Cassazione Civile, Ordinanza n. 24089/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2003 e a sanzioni, emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di bonifica ambientale. Le riprese riguardavano operazioni differite del 2003, con imposta versata negli anni 2004 e 2005, oltre a contestazioni per omessa contabilizzazione di operazioni imponibili, indebita detrazione di costi non inerenti e dichiarazione IVA annuale inferiore al dovuto. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, confermando l'impianto dell'accertamento e la riduzione del 50% delle sanzioni. In cassazione la società deduceva: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo di aver correttamente applicato l'IVA a esigibilità differita per fatture emesse verso soggetti pubblici e contabilizzate in sospensione d'imposta; 2) omesso esame/violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato riconoscimento del diritto al rimborso di quanto versato tardivamente negli anni successivi; 3) violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10 L. n. 212/2000, assumendo la buona fede e l'errore scusabile, poiché l'imposta non sarebbe stata evasa ma solo pagata in ritardo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il regime dell'esigibilità differita dell'IVA previsto dall'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile, è di stretta interpretazione perché costituisce deroga alla regola generale e opera solo per cessioni/prestazioni rese a una cerchia tassativa di enti pubblici indicati dalla norma. Ha quindi rilevato che la contribuente non aveva dimostrato in ricorso la ricorrenza dei presupposti soggettivi per fruire del beneficio, né aveva riprodotto le fatture contestate, con conseguente infondatezza della censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettato con il vizio processuale errato, formulato in modo generico e contraddittorio, parzialmente nuovo rispetto ai gradi di merito e comunque infondato, poiché il tardivo versamento non equivale a duplicazione d'imposta e l'eventuale rettifica degli anni successivi non rientrava nel perimetro dell'atto impugnato, limitato al 2003. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, per erronea evocazione di norme non pertinenti, per novità della questione e, comunque, manifestamente infondato, poiché la buona fede rilevante ai fini dell'esimente/attenuazione sanzionatoria presuppone un'incertezza oggettiva e non soggettiva. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
nel testo ratione temporis applicabile, ossia vigente successivamente alla novella introdotta dall’art. 1-bis del d.l. 181/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 271
la disposizione sull'esigibilità differita dell'IVA è di stretta interpretazione perché introduce una deroga alla regola generale e si applica solo alle cessioni/prestazioni effettuate verso i soggetti pubblici tassativamente indicati dalla norma.
art. 13, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
il richiamo alla direttiva conferma che il regime speciale per gli enti pubblici va interpretato restrittivamente e che il non assoggettamento opera solo nei limiti necessari e minimi previsti dal diritto UE.
art. 4, par. 5, Direttiva 77/388/CEE
disposizione omologa della direttiva precedente, richiamata per chiarire la continuità del criterio restrittivo sull'esigibilità differita e sul regime degli enti pubblici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il paradigma corretto per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale; la Corte evidenzia l'erroneità della formulazione del secondo motivo che aveva richiamato il n. 5 invece del n. 4 per l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il corretto paradigma processuale quando si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; il ricorso era inammissibile anche perché non impostato secondo tale schema.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia deve essere dedotta come vizio processuale specifico; non può essere confusa con l'omesso esame di fatto decisivo.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla ricorrente come causa di non punibilità per forza maggiore, ma ritenuto non pertinente rispetto alla dedotta buona fede/errore scusabile.
art. 10, L. n. 212/2000
la Corte osserva che il riferimento generico alla norma è inidoneo, perché le diverse previsioni dell'articolo rispondono a presupposti differenti; l'eventuale buona fede/errore scusabile richiede comunque un'incertezza oggettiva, non meramente soggettiva.
art. 2697 c.c.
richiamato in via implicita dal principio secondo cui grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti di fatto per fruire del beneficio fiscale invocato.
Massime di principio
- Il regime dell'esigibilità differita dell'IVA costituisce una deroga alla regola generale di esigibilità dell'imposta e, come tale, va interpretato restrittivamente; il beneficio spetta solo quando siano provati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
- Chi invoca un'agevolazione o un regime fiscale di favore deve allegare e provare in modo specifico tutti i presupposti applicativi; la mera affermazione generica dell'attività svolta o della natura pubblica dei committenti non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate secondo il corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c.; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia integra un vizio processuale da dedurre ai sensi del n. 4, non del n. 5.
- Le questioni nuove, non devolute nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La buona fede o l'errore scusabile rilevanti ai fini dell'esclusione o attenuazione della responsabilità sanzionatoria tributaria richiedono un'incertezza oggettiva della disciplina, non un mero convincimento soggettivo del contribuente.
- Il tardivo pagamento dell'imposta non equivale, di per sé, a duplicazione del tributo e non giustifica automaticamente un diritto al rimborso se l'atto impositivo riguarda una specifica annualità e non include gli anni successivi.
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