Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo valida la notificazione telematica della sentenza di appello e, dunque, decorso il termine breve di sessanta giorni per impugnare. Ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i sette motivi proposti. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, nel settembre 2002, di quote di una società a responsabilità limitata da parte dei soci cedenti in favore di una società acquirente. La socia attrice aveva chiesto di accertare l’inefficacia dei trasferimenti per violazione della clausola statutaria di prelazione, deducendo di avere manifestato la volontà di esercitare la prelazione e chiedendo la condanna dei convenuti al trasferimento delle quote in suo favore; in subordine domandava il risarcimento del danno nei confronti dei soci cedenti. La Corte d’appello aveva escluso la proponibilità del riscatto sulla base della sola clausola statutaria e, quanto alla domanda risarcitoria, aveva ritenuto che vi fosse stata valida denuntiatio, che fosse necessario un arbitraggio per la determinazione del prezzo e che la socia non avesse esercitato tempestivamente la prelazione, con ulteriore rilievo della contrarietà a buona fede della contestazione successiva. In Cassazione la socia proponeva sette motivi avverso tale decisione, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, fondata sulla notificazione telematica della sentenza di appello avvenuta il 30 ottobre 2017, mentre il ricorso era stato notificato il 23 febbraio 2018 oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; la ricorrente contestava, tra l’altro, la validità della notificazione a mezzo PEC, la sufficienza della prova della consegna, la legittimazione del difensore notificante e la riferibilità della notifica al domicilio digitale del difensore destinatario.
Norme richiamate
termine di sessanta giorni
la notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo.
art. 23-bis d.l. n. 179 del 2012
I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida
il duplicato informatico della sentenza notificato via PEC è equiparato al documento originario e può validamente far decorrere il termine breve d’impugnazione.
artt. 1, lett. i)-quinquies e 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
il duplicato informatico è documento ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario; la sua corrispondenza si verifica tramite programmi di confronto dell’impronta del file.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite al domicilio digitale dell’avvocato risultante dal ReGIndE/INI-PEC.
la consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario genera una presunzione di conoscenza dell’atto, superabile con prova contraria a carico del destinatario.
art. 20 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
la disciplina tecnica della casella PEC impone obblighi di funzionamento e di cautela al soggetto abilitato esterno, la cui inosservanza può rendere imputabile al destinatario l’eventuale mancata ricezione.
art. 2, comma 1, lett. m), d.m. n. 44 del 2011
il difensore deve adottare cautele informatiche minime per garantire la ricezione dei messaggi PEC e la conservazione delle ricevute.
a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, il difensore non può restringere l’operatività del proprio indirizzo PEC alle sole comunicazioni di cancelleria.
la Corte richiama, in via comparativa, che la mancata lettura di una PEC finita nello spam non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore per l’opposizione tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la condanna alle spese comporta gli effetti previsti dalla norma sul contributo unificato, richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza eseguita via PEC al domicilio digitale del difensore risultante dai registri pubblici è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se il destinatario non abbia indicato quell’indirizzo nell’atto difensivo.
- La copia digitale notificata del provvedimento giurisdizionale, se configurata come duplicato informatico conforme, ha lo stesso valore giuridico dell’originale e può validamente integrare la notificazione della sentenza.
- Una volta acquisita la prova della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, opera una presunzione di conoscenza dell’atto; la parte destinataria che contesti la notifica deve allegare e provare specifici malfunzionamenti o errori tecnici.
- Il difensore costituito nel giudizio di merito conserva, per gli atti relativi a quel grado, il potere di attestare la conformità della sentenza digitale e di notificarla via PEC, anche se non sia iscritto all’albo speciale per il giudizio di cassazione.
- L’invalidità o inefficacia della notifica telematica non può essere desunta in modo generico da problematiche interne della casella PEC del destinatario, gravando su quest’ultimo l’onere di organizzare e controllare correttamente il proprio domicilio digitale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →