Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico non provassero l’effettiva comunicazione nelle forme di legge, nonostante l’ufficio fosse dotato di indirizzo PEC. Inoltre dedusse che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto, richiamando anche un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che la trasmissione del fascicolo per il visto del PM segnasse comunque l’avvio della conoscibilità dell’atto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: omesso esame di fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. per difetto di prova della rituale comunicazione; omesso esame di fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova in ordine alla comunicazione e alla conoscibilità del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso si limitava a enunciare i motivi senza ricostruire in modo chiaro e completo il quadro fattuale e processuale. In ogni caso, ha ritenuto il ricorso comunque non superante il vaglio dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione di diritto era stata decisa dal tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha precisato che l’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia è soggetta al rito sommario e al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione. Sulla base di tale criterio, ha comunque confermato la tardività dell’opposizione proposta dalla Procura. Non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione e non è stato posto il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è opponibile secondo il meccanismo previsto dall'art. 170 del medesimo testo unico.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario di cognizione.
il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime impugnatorio, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento della Corte di cassazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.
richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova circa la comunicazione e la conoscibilità dell'atto.
in difetto di comunicazione o notificazione, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento anche per gli atti decisori e definitivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione/notificazione manca, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere comprensibili il contesto sostanziale e processuale e le vicende dei gradi precedenti.
- La censura sulla ritualità della comunicazione dell'atto e sulla decorrenza del termine d'impugnazione deve confrontarsi con il regime legale di conoscibilità del provvedimento e non può eludere l'applicazione del termine lungo quando la comunicazione/notificazione non sia dimostrata nei modi richiesti.
- Quando la decisione di merito è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso non supera il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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