Cassazione Civile, Ordinanza n. 31173/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 instaurato per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo presupposto iniziato nel 1994 e definito nel 2013. Dopo una precedente cassazione con rinvio per l’originaria declaratoria di improcedibilità, la Corte d’appello di Potenza, in sede di rinvio, ha riconosciuto un indennizzo di euro 6.000,00 e spese processuali. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con quattro motivi: 1) erroneo calcolo della durata irragionevole, perché la frazione superiore a sei mesi della durata complessiva del processo presupposto avrebbe dovuto determinare l’arrotondamento a sedici anni e non a quindici; 2) applicazione della disciplina sopravvenuta e più sfavorevole sull’ammontare dell’indennizzo, nonostante il ricorso per equa riparazione fosse stato depositato nel 2014, quindi prima dell’entrata in vigore della riforma del 2015-2016; 3) liquidazione delle spese professionali in misura inferiore ai minimi tabellari e mancata corretta considerazione delle diverse fasi del procedimento, incluso il giudizio di rinvio; 4) omessa liquidazione delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di legittimità costituzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, in tutto o in parte, i motivi relativi alla quantificazione dell’indennizzo e delle spese, chiarendo i criteri applicabili all’equa riparazione e alla liquidazione delle spese nei procedimenti di opposizione ex L. n. 89/2001.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato il decreto della Corte d’appello di Potenza solo per la parte relativa alla quantificazione dell’indennizzo e delle spese, e decidendo nel merito ha rideterminato l’indennizzo in euro 8.000,00, applicando euro 500 per 16 anni di ritardo. Ha inoltre rideterminato le spese del giudizio di merito, liquidando euro 1.270,00 per ciascuna delle due fasi rilevanti e euro 1.600,00 per il giudizio di legittimità costituzionale, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha poi liquidato anche le spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente. Il resto del decreto è stato confermato.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89/2001
base normativa della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008
nel testo allora vigente costituiva condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione l’istanza di prelievo nel processo amministrativo presupposto, poi incisa dalla declaratoria di incostituzionalità richiamata in sentenza.
art. 71 d.lgs. n. 104/2010
norma sull’istanza di prelievo nel processo amministrativo, rilevante ai fini della precedente improcedibilità/proponibilità della domanda.
Corte cost. n. 34/2019
ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come richiamato, incidendo sul presupposto della decisione precedente.
art. 2-bis L. n. 89/2001
"Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo."
la frazione di anno superiore a sei mesi va considerata nell’arrotondamento finale della durata irragionevole; per i ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della riforma del 2015-2016 continua ad applicarsi il testo previgente con diverso minimo e massimo annuale.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
la durata del processo presupposto va calcolata in base al principio di unitarietà del processo, sommando l’intero tempo di svolgimento e operando l’arrotondamento solo una volta sulla durata complessiva.
art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001
la misura dell’indennizzo si determina entro il range legale applicabile ratione temporis e il giudice di merito sceglie il moltiplicatore annuo nel rispetto dei parametri della norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale parametro del sindacato di legittimità per le violazioni di legge dedotte con i motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato per le censure attinenti alla violazione delle norme processuali sulla liquidazione delle spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 392 c.p.c.
regola la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la Corte ha censurato l’omessa o errata liquidazione delle spese dovute per alcune fasi.
art. 112 c.p.c.
è richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia/liquidazione di alcune voci di spesa.
D.M. n. 55/2012
i parametri forensi vanno rispettati nella liquidazione delle spese, con motivazione adeguata se si discosta dai minimi applicabili.
D.M. n. 37/2018
richiamato per i parametri tariffari considerati nel calcolo dei compensi professionali.
L. n. 208/2015, art. 1, comma 777
ha sostituito l’art. 2-bis L. n. 89/2001 con efficacia dal 10 gennaio 2016, senza applicazione ai ricorsi depositati in precedenza.
d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
ha introdotto il testo dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 applicabile ai ricorsi depositati prima della riforma del 2015-2016.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
richiamato per la determinazione dei compensi nella liquidazione delle spese.
art. 6, par. 1, CEDU
costituisce il parametro convenzionale del termine ragionevole di durata del processo.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato nel controllo di compatibilità della disciplina interna sull’indennizzo con la CEDU.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la durata del giudizio presupposto va calcolata come durata complessiva e unitaria dell’intero processo, sommando il tempo effettivo di definizione e operando l’arrotondamento della frazione superiore a sei mesi una sola volta sul totale finale.
- Ai fini della liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89/2001, occorre applicare la disciplina vigente ratione temporis alla data di proposizione della domanda di equa riparazione, senza retroattività della successiva riforma che abbia modificato minimi e massimi annuali.
- La misura dell’indennizzo per eccessiva durata del processo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro il range legale; la Corte di cassazione sindaca il relativo esercizio nei limiti del vizio di violazione di legge o di motivazione consentiti.
- Nel giudizio di opposizione ex L. n. 89/2001, l’opposizione integra una fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario e non un autonomo giudizio di impugnazione; le spese vanno pertanto liquidate tenendo conto dell’intera vicenda processuale e delle fasi effettivamente svolte.
- La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri forensi applicabili e, ove il giudice si discosti dai minimi o ometta voci dovute, è necessaria un’adeguata motivazione; in difetto, la liquidazione è censurabile in cassazione.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare parzialmente il provvedimento impugnato e decidere essa stessa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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