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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31184/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una contribuente che aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l'anno 2002. L'Ufficio, ritenendo legittimo il ricorso al metodo induttivo extracontabile, aveva determinato d'ufficio reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari, recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, valorizzando l'omessa dichiarazione, la possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la presunzione di autoconsumo delle rimanenze finali indicate nell'anno precedente e l'assenza di prova contraria. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme tributarie e processuali per asserita illegittimità e carenza di motivazione dell'avviso, anche per il richiamo di disposizioni ritenute inconferenti e per il mancato computo di costi ed elementi deducibili; con il secondo motivo ha denunciato carenza di motivazione della sentenza e omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate. La ricorrente ha inoltre chiesto in memoria la declaratoria di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata, istanza però non accolta per mancanza di prova del collegamento tra carichi rottamati e avviso impugnato e del versamento alle scadenze previste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non provata l'avvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza in relazione sia all'omessa pronuncia sia al vizio motivazionale, rilevando che dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo il "minimo costituzionale" della motivazione e non la mera insufficienza argomentativa. Quanto al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità perché le questioni dedotte non risultavano trattate dalla sentenza impugnata e il ricorso non chiariva se fossero state introdotte nei gradi di merito; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi della CTR e si limitava a criticare l'atto impositivo, senza trascriverne o riportarne il contenuto essenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo extracontabile fondato su presunzioni semplici, senza che sia necessario il rispetto pieno dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando il giudice di legittimità è investito di una censura per omessa pronuncia o carenza di motivazione, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e come sia stata riproposta in appello.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a contestare direttamente l'atto amministrativo o l'atto presupposto.
  • Chi deduce in cassazione l'erroneità di un avviso di accertamento deve riprodurne o almeno riportarne il contenuto essenziale, se la censura si fonda su specifici vizi dell'atto.
  • La richiesta di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata richiede la prova del collegamento tra i carichi oggetto di definizione e il giudizio pendente, nonché del perfezionamento della procedura mediante pagamento alle scadenze previste.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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