Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione della deliberazione assembleare con cui era stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. Il tribunale aveva dichiarato nulla la delibera e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il bilancio fosse stato approvato con un mero rinvio alle osservazioni del collegio sindacale, senza una reale illustrazione e discussione in assemblea dei rilievi formulati sulle spese e sulla voce "altri debiti". Secondo i giudici di merito, tale modalità di approvazione aveva lasciato indeterminato il contenuto effettivo del bilancio, violando i principi di chiarezza, veridicità e determinatezza. La società ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2379 e 2423 c.c., sostenendo che si sarebbe trattato al più di vizi procedimentali o di un difetto di informazione dei soci, quindi di mera annullabilità e non di nullità; ha inoltre contestato che il bilancio fosse effettivamente carente sotto il profilo contabile, affermando che la nota integrativa non doveva fornire il dettaglio dei costi e che lo scostamento relativo alla voce "altri debiti" era minimo e irrilevante. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2377 c.c., 806 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5 del 2003, assumendo che la lite fosse devolvibile ad arbitrato per effetto della clausola arbitrale statutaria, trattandosi di questione su diritti disponibili e di mera informativa endosocietaria; ha inoltre lamentato che la domanda sarebbe stata tardiva per decadenza dall'impugnazione della delibera annullabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, nella sostanza, le censure nella parte in cui sollecitavano una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, e ha confermato il principio secondo cui il bilancio d'esercizio deve rispettare autonomamente i requisiti di chiarezza, veridicità e correttezza previsti dall'art. 2423 c.c. Ha affermato che la violazione di tali precetti rende illecito il bilancio e determina la nullità della deliberazione assembleare di approvazione ai sensi dell'art. 2379 c.c., non essendo sufficiente un mero richiamo generico a rilievi del collegio sindacale se non accompagnato da chiarimenti idonei a rendere comprensibili le poste di bilancio. Ha inoltre escluso l'arbitrabilità della controversia, perché il rispetto dei criteri di redazione del bilancio tutela interessi sovraindividuali e coinvolge diritti indisponibili. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2379 c.c.
La nullità della deliberazione assembleare deriva dall'illiceità dell'oggetto quando il bilancio approvato non rispetta i precetti inderogabili di legge sulla sua redazione.
art. 2423 c.c.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza; il principio di chiarezza ha autonoma valenza cogente e impone che le informazioni necessarie alla comprensione delle poste siano effettivamente fornite.
artt. 2423 ss. c.c.
Le regole di redazione del bilancio sono norme giuridiche cogenti, sindacabili dal giudice, e non mere scelte gestionali insindacabili.
art. 2377 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'annullabilità e la decadenza, ma la Corte ha escluso che la fattispecie riguardasse una semplice delibera annullabile.
art. 806 c.p.c.
La clausola compromissoria non opera per controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, come quelle sulla corretta redazione del bilancio.
art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003
Richiamato per la devoluzione in arbitrato delle controversie societarie, ma ritenuto inapplicabile in presenza di diritti indisponibili.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile perché si poneva contro principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
art. 2435 c.c.
Il verbale assembleare rileva ai fini della pubblicità del bilancio, e i chiarimenti resi in assemblea possono incidere sulla comprensibilità delle informazioni pubblicate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto, in caso di rigetto dell'impugnazione, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il bilancio d'esercizio di una società di capitali deve rispettare in modo autonomo e cogente i principi di chiarezza, veridicità e correttezza: la chiarezza non è subordinata agli altri due principi, ma costituisce un requisito essenziale e immediatamente sindacabile.
- La deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio redatto in violazione dei precetti inderogabili dell'art. 2423 c.c. è nulla per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c., poiché l'oggetto della delibera è il bilancio stesso.
- Un mero richiamo generico ai rilievi del collegio sindacale non è sufficiente a integrare il contenuto informativo del bilancio: i chiarimenti resi in assemblea possono neutralizzare un difetto di chiarezza solo se concretamente idonei a rendere comprensibili le poste contestate.
- Le norme sulla redazione del bilancio sono norme giuridiche cogenti e non semplici criteri gestionali; il giudice può sindacare la conformità delle scelte redazionali ai requisiti di legge.
- Le controversie che investono il rispetto dei criteri formali di redazione del bilancio e la conseguente validità della delibera di approvazione attengono a diritti indisponibili e non sono devolvibili ad arbitrato.
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