Cassazione Civile, Ordinanza n. 31180/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a una titolare di ditta individuale operante nella ristorazione un avviso di accertamento per l'anno 2008, rideterminando reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA e recuperando a tassazione imponibili ritenuti evasi. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che la contribuente avesse fornito prova contraria idonea a superare le presunzioni poste a base dell'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; con il secondo ha lamentato violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità del metodo analitico-induttivo nonostante la complessiva inattendibilità della contabilità e non avesse correttamente valutato la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della CTR era apparente perché apodittica e priva di reale confronto con il contenuto degli atti richiamati; inoltre ha rilevato che il giudice di merito aveva errato nel qualificare l'accertamento, poiché dagli atti emergeva un accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, con corrispondente disciplina IVA. La CTR avrebbe dovuto verificare prima la sussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo analitico-induttivo, poi la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e infine l'eventuale prova contraria del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
la sua violazione ricorre quando la sentenza è affetta da motivazione meramente apparente, incomprensibile o mancante
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario corrisponde al requisito di motivazione della sentenza e la sua violazione determina nullità
art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza prescindere integralmente dalle scritture contabili
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
disciplinando l'IVA, costituisce il corrispondente dell'accertamento analitico-induttivo previsto per le imposte dirette
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio su accertamento analitico-induttivo
evocato per il ragionamento presuntivo e il passaggio dal fatto noto al fatto ignoto
le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio devono essere gravi, precise e concordanti
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
fondamento della cassazione con rinvio per nuovo esame
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
norma processuale tributaria richiamata per la cassazione con rinvio
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
consente al giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
richiamato in giurisprudenza nel contesto delle doglianze contro accertamenti fondati su metodi misti
richiamato in giurisprudenza nel contesto delle doglianze contro accertamenti fondati su metodi misti
Massime di principio
- La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, quando la sentenza si limita ad affermazioni apodittiche o tautologiche che non rendono percepibile l'iter logico seguito dal giudice e non consentono un controllo effettivo della decisione.
- Nel processo tributario, l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità presenti incompletezze, falsità o inesattezze non tali da renderla del tutto inutilizzabile; in tale ipotesi l'Ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- L'accertamento induttivo puro presuppone invece una contabilità complessivamente e gravemente inattendibile, tale da consentire all'Ufficio di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e di fondare la pretesa anche su elementi indiziari non idonei a soddisfare i requisiti dell'art. 2729 c.c.
- Quando il Fisco fonda la rettifica su presunzioni, il giudice deve prima valutare la consistenza degli indizi addotti dall'Ufficio e solo se questi superano il vaglio di gravità, precisione e concordanza può esaminare la prova contraria del contribuente; altrimenti la ripartizione dell'onere probatorio risulta alterata.
- La mera correttezza formale delle scritture contabili non impedisce l'accertamento analitico-induttivo; ciò che rileva è la sostanziale attendibilità della contabilità e la ragionevolezza della ricostruzione dell'imponibile operata dall'Amministrazione.
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