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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07479/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva contestato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, sanzioni e accessori, e con disconoscimento del regime agevolato dei contribuenti minimi, applicato in via opzionale mediante compilazione del quadro CM. L'accertamento era stato svolto con metodo induttivo, ritenendo inattendibili le scritture contabili. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibili come nuove alcune doglianze sui ricavi, sulla percentuale di ricarico e sulla detrazione dei versamenti d'imposta, e aveva respinto anche le censure su IVA, legittimazione e firma dell'atto, notifica, motivazione delle sanzioni e non punibilità per l'operato del consulente. In cassazione la ricorrente ha articolato dieci motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del divieto di domande nuove in relazione alla detrazione dei versamenti; violazione delle norme su accertamento IVA e IRAP per asserita confusione tra basi imponibili; nullità e violazione di legge sulla sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale; violazione di norme sull'organizzazione dell'Agenzia e sulla delega di firma; violazione delle norme sulle sanzioni per difetto di motivazione; violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 per mancato riconoscimento delle cause di non punibilità e per imputazione delle violazioni al consulente; violazione delle norme sull'organizzazione dell'Agenzia e sui poteri di rappresentanza; violazione delle norme sulla notificazione per asserita inesistenza della qualifica del messo; omesso esame di fatto decisivo in ordine al regime dei contribuenti minimi, alla sua cessazione e all'insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla detrazione dei versamenti, all'IVA, alla sottoscrizione dell'atto, alla motivazione delle sanzioni, alla non punibilità per l'operato del consulente, ai poteri di rappresentanza dell'Agenzia, alla notifica e all'omesso esame dei fatti. In particolare, ha ribadito che l'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva delegato dal dirigente, senza necessità della qualifica dirigenziale; che la responsabilità per violazioni tributarie imputabili al consulente non si esclude senza prova dell'assenza assoluta di colpa e della vigilanza diligente del contribuente; che la notifica diretta a mezzo posta è valida se eseguita dall'agente postale; e che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può riguardare mere argomentazioni difensive o questioni nuove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto storico, rilevando che alcuni motivi erano inammissibili perché ricondotti a un vizio non pertinente o perché non confrontati con la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché il giudice di appello aveva esaminato la questione o l'aveva rigettata nel merito.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per contestare la novità dei motivi di appello; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza per mancato confronto con la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 38 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati per censurare l'accertamento in tema di imposte dirette; la Corte ha respinto la doglianza anche perché non sorretta da adeguata specificità e non idonea a dimostrare l'errore prospettato.

  • artt. 19, 54 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati con riferimento all'IVA; la Corte ha osservato che la detrazione IVA era stata riconosciuta nei limiti risultanti dall'atto impositivo.

  • artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale.

  • art. 17 del c.c.n.l. comparto agenzie fiscali 2002-2005

    È stato richiamato per definire la figura del funzionario di terza area, ritenuto idoneo a ricevere la delega di firma.

  • artt. 66, 67, 68 e 71 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamati per contestare la competenza e i poteri organizzativi dell'Agenzia; la Corte ha confermato che la competenza accertativa può trovare fonte anche nelle norme organizzative dell'ente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato in tema di organizzazione e attribuzione di poteri; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla sottoscrizione dell'atto.

  • artt. 21-septies e 21-octies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 66 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    È stato indicato quale base normativa del regolamento di amministrazione dell'Agenzia, rilevante per la competenza e i poteri degli uffici periferici.

  • art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente sulla motivazione delle sanzioni; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato con il medesimo profilo sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo ai fini della doglianza proposta.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La Corte ha ribadito che l'esclusione della responsabilità richiede prova dell'assenza assoluta di colpa o dell'ignoranza incolpevole; non basta allegare la complessità degli adempimenti o la responsabilità del consulente.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È stato indicato come norma che pone a carico del contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa per escludere la responsabilità sanzionatoria.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato per contestare la legittimità della notifica e dell'organizzazione degli uffici; la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 19 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamato per contestare l'assetto dei poteri dell'Agenzia; la Corte ha confermato la legittimazione degli uffici periferici secondo il regolamento di amministrazione.

  • art. 53 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamato in relazione alla notifica e all'organizzazione degli uffici; la Corte ha ritenuto corretta la notifica a mezzo posta e non pertinente la doglianza sul messo speciale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato su alcuni motivi per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che il contribuente non aveva assolto l'onere di provare i fatti impeditivi o esimenti dedotti.

  • art. 1, commi 96-117, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    Norma sul regime dei contribuenti minimi, disconosciuto nell'accertamento e oggetto di censura in cassazione, ma le doglianze sul punto sono state ritenute inammissibili perché nuove o non pertinenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva debitamente delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale del firmatario se la delega proviene dal dirigente competente.
  • In tema di sanzioni tributarie, l'esclusione della responsabilità del contribuente per l'operato del professionista richiede la prova dell'assenza assoluta di colpa e di una condotta incolpevole; la mera affidabilità del consulente, la complessità degli adempimenti o la sola denuncia penale non bastano.
  • La responsabilità del contribuente per infedele dichiarazione non viene meno per il solo fatto che l'errore sia stato commesso dal consulente fiscale, se non è provato che il contribuente abbia vigilato diligentemente sull'operato del professionista o che vi sia stata una fraudolenta alterazione non percepibile con l'ordinaria diligenza.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione o che ripropone questioni già esaminate nel merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una mera argomentazione difensiva o una diversa valutazione del merito; inoltre non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove.
  • La notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale è valida quando risulta svolta dall'agente postale; non è decisiva la deduzione generica circa la mancanza di un messo speciale se non viene allegato e dimostrato in modo specifico il difetto del soggetto notificatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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