Cassazione Civile, Ordinanza n. 31184/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una contribuente che aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l'anno 2002. L'Ufficio, ritenendo legittimo il ricorso al metodo induttivo extracontabile, aveva determinato d'ufficio reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari, recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, valorizzando l'omessa dichiarazione, la possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la presunzione di autoconsumo delle rimanenze finali indicate nell'anno precedente e l'assenza di prova contraria. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme tributarie e processuali per asserita illegittimità e carenza di motivazione dell'avviso, anche per il richiamo di disposizioni ritenute inconferenti e per il mancato computo di costi ed elementi deducibili; con il secondo motivo ha denunciato carenza di motivazione della sentenza e omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate. La ricorrente ha inoltre chiesto in memoria la declaratoria di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata, istanza però non accolta per mancanza di prova del collegamento tra carichi rottamati e avviso impugnato e del versamento alle scadenze previste.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non provata l'avvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza in relazione sia all'omessa pronuncia sia al vizio motivazionale, rilevando che dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo il "minimo costituzionale" della motivazione e non la mera insufficienza argomentativa. Quanto al primo motivo, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità perché le questioni dedotte non risultavano trattate dalla sentenza impugnata e il ricorso non chiariva se fossero state introdotte nei gradi di merito; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi della CTR e si limitava a criticare l'atto impositivo, senza trascriverne o riportarne il contenuto essenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo extracontabile in caso di omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione dell'avviso
artt. 51-57 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente inconferenti o mal applicate nella determinazione del reddito e dell'autoconsumo
richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di difetto di motivazione dell'avviso
artt. 3, 21-septies e 21-octies L. n. 241 del 1990
richiamati dalla ricorrente per sostenere invalidità e vizi dell'atto impositivo
regola la trattazione in camera di consiglio e la memoria illustrativa; la Corte ha escluso che la memoria bastasse a dimostrare la cessazione della materia del contendere
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il controllo di legittimità solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 54, comma 3, D.L. n. 83 del 2012
individua l'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione
legge di conversione richiamata per la nuova disciplina del vizio motivazionale
art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato con riguardo all'onere di riproposizione in appello delle eccezioni
art. 1, commi 231 e seguenti, L. n. 197 del 2022
invocato dalla ricorrente per la definizione agevolata e la cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 235, L. n. 197 del 2022
richiamato quale base della domanda di definizione agevolata (rottamazione-quater)
art. 1, comma 236, secondo periodo, L. n. 197 del 2022
richiamato per la necessità del versamento degli importi dovuti alle scadenze previste ai fini dell'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo extracontabile fondato su presunzioni semplici, senza che sia necessario il rispetto pieno dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando il giudice di legittimità è investito di una censura per omessa pronuncia o carenza di motivazione, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e come sia stata riproposta in appello.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a contestare direttamente l'atto amministrativo o l'atto presupposto.
- Chi deduce in cassazione l'erroneità di un avviso di accertamento deve riprodurne o almeno riportarne il contenuto essenziale, se la censura si fonda su specifici vizi dell'atto.
- La richiesta di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata richiede la prova del collegamento tra i carichi oggetto di definizione e il giudizio pendente, nonché del perfezionamento della procedura mediante pagamento alle scadenze previste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31173/2024 del 05/12/2024
- ordinanza_civile · 5 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31176/2024 del 05/12/2024
- ordinanza_civile · 5 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31177/2024 del 05/12/2024
- ordinanza_civile · 5 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31180/2024 del 05/12/2024
- ordinanza_civile · 5 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31183/2024 del 05/12/2024
- ordinanza_civile · 5 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31185/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →