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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31176/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La lite nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da un'avvocata per ottenere il pagamento di compensi professionali, pari a euro 26.000, per attività difensiva svolta in plurime controversie civili, tra cui procedure di sfratto, una causa di responsabilità professionale, una ricusazione del giudice, un ricorso cautelare con reclamo e un'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Le prestazioni erano state svolte in favore di più clienti, tra cui la ricorrente e un altro soggetto rimasto contumace. La Corte d'appello di Milano aveva ritenuto la propria competenza in primo grado, valorizzando il fatto che parte dell'attività era stata svolta anche davanti a tale ufficio giudiziario, e aveva condannato in solido i convenuti al pagamento, respingendo anche l'eccezione di prescrizione presuntiva. La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione del Codice del consumo per mancata applicazione del foro esclusivo del consumatore, che avrebbe radicato la competenza nel Tribunale di Roma, luogo di residenza della cliente; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che non tutti i giudizi per i quali si chiedeva il compenso erano stati trattati davanti alla Corte d'appello di Milano e che si trattava di processi distinti, non idonei a fondare l'attrazione di competenza; 3) omessa decisione sull'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita; 4) vizi motivazionali sulla prescrizione dei crediti professionali; 5) vizi motivazionali sull'an e quantum della pretesa e sull'asserito riconoscimento del debito. In Cassazione è stata anche rilevata l'omessa notifica del ricorso al coobbligato contumace, ma la Corte ha escluso che ciò imponesse l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., ritenendo la situazione riconducibile a litisconsorzio facoltativo e non più praticabile la notificazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c. per decorso del termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nelle controversie tra avvocato e cliente per il pagamento dei compensi si applichi il foro esclusivo e inderogabile del consumatore, prevalente sulle regole speciali invocate dalla Corte d'appello. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla competenza e ha dichiarato la competenza inderogabile del Tribunale di Roma, quale giudice del luogo di residenza della consumatrice, con rimessione delle parti a quel giudice per la riassunzione nei termini di legge. Il terzo motivo è stato rigettato, perché l'omesso esperimento della negoziazione assistita non era configurabile come causa di improcedibilità nella fattispecie, considerata la struttura del procedimento sommario e la funzione della disciplina deflattiva. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice dichiarato competente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario usato nella fase di merito, rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di negoziazione assistita nel caso concreto.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale di una delle parti intimate.

  • art. 331 c.p.c.

    non è stato ritenuto applicabile per imporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato non notificato, in quanto la situazione è stata ricondotta a litisconsorzio facoltativo.

  • art. 332 c.p.c.

    la relazione tra le domande è stata ricondotta a questa norma; tuttavia la notificazione non è stata disposta perché il termine era ormai precluso.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014

    la Corte ne ha letto la disciplina nel senso che l'improcedibilità per mancata negoziazione assistita va rilevata nei limiti e nei termini previsti dalla norma, ma non opera in modo tale da ostacolare l'accesso alla tutela nel procedimento sommario esaminato.

  • l. n. 162/2014

    legge di conversione del d.l. 132/2014, richiamata per la negoziazione assistita.

  • d.lgs. n. 206/2005

    il Codice del consumo è stato ritenuto applicabile alla controversia tra professionista e cliente, con prevalenza del foro del consumatore.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005

    stabilisce il foro esclusivo e inderogabile del consumatore, applicabile anche alle controversie dell'avvocato per il pagamento dei propri compensi nei confronti del cliente.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    la Corte ha escluso che questa norma potesse prevalere sul foro del consumatore nella determinazione della competenza.

  • art. 637, comma 3, c.p.c.

    richiamato come norma non ritenuta decisiva per individuare la competenza nella controversia sugli onorari professionali.

  • art. 38, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha affermato che non può essere applicato per derogare al foro del consumatore, qualificato come competenza inderogabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi quarto e quinto per vizi motivazionali, ma tali censure sono rimaste assorbite.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato nella parte relativa al regolamento di competenza e alla notifica alle parti della relativa istanza.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per qualificare la connessione tra le domande come litisconsorzio facoltativo iniziale.

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse dal professionista per il pagamento dei compensi nei confronti del cliente consumatore, il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 prevale sulle regole speciali di competenza previste per gli onorari degli avvocati ed è da qualificarsi come competenza inderogabile.
  • Il foro del consumatore, quando operante, impedisce di radicare la competenza in base al solo fatto che parte dell'attività professionale sia stata svolta davanti a un determinato ufficio giudiziario, se il rapporto dedotto è quello professionista-cliente soggetto al Codice del consumo.
  • L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita deve essere scrutinata alla luce della funzione deflattiva dell'istituto e delle preclusioni temporali previste dalla legge; essa non può essere utilizzata in modo da ostacolare irragionevolmente l'accesso alla tutela giurisdizionale, specie nei procedimenti con immediato contatto con il giudice.
  • Quando più domande contro più convenuti sono connesse solo dal medesimo titolo contrattuale, il litisconsorzio è facoltativo e, in sede di impugnazione sulla competenza, l'omessa notifica a uno dei coobbligati non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., potendo operare la disciplina dell'art. 332 c.p.c. se ancora tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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