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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24202/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di due ex soci, quali responsabili solidali dei debiti tributari della società estinta, in relazione all'assegnazione ai soci di un immobile di proprietà sociale. L'Ufficio ha ritenuto l'operazione soggetta a IVA, ha determinato il valore normale del bene, ha ripreso a tassazione il maggior volume d'affari e ha notificato l'atto ai soci dopo la cancellazione della società. I contribuenti hanno impugnato l'avviso e, in cassazione, hanno articolato dieci motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c. per avere la CTR escluso la decadenza dell'Ufficio; errata soggezione a IVA dell'assegnazione ai soci e mancata prova della detrazione IVA all'acquisto; errata determinazione del valore normale dell'immobile sulla base delle quotazioni OMI e senza considerare la stima di parte; illegittimità dell'atto per mancato previo accertamento con adesione; illegittimo ricorso all'accertamento analitico-induttivo; omesso esame dell'eccezione di illegittimità dell'atto per essere stato emesso dopo l'annullamento di precedente avviso; omessa riunione con altri giudizi connessi; nullità dell'avviso per difetto di motivazione; motivazione insufficiente della sentenza d'appello; omessa pronuncia sulle spese di lite.

La decisione

A seguito del deposito, da parte dei ricorrenti, di atto di rinuncia al ricorso per adesione alla procedura di rottamazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, valorizzando le ragioni poste a base della rinuncia, e ha precisato che nulla andava disposto sulle spese nei confronti del Ministero intimato. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se proposta nei termini e con le forme di legge, comporta l'estinzione del processo, indipendentemente dall'esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la relativa previsione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non decide sulle censure di merito e le questioni sostanziali e processuali prospettate restano assorbite.
  • Nei rapporti con società cancellate dal registro delle imprese, la pretesa fiscale verso gli ex soci può essere dedotta anche come responsabilità solidale per i debiti dell'ente estinto, ma nel caso concreto la Corte non si pronuncia sul punto per effetto della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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