Cassazione Civile, Ordinanza n. 31183/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'escussione, da parte della banca, di una fideiussione omnibus prestata in favore di una società debitrice principale quando il credito della banca non era ancora esigibile. Il giudice di merito aveva già accertato l'illegittimità dell'escussione anticipata, ma aveva liquidato al fideiussore solo il danno da mancata disponibilità del denaro fino alla scadenza del debito, quantificandolo negli interessi legali sulla somma riscossa, e non l'intera somma trattenuta. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di norme sul termine dell'obbligazione, sulla compensazione e sulla responsabilità contrattuale, sostenendo che, accertata l'illegittima e abusiva compensazione/escussione, il danno emergente dovesse coincidere con l'intero importo di oltre 340.000 euro indebitamente incamerato dalla banca; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sulla fideiussione e sul regresso, sostenendo che l'escussione anticipata avrebbe precluso l'azione di regresso verso il debitore principale, con conseguente diritto del garante a ottenere dalla banca il risarcimento integrale del pregiudizio subito. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per il primo motivo, che la censura sulla presunta illegittimità della compensazione fosse nuova e quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, e che le ulteriori doglianze fossero comunque non pertinenti alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata aveva liquidato il danno in base alla mancata disponibilità temporanea del denaro, reputando che la somma sarebbe stata comunque dovuta alla naturale scadenza. Ha inoltre osservato che la valutazione del nesso causale tra inadempimento e danno è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato ancora la novità della questione sulla compensazione e, soprattutto, la presenza di una autonoma ratio decidendi non censurata: la Corte d'appello aveva affermato che, anche a voler ritenere precluso un immediato regresso, l'azione sarebbe stata comunque esperibile dal 1° agosto 2007, sicché il pregiudizio non poteva comprendere l'intera somma capitale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Il termine dell'obbligazione è, in linea di principio, stabilito a favore del debitore e il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo i casi previsti dalla legge.
È richiamato in relazione all'inesigibilità del credito prima della scadenza e alla conseguenza risarcitoria dell'eventuale escussione anticipata.
È citato per la regola secondo cui il creditore può esigere anticipatamente la prestazione solo in presenza delle condizioni di insolvenza o diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.
È richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale per inadempimento.
La Corte lo assume come criterio per la verifica del nesso di causalità giuridica tra inadempimento e conseguenze dannose risarcibili.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione equitativa del danno.
È invocato come norma sulla compensazione, ma la Corte rileva la novità della questione relativa alla dedotta indebita compensazione.
È invocato come norma sulla compensazione legale; la censura è dichiarata nuova e quindi inammissibile.
È richiamato dal ricorrente in tema di compensazione giudiziale, ma la questione è ritenuta non dedotta nei gradi di merito.
È richiamato dal ricorrente in tema di limiti alla compensazione.
È richiamato in relazione alla surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore e al danno derivante dall'escussione anticipata.
È richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto di regresso del fideiussore verso il debitore principale dopo il pagamento.
È al centro del secondo motivo; il ricorrente sostiene che al fideiussore in regresso siano opponibili le eccezioni del debitore principale, mentre la Corte rileva che la censura non supera l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di denuncia delle violazioni di legge dedotte con entrambi i motivi.
È richiamato per il requisito di specificità dei motivi di ricorso e per la necessità di contestare la ratio decidendi.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o miste fatto-diritto non trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta e come sia entrata nel thema decidendum.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata: censure astrattamente corrette ma non attinenti al fondamento della decisione sono inammissibili.
- In tema di responsabilità contrattuale, la verifica del nesso eziologico tra inadempimento e danno risarcibile ex art. 1223 c.c. costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non censurata, il motivo diretto contro altre argomentazioni è inammissibile per difetto di interesse.
- Se il pregiudizio consiste soltanto nell'anticipazione del pagamento di una somma che sarebbe stata comunque dovuta alla naturale scadenza, il danno risarcibile può essere limitato alla perdita temporanea della disponibilità della somma, e non coincidere con l'intero importo pagato anticipatamente.
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