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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31185/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'iniziativa di una cliente che aveva investito somme in quote di fondi comuni obbligazionari e che, nel contempo, aveva prestato fideiussione a garanzia di un mutuo chirografario concesso dalla banca a una società terza. Dopo l'inadempimento della debitrice principale, la banca aveva prima comunicato la compensazione legale e poi disposto la vendita dei titoli/dei fondi intestati alla garante, accreditando il ricavato sul conto corrente della medesima per soddisfare il credito residuo derivante dal mutuo garantito. La cliente agiva sostenendo l'illegittimità dell'operato dell'istituto e chiedendo la ricostituzione dell'investimento e degli incrementi maturati. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello respingeva l'appello principale e accoglieva solo quello incidentale sulle spese, ritenendo che la banca fosse legittimata a vendere i titoli in base al regolamento del servizio di deposito, che non vi fosse nullità o vessatorietà rilevante e che non operasse la disciplina consumeristica né la decadenza ex art. 1957 c.c. Nel ricorso per cassazione la ricorrente, rinunciato il primo motivo, deduceva: (1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione del giudicato processuale, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso la causa sulla base di un diverso thema decidendum, fondato su un mandato irrevocabile con rappresentanza non discusso in giudizio; (2) violazione di norme sostanziali e processuali sulla validità della clausola che consentiva compensazione e vendita dei titoli, sostenendo che tale clausola fosse incompatibile con la causa dei contratti di investimento, nulla per indeterminabilità dell'oggetto/causa e contraria a trasparenza, buona fede e disciplina dell'intermediazione; (3) erronea esclusione della tutela del codice del consumo rispetto alla fideiussione, in quanto il garante persona fisica non sarebbe automaticamente escluso dalla qualifica di consumatore solo perché il debitore principale è una società. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo: il secondo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o riassunti in modo sufficiente gli atti e le difese rilevanti; il terzo perché la ricorrente introduceva questioni nuove di nullità della clausola negoziale non dibattute in merito e, comunque, non ricorrendo il vizio processuale denunciato; il quarto perché, pur riconoscendo in astratto che il fideiussore persona fisica non è consumatore per mera riflesso della qualità del debitore garantito e che occorre un accertamento in concreto sulla finalità privata o professionale della garanzia, la censura era generica, non indicando le clausole specifiche contestate né gli elementi necessari per valutare la qualifica di consumatore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi esaminati: il secondo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; il terzo perché introduceva questioni nuove e comunque non dimostrava l'asserito ultrapetita; il quarto perché, a fronte di un corretto principio di diritto sulla non automatica esclusione del fideiussore dalla tutela consumeristica, la doglianza era troppo generica e non consentiva di verificare quale clausola del contratto di fideiussione dovesse essere scrutinata e in quale concreto contesto la garante avesse agito. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    seconda memoria ex art 183 VI comma c.p.c.

    Le questioni di invalidità contrattuale erano state ritenute tardivamente introdotte nel giudizio di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa violazione del giudicato, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre extrapetizione; la Corte non ha potuto verificare il vizio per difetto di autosufficienza e genericità.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per sostenere che l'appello avrebbe dovuto limitarsi alla revisio prioris istantiae.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sull'ultrapetizione e sul giudicato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; non è richiesto un formalismo eccessivo, ma occorre almeno riassumerne il contenuto o trascriverne i passaggi essenziali.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Per l'ammissibilità è necessario che i documenti richiamati siano specificamente identificati e riferiti alla fase del giudizio di merito in cui sono stati prodotti o formati.

  • art. 22, comma 3, D.Lgs. 58/1998

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della validità del consenso alla vendita dei titoli nell'ambito del servizio di deposito.

  • art. 23, D.Lgs. 58/1998

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la compatibilità della clausola con la disciplina dei servizi di investimento.

  • art. 23, comma 4-bis, D.Lgs. 58/1998

    Invocato come parametro di eventuale invalidità della clausola negoziale, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 33 Codice del consumo

    Richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola di autorizzazione alla vendita dei titoli e la tutela del consumatore.

  • art. 34 Codice del consumo

    Richiamato per contestare l'esclusione del carattere vessatorio della clausola espressamente approvata.

  • art. 35 Codice del consumo

    Richiamato per sostenere l'esigenza di trasparenza, chiarezza e completezza dell'informazione precontrattuale e contrattuale.

  • art. 36 Codice del consumo

    Richiamato insieme agli altri articoli del codice del consumo per la nullità delle clausole abusive.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per contestare la compatibilità della clausola con l'autonomia contrattuale e la causa del negozio.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per dedurre l'indeterminabilità dell'oggetto e della causa della garanzia/vendita dei titoli.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della clausola o del regolamento contrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato per la diligenza dovuta dall'intermediario/banca.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato per i doveri di buona fede nelle trattative.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come canone di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1711 c.c.

    Richiamato in tema di limiti del mandato.

  • art. 1394 c.c.

    Richiamato per i profili di conflitto e rappresentanza.

  • art. 1395 c.c.

    Richiamato per l'eventuale contratto con se stesso o conflitto di interessi.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato per i profili di rappresentanza senza potere.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato per la ratifica degli atti del falsus procurator.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso la decadenza del creditore dalla fideiussione; in cassazione la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato per affermare che il principio di autosufficienza del ricorso non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico.

  • Direttiva 93/13/CEE

    La Corte richiama l'orientamento della Corte di giustizia sulla nozione di consumatore e sull'applicabilità della disciplina delle clausole abusive ai garanti persone fisiche.

  • art. 1, par. 1, Direttiva 93/13/CEE

    Interpretato nel senso che la disciplina consumeristica può applicarsi anche a un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica per garantire obbligazioni di una società, se agisce per scopi privati e senza collegamenti funzionali con la società.

  • art. 2, lett. b), Direttiva 93/13/CEE

    La qualifica di consumatore del fideiussore non dipende automaticamente da quella del debitore principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un error in procedendo o di un vizio processuale richiede che il ricorrente indichi con precisione il "fatto processuale" rilevante e riporti, almeno per sintesi essenziale, gli atti e documenti decisivi: non è sufficiente un richiamo generico al contenuto del fascicolo.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere applicato in modo eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il ricorrente renda immediatamente individuabili gli atti richiamati, il loro contenuto essenziale e la loro collocazione nel giudizio di merito.
  • Non è ammissibile in cassazione introdurre per la prima volta questioni di nullità o invalidità contrattuale non dedotte e trattate nel merito, salvo che la censura sia realmente ancorata a un vizio processuale tempestivamente e specificamente dedotto.
  • La qualifica di consumatore del fideiussore persona fisica non può essere esclusa in via automatica per il solo fatto che il debitore principale sia una società: occorre verificare in concreto se la garanzia sia stata prestata per scopi professionali o per finalità estranee all'attività professionale e senza collegamenti funzionali con la società garantita.
  • Ai fini della tutela consumeristica, la parte che contesti una clausola di fideiussione deve indicare in modo specifico quali clausole siano abusive e allegare gli elementi fattuali necessari a dimostrare la propria qualità di consumatore e la concreta incidenza della clausola contestata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteIntermediazione finanziariaClausole vessatorieImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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