Cassazione Civile, Ordinanza n. 31176/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La lite nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da un'avvocata per ottenere il pagamento di compensi professionali, pari a euro 26.000, per attività difensiva svolta in plurime controversie civili, tra cui procedure di sfratto, una causa di responsabilità professionale, una ricusazione del giudice, un ricorso cautelare con reclamo e un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Le prestazioni erano state svolte in favore di più clienti, tra cui la ricorrente e un altro soggetto rimasto contumace. La Corte d'appello di Milano aveva ritenuto la propria competenza in primo grado, valorizzando il fatto che parte dell'attività era stata svolta anche davanti a tale ufficio giudiziario, e aveva condannato in solido i convenuti al pagamento, respingendo anche l'eccezione di prescrizione presuntiva. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione del Codice del consumo per mancata applicazione del foro esclusivo del consumatore, che avrebbe radicato la competenza nel Tribunale di Roma, luogo di residenza della cliente; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che non tutti i giudizi per i quali si chiedeva il compenso erano stati trattati davanti alla Corte d'appello di Milano e che si trattava di processi distinti, non idonei a fondare l'attrazione di competenza; 3) omessa decisione sull'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita; 4) vizi motivazionali sulla prescrizione dei crediti professionali; 5) vizi motivazionali sull'an e quantum della pretesa e sull'asserito riconoscimento del debito. In Cassazione è stata anche rilevata l'omessa notifica del ricorso al coobbligato contumace, ma la Corte ha escluso che ciò imponesse l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., ritenendo la situazione riconducibile a litisconsorzio facoltativo e non più praticabile la notificazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c. per decorso del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nelle controversie tra avvocato e cliente per il pagamento dei compensi si applichi il foro esclusivo e inderogabile del consumatore, prevalente sulle regole speciali invocate dalla Corte d'appello. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla competenza e ha dichiarato la competenza inderogabile del Tribunale di Roma, quale giudice del luogo di residenza della consumatrice, con rimessione delle parti a quel giudice per la riassunzione nei termini di legge. Il terzo motivo è stato rigettato, perché l'omesso esperimento della negoziazione assistita non era configurabile come causa di improcedibilità nella fattispecie, considerata la struttura del procedimento sommario e la funzione della disciplina deflattiva. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice dichiarato competente.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario usato nella fase di merito, rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di negoziazione assistita nel caso concreto.
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale di una delle parti intimate.
art. 331 c.p.c.
non è stato ritenuto applicabile per imporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato non notificato, in quanto la situazione è stata ricondotta a litisconsorzio facoltativo.
art. 332 c.p.c.
la relazione tra le domande è stata ricondotta a questa norma; tuttavia la notificazione non è stata disposta perché il termine era ormai precluso.
art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014
la Corte ne ha letto la disciplina nel senso che l'improcedibilità per mancata negoziazione assistita va rilevata nei limiti e nei termini previsti dalla norma, ma non opera in modo tale da ostacolare l'accesso alla tutela nel procedimento sommario esaminato.
l. n. 162/2014
legge di conversione del d.l. 132/2014, richiamata per la negoziazione assistita.
d.lgs. n. 206/2005
il Codice del consumo è stato ritenuto applicabile alla controversia tra professionista e cliente, con prevalenza del foro del consumatore.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
stabilisce il foro esclusivo e inderogabile del consumatore, applicabile anche alle controversie dell'avvocato per il pagamento dei propri compensi nei confronti del cliente.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
la Corte ha escluso che questa norma potesse prevalere sul foro del consumatore nella determinazione della competenza.
art. 637, comma 3, c.p.c.
richiamato come norma non ritenuta decisiva per individuare la competenza nella controversia sugli onorari professionali.
art. 38, comma 2, c.p.c.
la Corte ha affermato che non può essere applicato per derogare al foro del consumatore, qualificato come competenza inderogabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato nei motivi quarto e quinto per vizi motivazionali, ma tali censure sono rimaste assorbite.
art. 47 c.p.c.
richiamato nella parte relativa al regolamento di competenza e alla notifica alle parti della relativa istanza.
art. 103 c.p.c.
richiamato per qualificare la connessione tra le domande come litisconsorzio facoltativo iniziale.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse dal professionista per il pagamento dei compensi nei confronti del cliente consumatore, il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 prevale sulle regole speciali di competenza previste per gli onorari degli avvocati ed è da qualificarsi come competenza inderogabile.
- Il foro del consumatore, quando operante, impedisce di radicare la competenza in base al solo fatto che parte dell'attività professionale sia stata svolta davanti a un determinato ufficio giudiziario, se il rapporto dedotto è quello professionista-cliente soggetto al Codice del consumo.
- L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita deve essere scrutinata alla luce della funzione deflattiva dell'istituto e delle preclusioni temporali previste dalla legge; essa non può essere utilizzata in modo da ostacolare irragionevolmente l'accesso alla tutela giurisdizionale, specie nei procedimenti con immediato contatto con il giudice.
- Quando più domande contro più convenuti sono connesse solo dal medesimo titolo contrattuale, il litisconsorzio è facoltativo e, in sede di impugnazione sulla competenza, l'omessa notifica a uno dei coobbligati non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., potendo operare la disciplina dell'art. 332 c.p.c. se ancora tempestiva.
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