Cassazione Civile, Ordinanza n. 24096/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia originaria era promossa da più proprietari di un terreno nei confronti di una provincia e riguardava la richiesta di condanna dell'ente a eseguire lavori di consolidamento di un fondo di proprietà privata. Il terreno era stato occupato dall'amministrazione per la messa in sicurezza di un viadotto stradale interessato da fenomeni franosi; al termine dei lavori il fondo era rimasto in stato di dissesto, e gli attori lamentavano la condotta omissiva della pubblica amministrazione, chiedendo un facere. Il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo che l'occupazione fosse avvenuta nell'esercizio di poteri autoritativi in presenza di pubblica utilità e che quindi la lite rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il TAR, investito della causa per traslatio iudicii, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alla Cassazione di stabilire se la controversia spettasse al giudice ordinario o a quello amministrativo. Il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la pronuncia declinatoria del Tribunale di Vallo della Lucania. Ha ritenuto che la domanda di condanna della P.A. a compiere lavori di consolidamento del fondo, formulata come reazione a una condotta omissiva nella gestione e manutenzione dei beni, integri tutela di un diritto soggettivo e non investa scelte o atti autoritativi; di conseguenza, la controversia non ricade nella giurisdizione generale o esclusiva del giudice amministrativo, ma in quella ordinaria. Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
richiamato come base del conflitto negativo di giurisdizione in sede di riassunzione
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato come fondamento processuale per la rimessione della questione di giurisdizione
art. 133, lett. e), cod. proc. amm.
invocato dal giudice ordinario per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non ritenuto applicabile perché mancava l'esercizio di poteri autoritativi
art. 133, lett. g), cod. proc. amm.
richiamato per escludere che il contenzioso espropriativo possa attrarre alla giurisdizione amministrativa controversie non riconducibili, neppure mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, salvo le questioni sulle indennità
la pretesa è stata ricondotta nell'alveo della responsabilità aquiliana per condotta omissiva della P.A. lesiva del neminem laedere
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa, anche quando sia configurabile come esclusiva, presuppone comunque la spendita di poteri autoritativi di natura pubblicistica; in mancanza di tale elemento, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Quando la pubblica amministrazione tiene una condotta materiale, commissiva od omissiva, che non si traduce nell'esercizio di un potere autoritativo ma incide direttamente su un diritto soggettivo del privato, la tutela spetta al giudice ordinario.
- Nelle controversie relative a beni o terreni coinvolti in opere pubbliche, non basta la mera connessione con un procedimento espropriativo o con la dichiarazione di pubblica utilità: occorre verificare se la domanda sia realmente riconducibile, anche solo mediatamente, all'esercizio del potere pubblico.
- La domanda volta a ottenere la condanna della P.A. a un facere per il ripristino o consolidamento di un bene privato danneggiato da una sua omissione attiene alla tutela del diritto soggettivo e si colloca nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
- In tema di riparto di giurisdizione, la qualificazione della pretesa dipende non dal nomen iuris della domanda ma dalla natura della situazione giuridica dedotta e dal tipo di attività pubblica o materiale contestata.
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