Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato al contribuente un'intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle esattoriali. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, dichiarando nulle tre cartelle sottese all'intimazione per invalidità del procedimento notificatorio. In appello la CTR aveva accolto il gravame del contribuente anche sulle residue tre cartelle, ritenendo nulla la notifica perché l'Ufficio non aveva prodotto in giudizio la documentazione relativa all'avviso di deposito e alla raccomandata informativa (CAD). L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato la mancanza di documenti che invece erano stati ritualmente prodotti, cioè gli avvisi di ricevimento delle notifiche ex art. 140 c.p.c. e le raccomandate informative per tutte e tre le cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'asserzione della CTR circa l'inesistenza in atti di documenti che invece risultavano prodotti non integra un errore di giudizio censurabile con ricorso per cassazione, ma una mera svista materiale, cioè un errore di fatto eventualmente deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua dedotta violazione non è stata ritenuta configurabile, perché la censura mirava in realtà a contestare una svista materiale del giudice di merito sulla presenza in atti di documenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato proposto come vizio processuale, ma la Corte ha affermato che non era il rimedio corretto per l'errore denunciato.
L'errore denunciato sulla mancata percezione di documenti effettivamente presenti in atti integra errore di fatto e può fondare revocazione, non ricorso per cassazione.
Richiamato come disciplina della notificazione per la quale erano stati prodotti avvisi di ricevimento e raccomandate informative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito afferma l'assenza in atti di documenti che invece risultano effettivamente prodotti, il vizio è un errore di fatto e non un errore di diritto o di valutazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione sul punto.
- La contestazione della mancata considerazione di documenti presenti nel fascicolo, se risolve in una svista materiale del giudice, deve essere veicolata mediante revocazione per errore di fatto e non attraverso il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.
- L'erronea percezione del contenuto del fascicolo processuale non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c., quando il nucleo della censura riguarda la mancata lettura o percezione di atti già prodotti in giudizio.
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