art. 173 l. fall.

    La dissimulazione di attivo o la dolosa sottostima del passivo costituiscono cause di revoca dell'ammissione al concordato.

  • art. 160, comma 2, l. fall.

    La relazione attestativa deve essere corretta e attendibile, perché costituisce base del piano e della proposta concordataria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di motivazione apparente o insufficiente è stata proposta unitamente alla censura per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali che regolano il concordato e il reclamo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per dedurre un vulnus al contraddittorio e al diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio effettivo.

  • art. 162 l. fall.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa nel procedimento di ammissione al concordato.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la nullità non impone necessariamente la rimessione al primo giudice se l'appello può decidere nel merito.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice di secondo grado deve riesaminare in modo pieno tutte le questioni relative all'ammissione o alla revoca del concordato, senza limitarsi alle sole censure esplicitamente dedotte dal reclamante, potendo e dovendo considerare anche questioni e fatti emersi nel contraddittorio di reclamo o rilevabili d'ufficio.
  • Ai fini dell'ammissibilità e della fattibilità del concordato, il giudice deve verificare sia la fattibilità giuridica sia quella economica del piano, valutando in concreto la realizzabilità delle condizioni previste dal debitore e la loro compatibilità con l'interesse dei creditori.
  • L'omesso esame di circostanze decisive che incidono sulla corretta determinazione dell'attivo e del passivo, sulla attendibilità delle attestazioni e sulla realizzabilità del piano integra vizio denunciabile in cassazione, quando tali elementi siano stati oggetto di discussione tra le parti.
  • Nel concordato in continuità non è consentito al giudice trascurare elementi che mostrino dissimulazione di attivo, sottostima del passivo o inattendibilità delle relazioni e attestazioni poste a base della proposta, poiché tali profili possono incidere sulla revoca dell'ammissione o sull'inammissibilità della domanda.
  • La dedotta nullità del primo grado per violazione del contraddittorio non è di per sé sufficiente a fondare il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello se quest'ultima ha comunque deciso la causa nel merito, poiché in tal caso difetta un concreto interesse all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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