Cassazione Civile, Ordinanza n. 24202/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di due ex soci, quali responsabili solidali dei debiti tributari della società estinta, in relazione all'assegnazione ai soci di un immobile di proprietà sociale. L'Ufficio ha ritenuto l'operazione soggetta a IVA, ha determinato il valore normale del bene, ha ripreso a tassazione il maggior volume d'affari e ha notificato l'atto ai soci dopo la cancellazione della società. I contribuenti hanno impugnato l'avviso e, in cassazione, hanno articolato dieci motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c. per avere la CTR escluso la decadenza dell'Ufficio; errata soggezione a IVA dell'assegnazione ai soci e mancata prova della detrazione IVA all'acquisto; errata determinazione del valore normale dell'immobile sulla base delle quotazioni OMI e senza considerare la stima di parte; illegittimità dell'atto per mancato previo accertamento con adesione; illegittimo ricorso all'accertamento analitico-induttivo; omesso esame dell'eccezione di illegittimità dell'atto per essere stato emesso dopo l'annullamento di precedente avviso; omessa riunione con altri giudizi connessi; nullità dell'avviso per difetto di motivazione; motivazione insufficiente della sentenza d'appello; omessa pronuncia sulle spese di lite.
La decisione
A seguito del deposito, da parte dei ricorrenti, di atto di rinuncia al ricorso per adesione alla procedura di rottamazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti costituite, valorizzando le ragioni poste a base della rinuncia, e ha precisato che nulla andava disposto sulle spese nei confronti del Ministero intimato. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dalle parti come parametro della decadenza dell'azione dell'Amministrazione verso i soci di società cancellata; la sentenza non entra nel merito della questione per effetto dell'estinzione del giudizio
evocato per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 2, comma 2, n. 6), D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nei motivi e nella sentenza di merito come base normativa dell'assoggettamento a IVA dell'assegnazione del bene ai soci
art. 51 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione ai poteri di accertamento IVA e alla prova dell'operazione imponibile
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione alla rettifica della dichiarazione IVA e al metodo di accertamento analitico-induttivo
richiamata unitamente alla disciplina IVA nella censura sull'assoggettamento dell'operazione e sulla base imponibile
art. 53 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato sulla determinazione del valore dell'immobile ai fini fiscali
art. 85 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato sulla nozione di ricavi e sulla determinazione del valore normale
invocato per sostenere la pretesa obbligatorietà della procedura di accertamento con adesione prima dell'avviso
art. 68 D.P.R. n. 287 del 1992
richiamato con il D.L. n. 564 del 1994 in relazione all'autotutela e all'annullamento di atti impositivi precedenti
richiamato con riferimento all'autotutela amministrativa in materia tributaria
artt. 14, 26, 29 e 55 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per denunciare il mancato accorpamento di giudizi tributari connessi
richiamato per la dedotta connessione e riunione dei procedimenti
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e alla censura di nullità per difetto di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato quale paradigma dei motivi di ricorso per cassazione
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato sulla motivazione dell'atto impositivo
art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere l'insufficienza motivazionale della sentenza tributaria
disciplinante rinuncia al ricorso; nel caso, la rinuncia è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del processo
consente alla Corte di compensare le spese in presenza di rinuncia, secondo valutazione discrezionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
richiamato per il deposito di memoria del Pubblico Ministero
art. 15 D. Lgs. n. 40 del 2006
richiamato come modifica rilevante ai fini dell'applicabilità ratione temporis dell'art. 391, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se proposta nei termini e con le forme di legge, comporta l'estinzione del processo, indipendentemente dall'esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la relativa previsione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non decide sulle censure di merito e le questioni sostanziali e processuali prospettate restano assorbite.
- Nei rapporti con società cancellate dal registro delle imprese, la pretesa fiscale verso gli ex soci può essere dedotta anche come responsabilità solidale per i debiti dell'ente estinto, ma nel caso concreto la Corte non si pronuncia sul punto per effetto della rinuncia.
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