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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35428/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia riguarda un complesso immobiliare in Monte Porzio Catone, composto da più fabbricati e aree comuni, originariamente nella disponibilità di una cooperativa edilizia poi posta in liquidazione. Alcuni soci assegnatari avevano convenuto la cooperativa, il liquidatore e alcuni amministratori, oltre a società terze acquirenti, chiedendo di accertare che anche i beni indicati come "zone comuni" e, in particolare, il locale ristorante e le aree scoperte, fossero stati trasferiti ai soci in proprietà indivisa e pro quota millesimale; conseguentemente domandavano la nullità, invalidità o inefficacia del preliminare e delle vendite con cui la cooperativa aveva trasferito tali beni a terzi, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte le domande, ritenendo che, per uno dei soci, operasse un giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio di impugnazione di bilanci sociali, ma senza estendere tale effetto agli altri soci; aveva inoltre interpretato gli atti di assegnazione nel senso che essi trasferissero ai soci anche la quota dei beni comuni. Nel ricorso per cassazione la cooperativa e il liquidatore hanno censurato, da un lato, la mancata estensione del giudicato esterno a tutti i soci e, dall'altro, la ritenuta responsabilità personale degli amministratori; uno degli amministratori ha dedotto anch'egli la violazione del giudicato e dei criteri ermeneutici contrattuali, nonché la mancanza di prova della responsabilità personale; il socio che aveva proposto il ricorso incidentale ha contestato invece l'applicazione a suo danno del giudicato esterno e ha sostenuto che esso non potesse precludergli l'accertamento della comproprietà dei beni comuni. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del socio ricorrente incidentale sul punto del giudicato e, allo stesso tempo, ha accolto la censura relativa all'erronea interpretazione degli atti di assegnazione, precisando che il giudicato esterno sui bilanci non aveva efficacia di giudicato sulla proprietà dei beni comuni perché tale accertamento, nel precedente giudizio, era solo incidentale e comunque richiedeva il contraddittorio di tutti i soci; ha invece respinto, nei limiti indicati, la tesi della cooperativa e dell'amministratore secondo cui quel giudicato si sarebbe esteso anche agli altri soci. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva male applicato i canoni di interpretazione contrattuale, non avendo individuato con chiarezza una inequivoca volontà traslativa della quota dei beni comuni in favore dei soci, limitandosi a valorizzare in modo non sistematico singole clausole. Restano assorbite le censure sulla responsabilità personale degli amministratori. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale solo nei limiti indicati, ha accolto il ricorso incidentale del socio che contestava l'efficacia preclusiva del giudicato, e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'altro amministratore; ha respinto in parte il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale dell'amministratore che invocava il giudicato esterno, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi sulla responsabilità personale degli amministratori. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito che il precedente giudicato sui bilanci della cooperativa non precludeva l'accertamento sulla proprietà dei beni comuni nel presente giudizio, perché quell'accertamento era stato compiuto solo incidenter tantum e, comunque, non poteva esplicare efficacia di giudicato senza il contraddittorio di tutti i soci interessati. Ha altresì censurato l'interpretazione degli atti di assegnazione, ritenendo che la Corte territoriale non avesse ricostruito in modo corretto e completo la volontà negoziale desumibile dalle clausole contrattuali.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come veicolo del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche in tema di interpretazione del contratto e di giudicato esterno

  • art. 1362 c.c.

    è indicato come primo canone ermeneutico da rispettare nell'interpretazione del contratto

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la Corte ribadisce che l'interpretazione negoziale deve essere condotta secondo i canoni legali complessivi, non in modo atomistico

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno preclude il riesame del punto fondamentale comune solo se ricorrono identità delle parti e del rapporto giuridico

  • art. 34 c.p.c.

    la preclusione da giudicato su un punto incidentale opera diversamente dalla questione pregiudiziale in senso tecnico, e la sua trasformazione in causa pregiudiziale richiede domanda esplicita nei casi previsti

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per il tema del contraddittorio necessario, rilevante ai fini dell'efficacia del giudicato sull'accertamento della proprietà

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi relativi alla prova e alla valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nei motivi relativi alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 2395 c.c.

    richiamato per la responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo o il socio, ma le relative censure sono state dichiarate assorbite

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova per la responsabilità personale degli amministratori

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla posizione del socio escluso dagli effetti del giudicato

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo del socio che contestava la preclusione derivante dal giudicato

  • art. 832 c.c.

    richiamato nei motivi relativi alla disciplina della proprietà e alla titolarità dei beni comuni

Massime di principio

  • L'efficacia del giudicato esterno presuppone l'identità delle parti e l'unicità del rapporto giuridico dedotto; se tali requisiti mancano, il precedente accertamento non preclude il riesame nella causa successiva.
  • Il giudicato copre non solo il decisum, ma anche i punti di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile della decisione; tuttavia, quando quel punto è stato accertato solo incidentalmente in un giudizio privo di domanda espressa volta a ottenere una statuizione con efficacia di giudicato, non se ne può automaticamente trarre un effetto preclusivo su un diverso rapporto plurisoggettivo.
  • Quando si contesta la titolarità comune o esclusiva di un bene che incide sulla posizione di più soggetti, l'accertamento con efficacia di giudicato richiede il contraddittorio di tutti i partecipi del rapporto inscindibile.
  • L'interpretazione del contratto deve muovere dal testo negoziale considerato nel suo complesso e non da singole clausole isolate; il senso letterale è il primo parametro, ma va coordinato con criteri teleologici e sistematici.
  • Non è sufficiente desumere una volontà traslativa di diritti reali su beni comuni da indici non univoci o da comportamenti successivi, se il tenore dell'atto non contenga una chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProprietàImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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