Cassazione Civile, Ordinanza n. 31177/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori e acquirente)
La controversia
Una mediatrice immobiliare aveva citato in giudizio i proprietari di un immobile ad uso abitativo e l'acquirente, chiedendo di accertare il proprio diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita conclusa tra le parti, con condanna solidale al pagamento del compenso pari al 3% del valore dell'affare. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dei soggetti ritenuti obbligati e la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, rigettando la pretesa, sul rilievo che la conclusione dell'affare era derivata da nuove trattative, avviate indipendentemente dal primo intervento della mediatrice e favorite dall'intervento di un terzo soggetto amico di entrambe le parti. Nel ricorso per cassazione la mediatrice ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., per avere escluso il nesso causale tra attività di mediazione e conclusione dell'affare; 3) omesso esame di una richiesta istruttoria relativa ai tabulati telefonici, ritenuti utili a dimostrare la continuità delle trattative; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e sulle tariffe professionali per asserita liquidazione oltre i massimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha confermato che il diritto alla provvigione del mediatore sorge solo se tra la sua attività e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata: non basta il primo contatto fra le parti, quando l'affare si concluda poi all'esito di trattative nuove e autonome, sviluppate dopo il fallimento delle precedenti e per iniziativa di soggetti diversi. La censura sul vizio motivazionale è stata respinta perché la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e adeguata; quella sull'omesso esame è stata respinta perché mancava un fatto decisivo realmente omesso; quella sulle spese è stata ritenuta infondata, poiché la liquidazione segue l'esito finale della lite e i valori applicati risultavano coerenti con lo scaglione corretto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente, escluso perché la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo intelligibile e coerente
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione, ritenuto soddisfatto dalla sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è stata respinta
richiamato quale norma definitoria della mediazione; la Corte ha ribadito che il mediatore deve porre in relazione le parti in modo causalmente adeguato rispetto all'affare concluso
interpretato nel senso che il diritto alla provvigione presuppone un nesso di causalità adeguata tra attività del mediatore e conclusione dell'affare
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata per la dedotta violazione di legge, ma le censure sono state respinte
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha affermato che il fatto omesso deve essere decisivo e che tale requisito non ricorreva
richiamato in tema di condanna alle spese, che seguono la soccombenza finale
art. 3 L. n. 794 del 13 giugno 1942
evocato per i criteri di liquidazione degli onorari, ma non ritenuto violato
richiamato per la determinazione dei compensi professionali; la liquidazione è stata ritenuta conforme ai parametri applicabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se sussistono i presupposti
Massime di principio
- Il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo se la sua attività sia stata causalmente adeguata rispetto alla conclusione dell'affare; non basta aver originariamente messo in contatto le parti.
- L'intervento di un diverso soggetto nelle trattative non recide automaticamente il nesso causale, ma la provvigione resta esclusa quando l'affare sia concluso solo a seguito di trattative nuove e autonome, indipendenti dall'apporto del primo mediatore.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga una ratio decidendi comprensibile, logicamente sviluppata e ancorata agli elementi di fatto considerati.
- Il vizio di omesso esame è configurabile solo se sia trascurato un fatto storico decisivo, la cui considerazione avrebbe certamente condotto a un esito diverso; non è sufficiente dedurre l'omessa valutazione di singoli mezzi istruttori.
- In materia di spese di lite, il giudice deve guardare all'esito finale della controversia e applicare il principio di soccombenza complessiva; la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare, nemmeno in parte, le spese del processo.
- La liquidazione dei compensi professionali va verificata con riferimento allo scaglione di valore correttamente individuato e ai parametri applicabili, non in astratto rispetto al massimo teorico.
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