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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione al passivo fallimentare di crediti vantati dall'autorità concedente nei confronti della società poi fallita, relativi ai canoni concessori maturati sia prima sia dopo l'apertura della procedura concorsuale, nonché al rimborso di somme incassate dalla concessionaria a seguito dell'aumento tariffario ma non riversate alla concedente. La società fallita aveva ottenuto in affidamento trentennale la gestione del servizio idrico integrato per l'intera provincia; dopo la dichiarazione di risoluzione della convenzione da parte di un lodo arbitrale, il tribunale aveva ritenuto che, per effetto di una clausola contrattuale, l'obbligo di gestione fosse comunque proseguito fino alla consegna degli impianti al nuovo gestore. Il fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva che il contratto di affidamento, essendo di diritto pubblico e soggetto a forma scritta ad substantiam, non potesse proseguire per tacito rinnovo o comportamento concludente dopo la risoluzione, con conseguente nullità del rapporto dal luglio 2010 e insussistenza dei canoni successivi; denunciava inoltre ultrapetizione per il richiamo all'arricchimento senza causa; 2) deduceva l'inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo per canoni anteriori perché ultra-tardiva, e contestava la prova dell'ammontare dei canoni; 3) censurava la mancata declaratoria di nullità della clausola del contratto di servizio dell'ottobre 2009 che prevedeva l'aumento tariffario, assumendo che la risoluzione della convenzione principale avesse travolto anche il contratto collegato in base al principio simul stabunt simul cadent.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito non si fondava su un tacito rinnovo del rapporto, ma sull'applicazione di una specifica clausola della convenzione del 2007 che imponeva al precedente concessionario di continuare la gestione fino alla consegna delle opere e degli impianti al nuovo gestore; tale ratio decidendi non era stata specificamente censurata. Il richiamo all'ultrapetizione è stato considerato comunque irrilevante, perché la pronuncia era sorretta dalla ragione principale non attaccata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la questione della tardività ultra-annuale dell'insinuazione al passivo non risultava dedotta in modo autosufficiente, e la censura sulla prova dei canoni non indicava dove la circostanza sarebbe stata allegata e provata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché, una volta esclusa la nullità della prosecuzione del rapporto principale in base alla clausola convenzionale, non poteva cadere neppure il contratto collegato sull'aumento tariffario. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del rapporto in assenza dei requisiti essenziali e della forma richiesta per i contratti ad evidenza pubblica; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito si fonda su una clausola contrattuale espressa, non su un rinnovo tacito.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per dedurre la nullità del rapporto e della clausola tariffaria; la Corte esclude la nullità perché il rapporto prosegue in forza di una previsione convenzionale specifica.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per sostenere il rilievo officioso della nullità; la censura non è accolta perché la ratio decidendi non integra il presupposto della nullità dedotta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la prova dei canoni e dell'ammontare dovuto; la Corte rileva l'inammissibilità della censura per carenza di specificità e autosufficienza.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sia sul tema della nullità/tardività della domanda sia sul contraddittorio; la Corte afferma che la questione di tardività non risultava dedotta nel merito ed era quindi coperta da giudicato interno.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude la decisività della doglianza perché la decisione si fonda sulla domanda principale contrattuale, non su quella di arricchimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La parte che invoca in cassazione la mancata considerazione di una circostanza asseritamente pacifica deve indicare specificamente in quale atto sia stata allegata e provata; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili le censure per difetto assoluto di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate con riferimento all'insinuazione al passivo e alla verifica del credito.

  • art. 111, n. 1, l. fall.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla nullità e sul contraddittorio, senza specifica applicazione autonoma nella motivazione della Corte.

  • art. 101, ultimo comma, l. fall.

    Richiamato nel secondo motivo sulla pretesa ultra-tardività dell'insinuazione al passivo; la Corte osserva che la questione non era stata ritualmente posta e quindi non può essere esaminata in cassazione.

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    Richiamato nel primo motivo nel contesto della procedura concorsuale della società poi fallita.

  • art. 37 della convenzione del 14 giugno 2007

    Norma convenzionale richiamata dal lodo arbitrale per dichiarare la risoluzione del contratto con efficacia dal luglio 2010.

  • art. 34 della convenzione del 14 giugno 2007

    È la clausola decisiva: prevede la prosecuzione dell'obbligo di gestione del servizio anche dopo la scadenza, fino alla consegna delle opere e degli impianti al nuovo gestore.

  • art. 14 del contratto di servizio dell'ottobre 2009

    Clausola che prevedeva l'aumento tariffario; la Corte ritiene infondata la tesi della sua nullità perché il contratto collegato resta efficace in presenza della prosecuzione del rapporto principale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nel motivo per denunciare l'asserita indebita evocazione dell'arricchimento senza causa; la Corte osserva che il tribunale non ha fondato la decisione su tale azione, ma sul contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una specifica clausola contrattuale che disciplina la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza o la risoluzione, il ricorso per cassazione deve censurare proprio quella clausola e la sua interpretazione; la critica rivolta soltanto al preteso rinnovo tacito o al comportamento concludente non aggredisce la ratio decidendi.
  • La deduzione di nullità di un rapporto o di una clausola richiede di confrontarsi con la concreta base negoziale valorizzata dal giudice di merito; se la prosecuzione dell'esecuzione è prevista espressamente dal contratto, non può essere trattata come effetto di un rinnovo implicito vietato per i contratti ad evidenza pubblica.
  • La censura di ultrapetizione è irrilevante quando la decisione è sorretta dalla domanda principale accolta e non dalla domanda subordinata richiamata solo incidentalmente dal giudice.
  • Nel giudizio di cassazione, le questioni processuali non dedotte nel giudizio di merito e le censure prive di specifica indicazione degli atti rilevanti sono inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità.
  • Chi deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di un fatto asseritamente pacifico deve indicare puntualmente dove quel fatto sia stato allegato e come sia emersa la sua non contestazione; in mancanza, la censura non può essere esaminata.
  • Se un contratto accessorio o collegato dipende dalla prosecuzione del rapporto principale, ma il giudice accerta che il rapporto principale è continuato in forza di una clausola espressa, non può essere affermata la nullità automatica del contratto collegato per il solo fatto dell'avvenuta risoluzione formale del contratto originario.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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