Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziarie)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione negoziale avente ad oggetto la vendita di un terreno con sovrastante edificio semi-fabbricato, collegata a un contratto di leasing di ritorno sul medesimo compendio immobiliare. La curatela fallimentare della società venditrice ha chiesto l'accertamento della nullità della compravendita e dell'assetto negoziale complessivo, assumendo che il complesso sale and lease back, nella specifica versione 'in costruendo', celasse in realtà un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., perché avrebbe attribuito alle società finanziatrici la proprietà del bene quale garanzia del rimborso dei finanziamenti erogati per il completamento dell'opera. La Corte d'appello ha rigettato la domanda, ritenendo non provati gli indici sintomatici dell'elusione del divieto di patto commissorio: in particolare, l'esistenza di un rapporto di credito-debito rilevante, la situazione di difficoltà economica della società utilizzatrice e la sproporzione tra bene e corrispettivo. In cassazione la curatela ha proposto quindici motivi, deducendo: nullità della sentenza di primo grado e di appello per motivazione apparente; violazione degli artt. 1343, 1344, 1322 e 2744 c.c. per errata qualificazione dell'operazione e mancata considerazione della sua funzione concreta di garanzia; erronea valutazione del rapporto debitorio tra le parti, della situazione di difficoltà economica della società finanziata, della prevedibilità e dell'entità del costo dell'investimento; violazione delle regole di interpretazione contrattuale; omesso esame di fatti decisivi; e asserita erroneità nel valorizzare la clausola di restituzione dell'eccedenza. Le controparti hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente, coerente e comprensibile; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla violazione degli artt. 1322, 1343, 1344 e 2744 c.c., affermando che il sale and lease back è uno schema socialmente tipico astrattamente valido e che l'eventuale elusione del divieto di patto commissorio va verificata in concreto, mediante indici sintomatici non dimostrati dalla curatela. Ha inoltre escluso la rilevanza di una presunta presunzione legale di conoscenza delle difficoltà economiche della società finanziata da parte del finanziatore professionale, rilevando che tale prospettazione richiedeva una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Quanto ai motivi incentrati sull'interpretazione del contratto e della clausola di restituzione dell'eccedenza, la Corte ha escluso la violazione delle regole ermeneutiche, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito. La curatela è stata condannata alle spese; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria/incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della sentenza, senza autonoma elaborazione diversa da quella relativa alla sufficienza/tenuta logica del percorso argomentativo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a sostegno del requisito costituzionale della motivazione della decisione giudiziaria, che nel caso concreto è stato ritenuto rispettato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso, ma la Corte non ha ravvisato omissioni decisorie nella sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata applicata la distinzione tra i diversi vizi deducibili in cassazione; in particolare, il n. 5 è stato ritenuto inammissibile nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c. per la sentenza d'appello confermativa.

  • art. 2744 c.c.

    Il patto commissorio è vietato; un'operazione di sale and lease back è lecita in astratto, ma può essere nulla se in concreto realizzata come garanzia e con indici sintomatici di elusione del divieto.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato in relazione alla causa illecita/elusiva, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto gli elementi istruttori dimostrassero una deviazione causale vietata.

  • art. 1344 c.c.

    L'operazione negoziale è illecita se costituisce mezzo per eludere una norma imperativa; nel caso concreto tale elusione non è stata provata.

  • art. 1322 c.c.

    Il contratto atipico è valido se gli interessi perseguiti sono meritevoli; il sale and lease back è stato qualificato come schema socialmente tipico e meritevole in astratto.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato per osservare che l'edificio realizzato sul terreno si accresce per accessione al bene oggetto della compravendita.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla tardività delle allegazioni istruttorie; la questione è stata ritenuta inammissibile o comunque priva di interesse perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato il punto nel merito.

  • art. 108 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato nei motivi sul presunto obbligo/presunzione di conoscenza delle difficoltà economiche della finanziata, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    La curatela non ha assolto l'onere di provare gli indici sintomatici dell'elusione del patto commissorio e la difficoltà economica riconoscibile della società finanziata.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riguardo alle presunzioni; la Corte ha escluso che potesse operare, nel caso, una presunzione legale assoluta di conoscenza delle difficoltà economiche.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato sempre sul tema delle presunzioni, ma la censura è stata respinta perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze interpretative sono state ritenute inammissibili o infondate perché non indicavano una concreta violazione dei canoni ermeneutici, ma miravano a sostituire una diversa lettura dei contratti.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione complessiva del regolamento negoziale è stata ritenuta corretta; non è stata accolta la censura che lamentava una lettura frammentaria o erronea del testo contrattuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato rispetto alla clausola di restituzione dell'eccedenza e alla pretesa buona fede del finanziatore, ma la Corte ha ritenuto la censura non confrontata con la reale ratio decidendi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, avverso sentenza d'appello confermativa di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto alla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il contratto di sale and lease back è, in linea generale, uno schema negoziale socialmente tipico e astrattamente valido; la sua nullità per violazione del divieto di patto commissorio può essere affermata solo se, in concreto, emergano elementi sintomatici univoci della funzione di garanzia dell'operazione.
  • Per configurare l'elusione del divieto di patto commissorio non basta allegare la mera coesistenza di vendita e leasing: occorre provare, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la compresenza di indici come rapporto creditizio tra le parti, difficoltà economica dell'utilizzatore e sproporzione significativa tra bene trasferito e corrispettivo.
  • La censura per motivazione apparente è fondata solo quando la motivazione sia inesistente o radicalmente incomprensibile; non è sufficiente contestare la sufficienza della motivazione rispetto alle prove, se dal testo della sentenza emerge un percorso logico intellegibile.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto le vesti della violazione di legge o del vizio motivazionale: il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non la rilettura delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente quale regola ermeneutica sia stata trasgredita e in che modo; altrimenti la doglianza si risolve in una inammissibile proposta di interpretazione alternativa.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite di cui all'art. 348-ter c.p.c. e può risultare inammissibile.
  • La clausola che preveda la restituzione dell'eventuale eccedenza di valore del bene non è, da sola, sufficiente a trasformare l'operazione in un patto marciano valido né a fondare automaticamente un dovere di buona fede in senso tale da sovvertire la qualificazione negoziale data dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingProprietàLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.