Cassazione Civile, Ordinanza n. 35424/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 167, comma 2, l.fall. il suo atto di acquisto dello stabilimento industriale della società poi fallita. Il ricorso era affidato a un solo motivo, ma nelle premesse dell'ordinanza non ne viene riprodotto il contenuto specifico. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; mancava però la prova dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. La Corte ha quindi esaminato gli effetti della rinuncia sul giudizio di legittimità e sulle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., precisando che la rinuncia produce estinzione anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando il fatto che dalle difese emergeva una definizione stragiudiziale delle posizioni tra le parti. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l'estinzione del giudizio esclude il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 167, comma 2, l.fall.
La sentenza impugnata aveva dichiarato inefficace l'atto di acquisto dello stabilimento industriale in applicazione della disciplina dell'inefficacia degli atti compiuti dal fallito; l'ordinanza di Cassazione non entra nel merito di tale disciplina, limitandosi a richiamarla come oggetto della decisione impugnata.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche a prescindere dall'accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta da difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione della controparte.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a proseguire la resistenza sull'impugnazione.
- In presenza di rinuncia e definizione stragiudiziale delle posizioni tra le parti, la Corte può compensare le spese di lite per ragioni equitative.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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