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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24090/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'autorizzazione regionale, in esito a procedura di VIA e AIA, di un progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento e co-incenerimento di rifiuti speciali in Bari, con produzione di energia, materiale vetroso e cattura/stoccaggio di anidride carbonica. Un comitato ambientalista ha impugnato davanti al TAR la determinazione regionale di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale, contestando anche una successiva determinazione dirigenziale che aveva ritenuto non sostanziali alcune modifiche progettuali. Il TAR ha accolto il primo ricorso e dichiarato improcedibile il secondo, ritenendo che la qualificazione del materiale vetrificato come end of waste non potesse essere rimessa alla Regione ma richiedesse la disciplina statale prevista dall'art. 184-ter d.lgs. 152/2006. In appello, però, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, affermando che, nella fase transitoria e in mancanza dei decreti attuativi/regolamenti UE, l'atto autorizzatorio regionale poteva fissare le caratteristiche delle materie da considerare materie prime secondarie. Il comitato ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 362 c.p.c., degli artt. 91 e 110 c.p.a. e dell'art. 111, comma 8, Cost., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse travalicato i limiti della giurisdizione, negando la competenza statale in tema di end of waste; 2) violazione dell'art. 6, par. 4, dir. 2008/98/CE e degli artt. 117, lett. s), e 111, comma 8, Cost., per avere il Consiglio di Stato ignorato la disciplina unionale e dato rilievo a norme nazionali transitorie; 3) ulteriore violazione dell'art. 6, par. 4, dir. 2008/98/CE e degli artt. 117, lett. s), e 24 Cost., lamentando che la sentenza d'appello avesse omesso di pronunciarsi sul contrasto tra diritto interno e diritto UE, compromettendo il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha prima respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla proposizione di due ricorsi successivi, rilevando che la seconda impugnazione era ammissibile perché notificata entro il termine breve decorrente dalla notificazione della prima e prima che ne fosse dichiarata l'improcedibilità. Nel merito del controllo richiesto, le Sezioni Unite hanno però ritenuto che le censure fossero dirette a denunciare errores in iudicando e in procedendo del Consiglio di Stato sulla corretta individuazione dell'autorità competente a qualificare un rifiuto come end of waste, e non un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha ribadito che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di censurare l'erronea interpretazione o applicazione del diritto interno o unionale, neppure se grave o in contrasto con la giurisprudenza europea. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la parte ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle due controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    è richiamato come base del ricorso per cassazione in tema di motivi inerenti alla giurisdizione, ma la Corte precisa che il suo ambito non copre gli errores in iudicando o in procedendo

  • art. 91 c.p.a.

    richiamato nel motivo, ma non incide sul perimetro del sindacato di legittimità per motivi di giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato nel motivo, senza che ciò consenta di trasformare un errore di diritto in vizio di giurisdizione

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non copre errori interpretativi o applicativi del diritto UE o interno

  • art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.

    evocato dai ricorrenti per sostenere la competenza statale in materia ambientale e di end of waste, ma la Corte non entra nel merito di tale riparto perché la censura è ritenuta estranea al controllo di giurisdizione

  • art. 6, par. 4, dir. 2008/98/CE

    la sua asserita violazione può integrare, al più, un error in iudicando del giudice munito di giurisdizione, non un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in cassazione

  • art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006

    disposizione richiamata nella vicenda per l'end of waste; il contrasto interpretativo sul suo contenuto non vale a fondare il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 101/2019

    richiamato come norma nazionale transitoria, la cui considerazione da parte del Consiglio di Stato non integra sconfinamento dai limiti della giurisdizione

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare una lesione del diritto di difesa, ma la doglianza resta interna al controllo sulla correttezza della decisione e non attiene ai limiti esterni della giurisdizione

  • art. 6, direttiva 2008/98/CE

    prevede la possibilità per gli Stati membri di decidere caso per caso se un rifiuto abbia cessato di esser tale; il suo eventuale cattivo recepimento o mancata considerazione non è, di per sé, motivo di cassazione per giurisdizione

  • art. 184-ter d.lgs. 152/2006

    menzionato come disciplina transitoria e come base del dibattito sul recupero dei rifiuti, ma il suo governo interpretativo spetta al giudice munito di giurisdizione

  • d.m. 5 febbraio 1998

    richiamato quale disciplina previgente delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti in fase transitoria

  • d.m. 12 giugno 2002, n. 161

    richiamato quale disciplina previgente per il recupero semplificato dei rifiuti pericolosi

  • d.l. n. 101/2019

    richiamato per la disciplina transitoria che mantiene applicabili le regole previgenti in attesa dei criteri end of waste

  • L. n. 210/2008

    art. 9-bis, comma 1, lett. a)

    richiamata come base per la funzione dell'atto autorizzatorio nel fissare le caratteristiche dei materiali da considerare materie prime secondarie fino ai decreti attuativi

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca un vero e proprio sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente allegare un errore di diritto, anche se grave, abnorme o in contrasto con il diritto dell'Unione.
  • La violazione o falsa applicazione del diritto dell'Unione europea da parte del Consiglio di Stato, ove si risolva in un errore interpretativo o applicativo, resta un vizio interno alla giurisdizione e non può essere fatta valere come motivo di ricorso per cassazione inerente alla giurisdizione.
  • La denuncia di contrasto tra sentenza amministrativa e precedente giurisprudenza, anche dello stesso giudice o dell'Adunanza plenaria, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
  • L'eventuale mancata considerazione di norme UE effettivamente pertinenti alla fattispecie può costituire error in iudicando, ma non determina automaticamente una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
  • Nel regime processuale, la proposizione di un secondo ricorso per cassazione è ammissibile se il primo non è stato depositato o è stato depositato tardivamente e il secondo è notificato nel termine breve decorrente dalla notificazione del primo, prima della declaratoria di improcedibilità di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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