Cassazione Civile, Ordinanza n. 24088/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (espropriante)
La controversia
La controversia nasce da due decreti di esproprio emessi nel 2015 nell’ambito di un procedimento ablatorio per opere pubbliche. La Corte d’appello di Milano, in sede di opposizione alla stima promossa dall’ente espropriante, ha rideterminato l’indennità definitiva di esproprio e l’indennità di occupazione temporanea dovute alla società proprietaria. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha contestato, per alcune aree considerate non soggette a trasformazione urbanistica, l’applicazione del valore agricolo, sostenendo che i terreni non fossero meramente agricoli ma avessero una diversa vocazione urbanistica e che il valore dovesse essere parametrato alla monetizzazione degli standard; per le aree edificabili ha censurato la stima effettuata con il metodo della trasformazione, ritenendo che il valore avrebbe dovuto essere più alto e in linea con i prezzi di compravendita di aree del medesimo ambito di pianificazione; (2) ha dedotto violazione della disciplina sull’occupazione d’urgenza, sostenendo che l’indennità dovesse coprire un periodo diverso da quello individuato dalla Corte territoriale e, in sostanza, anche il tempo successivo al decreto di esproprio. La società espropriante ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: (1) ha sostenuto che la Corte d’appello avesse errato nel considerare le caratteristiche urbanistiche delle aree alla data del decreto e nel non valorizzare alcuni vincoli precedenti al vincolo preordinato all’esproprio, insistendo su una diversa qualificazione dei suoli e su criteri di stima più sfavorevoli alla controparte; (2) ha denunciato omessa motivazione, lamentando che il giudice di merito avesse recepito acriticamente la c.t.u. e che il c.t.u. avesse acquisito documenti della controparte in violazione del contraddittorio; (3) ha contestato il dies a quo dell’indennità di occupazione, ritenendo dovesse decorrere da una data anteriore a quella individuata nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondate le doglianze sulla stima delle aree, osservando che molte censure miravano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e che, quanto ai suoli non edificabili, la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio del valore agricolo sulla base dell’accertamento tecnico e della disciplina urbanistica considerata. Ha inoltre respinto la censura sull’indennità di occupazione, rilevando che, secondo l’orientamento richiamato, essa va commisurata fino al momento in cui si perfeziona la fattispecie ablativa, ma che nel caso concreto la parte ricorrente non aveva specificamente dimostrato un diverso deposito dell’indennità di esproprio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure fondate su vincoli urbanistici e su fatti non allegati nel giudizio di merito, ha reputato infondata la doglianza sulla motivazione della sentenza e sull’attività del c.t.u., richiamando il principio secondo cui il consulente può acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e del contraddittorio, e ha dichiarato inammissibile anche l’ultima censura per difetto di specifica allegazione documentale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Per la determinazione dell’indennità di esproprio delle aree non edificabili si applica il criterio del valore agricolo, secondo la disciplina risultante anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Corte cost. n. 181/2011
Richiamata come base del principio di conformità ai principi CEDU nella determinazione dell’indennità espropriativa.
art. 22-bis, comma 5, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’indennità di occupazione d’urgenza è collegata al periodo di mancata disponibilità del bene; la censura è stata comunque respinta per difetto di specificità.
Invocato per sostenere una lettura letterale del termine finale dell’indennità di occupazione, ma la Corte ha respinto la doglianza.
art. 32, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato per contestare il criterio di stima delle aree alla data del decreto; la doglianza è stata dichiarata inammissibile o comunque infondata.
La censura di omessa motivazione è stata esclusa perché il giudice di merito può recepire le conclusioni del c.t.u. quando dia conto delle repliche ai rilievi delle parti.
Richiamati per affermare che la correzione degli errori materiali della sentenza va richiesta al giudice che l’ha pronunciata, non alla Corte di cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la stima dell’indennità di esproprio, sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, dei fatti urbanistici o delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito.
- L’indennità di occupazione d’urgenza, in tema di espropriazione per pubblica utilità, va commisurata al periodo di effettiva indisponibilità del bene fino al momento in cui si completa la fattispecie ablativa secondo il meccanismo previsto dalla legge; la doglianza deve essere però specifica e supportata da puntuale allegazione dei fatti rilevanti.
- Per le aree non edificabili, il criterio di stima può essere ancorato al valore agricolo quando il giudice di merito accerti la mancanza di edificabilità, senza che la parte possa introdurre in cassazione questioni nuove o diversi vincoli urbanistici non dedotti nel precedente grado.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio se dà conto delle osservazioni delle parti e delle repliche del consulente; in cassazione non è sufficiente una critica analitica del perito, occorrendo che siano riprodotti i rilievi già formulati nel giudizio di merito e che essi siano decisivi.
- Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell’incarico anche al di fuori delle preclusioni istruttorie delle parti, purché resti nei limiti del quesito, del contraddittorio e senza supplire alla prova dei fatti principali che restano a carico delle parti.
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