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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09167/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello e accolto l'appello incidentale della società contribuente contro due avvisi di accertamento per gli anni 2012-2013. Gli atti avevano disconosciuto costi dedotti ai fini Irap e detratto Iva relativi a fatture ritenute generiche emesse da cooperative poi risultate, all'esito di indagini penali, gestite da un soggetto indicato come evasore totale; avevano inoltre irrogato sanzioni amministrative. I motivi del ricorso erano tre: violazione delle norme fiscali per avere la CTR escluso la tassabilità di proventi illeciti nonostante l'accertata condotta di sostituzione e trasferimento di denaro di provenienza illecita; violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e dell'onere della prova per aver ritenuto deducibili costi senza prova della loro inerenza e strumentalità; nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: la nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, perché nei giudizi relativi ad accertamenti Irap e Iva riguardanti una società di persone era necessario il simultaneus processus anche dei soci, non risultando essi parti del giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di merito del ricorso perché ha rilevato d'ufficio la nullità insanabile dei giudizi di primo e secondo grado per difetto di litisconsorzio necessario originario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha disposto la rimessione della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè società e soci. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi a oggetto accertamenti fondati su elementi comuni a società di persone e soci, quando opera il meccanismo dell'imputazione per trasparenza, ricorre un litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Se il giudizio è stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità del procedimento è assoluta e deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado, compresa la cassazione.
  • In presenza di nullità per difetto di contraddittorio non sanata nei gradi di merito, la Corte deve cassare la decisione e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'esigenza di simultaneus processus può giustificare la riunione o la conservazione del giudizio solo quando siano già soddisfatti, in concreto, i presupposti di un'unica vicenda processuale e non vi sia compromissione del contraddittorio effettivo.
  • Quando il vizio processuale è assorbente, i motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento restano inesaminati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicatoImputazione per trasparenza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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