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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione, da parte dell'ex amministratore di un condominio, di un appalto per il rifacimento delle facciate. Il condominio ha imputato all'amministratore di aver sottoscritto un contratto d'appalto contenente clausole difformi e peggiorative rispetto a quanto deliberato dall'assemblea e rispetto allo schema predisposto dalla commissione dei condomini: in particolare, una penale a carico del condominio per ritardato pagamento delle rate, termini di ultimazione diversi e diverse modalità di pagamento, oltre alla previsione che l'impresa potesse sospendere i lavori in caso di inadempimento del condominio. In conseguenza di tali clausole, l'impresa appaltatrice sospese i lavori e ottenne un decreto ingiuntivo per saldo prezzo e penali, poi opposto dal condominio e definito con transazione. Il condominio chiese quindi il risarcimento dei danni all'ex amministratore, qualificando la sua condotta come infedele e fonte di esborso patrimoniale per l'ente di gestione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e tardività/inopponibilità della transazione prodotta in appello; 2) mutamento illegittimo della domanda e violazione dei limiti del petitum, sostenendo che il condominio avesse ampliato la pretesa e computato somme non riferibili alla sua condotta, oltre a dedurre che parte del danno sarebbe dipesa dal mancato pagamento delle ultime rate da parte del condominio; 3) violazione delle regole sulla parziarietà delle obbligazioni condominiali, assumendo che l'eventuale danno non potesse spettare integralmente al condominio ente di gestione; 4) violazione della disciplina dell'arricchimento senza causa, sostenendo che la transazione avrebbe considerato anche altre poste e che i condomini non avrebbero potuto conseguire un vantaggio indebito a suo carico; 5) erronea valutazione delle prove, con particolare riferimento alla mancata produzione di uno schema contrattuale firmato dai componenti della commissione e all'attendibilità della deposizione del direttore dei lavori; 6) nullità o motivazione apparente sulla questione assicurativa, contestando che la polizza potesse essere esclusa per la sola consapevolezza, al momento della stipula, di aver sottoscritto un contratto con clausole svantaggiose per il condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la censura sulla transazione non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva valorizzato la transazione come opponibile al ricorrente, ma solo come elemento probatorio del danno; non vi era stato mutamento della domanda, ma soltanto quantificazione del danno in un importo determinato, inferiore a quanto emerso nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la questione della mancata allegazione del pagamento delle ultime rate da parte del condominio introduceva un'eccezione nuova e comunque priva dei requisiti di specificità; il richiamo alla parziarietà delle obbligazioni condominiali non scalfiva la pretesa risarcitoria spettante al condominio quale ente di gestione; la doglianza sull'arricchimento senza causa era inconferente; le censure probatorie non integravano una vera violazione dell'art. 116 c.p.c. ma miravano a una rivalutazione del merito; quanto alla copertura assicurativa, la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta congrua perché, secondo le condizioni di polizza, bastava la consapevolezza dell'assicurato di aver posto in essere una situazione potenzialmente dannosa, integrata nella specie dalla stipulazione del contratto con clausole difformi e peggiorative. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    È stata confermata l'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità quando non censura realmente la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia della transazione; la Corte ha osservato che la transazione non era stata considerata opponibile al terzo, ma solo come prova del danno.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della lamentata violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione del contraddittorio perché la parte ha poi svolto difese sul contenuto dell'atto prodotto.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una specifica lesione processuale rilevante.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate solo nei limiti di ammissibilità propri del giudizio di legittimità; il riferimento al vizio di motivazione è stato ritenuto in più punti non autosufficiente o inconferente.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso il mutamento di domanda e ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'asserita modifica della domanda, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul dedotto mutamento del petitum; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si sia limitato a quantificare la domanda originaria.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte ha precisato che il comportamento del creditore che aggrava il danno costituisce eccezione in senso stretto e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per distinguere il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, che il giudice può rilevare d'ufficio se risultano gli elementi di fatto.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di solidarietà; la Corte ha però ritenuto non decisiva la censura rispetto al danno riconosciuto al condominio ente di gestione.

  • art. 1295 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della parziarietà; la Corte ha escluso che ciò incidesse sul credito risarcitorio del condominio.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla transazione, senza che la Corte ne traesse effetti favorevoli per il ricorrente.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato per la dedotta azione di arricchimento senza causa; la Corte ha ritenuto la censura inconferente.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2041 c.c. nel quarto motivo, senza rilievo decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui mirava solo a contestare il prudente apprezzamento delle prove del giudice di merito.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sovvertire il giudizio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello congrua e comprensibile.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo in tema di copertura assicurativa; la Corte ha dato rilievo alle clausole di polizza che escludevano la garanzia in presenza di consapevolezza di circostanze suscettibili di causare danni a terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque infondata, perché non intacca l'effettivo fondamento della decisione.
  • La produzione di un atto transattivo in causa non è di per sé lesiva del contraddittorio se la controparte è posta in condizione di difendersi nel merito; inoltre, se il giudice di merito non attribuisce alla transazione efficacia opponibile al terzo ma la usa solo come elemento probatorio del danno, la doglianza sulla sua opponibilità è inconferente.
  • In materia di domanda risarcitoria, la successiva indicazione di un importo preciso, anche desunto da un giudizio parallelo, non integra mutamento del petitum quando resta immutata la causa petendi e la pretesa di fondo.
  • L'eccezione di fatto colposo del creditore che abbia solo aggravato il danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., è eccezione in senso stretto e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; è invece diverso il concorso causale del danneggiato di cui al comma 1, che può essere rilevato d'ufficio se emergono gli elementi fattuali.
  • La regola della parziarietà delle obbligazioni condominiali nei rapporti esterni con i terzi non incide automaticamente sul diritto del condominio ente di gestione a ottenere il risarcimento del danno subito per l'illecita condotta dell'amministratore.
  • L'azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per neutralizzare un danno risarcibile quando la deduzione non mostra un'effettiva sovrapposizione tra vantaggio indebito e pretesa risarcitoria.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ha violato una specifica regola legale di valutazione; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio.
  • La motivazione è solo apparente quando manca un percorso argomentativo comprensibile; non lo è quando la corte di merito spiega in modo coerente perché una determinata clausola di polizza escluda la copertura in presenza della consapevolezza dell'assicurato di circostanze idonee a causare danni a terzi.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese condominialiResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioResponsabilità civileProcesso civileContrattiAssicurazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoNullità

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