Cassazione Civile, Ordinanza n. 07163/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di un'intimazione di pagamento relativa a IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2007, intimazione fondata su una cartella di pagamento che la contribuente contestava di non aver ricevuto o di non aver ricevuto validamente. Nei gradi di merito la questione si è concentrata sulla notificazione della cartella a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e, in particolare, sulla prova del suo esatto contenuto. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di tardiva introduzione della questione relativa alla prova del contenuto della busta; 2) violazione degli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR deciso su un tema che sarebbe stato introdotto solo con memoria illustrativa; 3) violazione degli artt. 2700 e 1335 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'avviso di ricevimento e gli altri documenti prodotti fossero sufficienti a provare la notificazione senza necessità di dimostrare il contenuto della busta; 4) ulteriore violazione di legge, anche in relazione agli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, per il mancato rilievo probatorio della riproduzione della cartella prodotta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli infondati perché la CTR aveva deciso nel merito la questione e perché la specificazione della contestazione contenuta nella memoria illustrativa non aveva ampliato il thema decidendum, già incentrato sulla notificazione della cartella. Ha accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento è assolta dalla produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo prova contraria del destinatario circa l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione o circa l'assenza/difformità del contenuto del plico. Ha considerato superato il precedente orientamento più rigoroso che richiedeva al mittente di provare l'esatto contenuto della busta quando fosse contestata la ricezione della cartella. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo di omessa pronuncia è stato ritenuto infondato perché la CTR ha comunque deciso nel merito la questione, dimostrando di averla esaminata.
artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha escluso che la precisazione contenuta nella memoria illustrativa avesse ampliato il thema decidendum, trattandosi di mera difesa su una contestazione già introdotta con il ricorso.
art. 2700 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento e degli atti prodotti; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova della consegna del plico, non essendo necessario provare il contenuto della busta in assenza di specifiche allegazioni del destinatario.
art. 1335 c.c.
La ricezione della raccomandata al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto; grava sul destinatario l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto o che esso era diverso da quello spedito.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Per la notifica della cartella di pagamento a mezzo posta, la prova del perfezionamento è stata ritenuta assolta mediante l'avviso di ricevimento, secondo il principio di vicinanza della prova e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992
Il quarto motivo, che li richiamava in relazione alla produzione in appello della riproduzione della cartella, è stato assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è normalmente sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
- Se il destinatario contesta di aver ricevuto l'atto o deduce che il plico non lo conteneva o conteneva un atto diverso, l'onere di provare tale circostanza grava su di lui, in applicazione del principio di vicinanza della prova e della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
- La contestazione specifica svolta successivamente alla costituzione della controparte non amplia necessariamente il thema decidendum quando si limita a precisare una doglianza già compresa nel ricorso introduttivo.
- È superato l'orientamento che, in caso di cartella di pagamento inviata per posta, imponeva al mittente di provare l'esatto contenuto del plico sulla sola base della contestazione del destinatario, salvo che siano allegati elementi concreti e specifici che rendano necessario un diverso accertamento.
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