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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07167/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa a tributi erariali per l'anno d'imposta 2014. La società contribuente ha impugnato la cartella davanti ai giudici tributari di merito, ma il ricorso è stato respinto in primo e in secondo grado. In cassazione ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata fissazione dell'udienza cautelare sulla sospensione; (2) violazione delle norme sul termine di costituzione del resistente nel processo tributario, con conseguente inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati dall'agente della riscossione e asserita mancata contestazione ex art. 115 c.p.c.; (3) violazione dell'art. 2719 c.c. per mancata produzione dell'originale della cartella notificata via PEC e per disconoscimento della copia; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; (5) violazione delle regole di rappresentanza in giudizio dell'Agenzia, sostenendosi che non potesse stare in giudizio tramite avvocato del libero foro; (6) nullità/inesistenza della notifica della cartella via PEC per violazione delle norme sulle notificazioni e per impossibilità di sanatoria; (7) nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto prodromico, nonché per carenza di indicazioni sul calcolo di interessi, sanzioni e compensi di riscossione; (8) violazione della l. 241/1990, della l. 212/2000 e dell'art. 97 Cost. per mancata considerazione del vizio di motivazione e dell'omessa allegazione degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla sospensione cautelare, alla tardiva costituzione del resistente, alla prova documentale e alla notifica via PEC, all'onere della prova e alla rappresentanza dell'Agenzia in giudizio. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla motivazione della cartella e sulla mancata allegazione degli atti prodromici, perché il ricorso non trascriveva integralmente la cartella e non consentiva il controllo di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 47 e 52 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la mancata o tardiva pronuncia sull'istanza cautelare non determina nullità se il giudice decide senza ritardo il merito, poiché la sospensione perde efficacia con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla sospensione e alla tutela cautelare, ma ritenuto non idoneo a fondare la nullità denunciata.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    La tardiva costituzione del resistente comporta solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, non la perdita del diritto di difesa in ordine a contestazioni e produzione documentale consentita dagli artt. 24 e 32.

  • artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992

    Consentono al resistente di produrre documenti e svolgere difese anche quando la costituzione sia oltre il termine di cui all'art. 23, purché nei limiti previsti dal rito tributario.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro e specifico; in mancanza, la copia può essere utilizzata come prova dal giudice.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per la prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o di copia della cartella con la relazione di notifica; non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il rinvio operato dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 consente l'applicazione delle regole sulle notificazioni del processo civile alla notifica della cartella.

  • art. 156 c.p.c.

    L'irritualità della notifica della cartella via PEC è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto perviene comunque a conoscenza del destinatario.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di mancata contestazione è ritenuta generica e, comunque, nel processo tributario il resistente può contestare i fatti costitutivi della pretesa e le norme invocate.

  • art. 2697 c.c.

    Il principio dell'onere della prova vale anche nel processo tributario, ma non è violato se il giudice fonda la decisione sulla documentazione prodotta e sulla cartella di pagamento ritenuta motivata.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    In tema di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è legittimo il patrocinio di un avvocato del libero foro nei giudizi tributari, secondo la disciplina convenzionale richiamata dalla Corte.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    È richiamato quale ipotesi di conflitto o indisponibilità dell'Avvocatura che può incidere sul regime di difesa dell'ente.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    La cartella risultava motivata mediante richiamo al controllo automatizzato per somme dichiarate e non versate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Indicato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • legge n. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente per il difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • legge n. 212/2000

    Richiamata dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo, ma senza accoglimento.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma non è stato esaminato nel merito per inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata decisione sull'istanza cautelare non determina nullità se il giudice definisce il merito senza ritardo, poiché la sospensione dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
  • La tardiva costituzione del resistente nel giudizio tributario comporta solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non impedisce di contestare i fatti costitutivi della pretesa, le questioni di diritto e di produrre documenti nei limiti del rito.
  • La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica, tempestiva e univoca; una contestazione generica o non ritualmente riproposta è inefficace.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell'originale dell'atto, essendo sufficiente la matrice o copia della cartella con la relata di notifica.
  • L'irritualità della notifica della cartella a mezzo PEC, quando l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario, è sanata per raggiungimento dello scopo.
  • Nel giudizio di legittimità che censuri la motivazione di una cartella di pagamento, il ricorrente deve trascrivere integralmente il contenuto dell'atto impugnato, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Il principio dell'onere della prova si applica anche al processo tributario, ma non è violato quando il giudice di merito fonda la decisione sulla documentazione prodotta dall'amministrazione e sulla motivazione ritenuta sufficiente dell'atto.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio innanzi alle corti di giustizia tributaria anche tramite avvocato del libero foro, secondo il regime convenzionale richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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