Cassazione Civile, Ordinanza n. 27659/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di indagini bancarie e con i quali veniva recuperata a tassazione maggiore IRPEF. Il contribuente li aveva impugnati deducendo, in sintesi, carenza di motivazione, irregolarità nella sottoscrizione degli atti per mancanza di prova della delega, violazione del termine di 60 giorni dopo il processo verbale di constatazione, illegittimità dell'autorizzazione alle indagini bancarie, violazione delle regole sugli accertamenti bancari, omessa valutazione delle prove documentali da lui prodotte e omesso esame di fatti decisivi. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova idonea del titolo dei versamenti contestati e che le giustificazioni offerte non coincidessero con i movimenti accertati. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia, facendo presente di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e di avere pagato le somme dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia del ricorrente, rilevando che erano stati documentati la dichiarazione di definizione agevolata, la comunicazione degli importi dovuti e il pagamento delle somme rateizzate. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
I versamenti risultanti da strumenti bancari e finanziari possono fondare la rettifica se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che sono fiscalmente irrilevanti.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento e la prova della delega del funzionario firmatario.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del rispetto del termine di 60 giorni dal PVC prima dell'emissione dell'accertamento.
Richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di motivazione e legittimità del provvedimento amministrativo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali e alla motivazione.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di giustificazione dei movimenti bancari.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici poste a base dell'accertamento.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni legali e dell'onere probatorio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le risultanze dell'Ufficio sarebbero state mere congetture prive dei requisiti della presunzione grave, precisa e concordante.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'asserita decisione fondata su fatti non provati e sulla mancata valutazione delle prove documentali.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia su una questione di nullità degli avvisi.
Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto minimo della motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina degli accertamenti bancari.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente per contestare il quadro normativo dell'accertamento e la prova dei movimenti bancari.
La Corte richiama la definizione agevolata dei carichi e gli effetti della dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare al giudizio.
In presenza della definizione agevolata e della rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nel caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, i versamenti risultanti dai conti possono essere posti a base della rettifica se il contribuente non dimostra di averli già considerati nella dichiarazione o che siano fiscalmente irrilevanti.
- Nel giudizio di cassazione, la presentazione di rinuncia conseguente all'adesione alla definizione agevolata dei carichi, accompagnata dalla prova del pagamento integrale o rateizzato del dovuto, comporta l'estinzione del processo.
- Quando la parte ricorrente aderisce alla definizione agevolata e documenta il pagamento, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera quindi nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
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