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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07169/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva presentato istanza di voluntary disclosure per regolarizzare omissioni dichiarative relative agli anni d’imposta 2010-2013. L’Ufficio, ricevuta l’istanza, aveva emesso quattro inviti a comparire ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 218/1997, indicando imposte e sanzioni anche con riferimento all’IVA. La contribuente aveva contestato sin da subito l’IVA, ritenendola non dovuta perché l’attività esercitata era nel settore editoriale e le operazioni erano fuori campo IVA o comunque soggette a regime speciale. Per non perdere il beneficio della riduzione sanzionatoria a un sesto, aveva versato solo IRES e IRAP e le sanzioni ridotte su tali importi. L’Ufficio aveva ritenuto non perfezionata la procedura di collaborazione volontaria per mancato integrale pagamento degli inviti e aveva attivato il successivo accertamento con adesione, nel quale aveva poi escluso l’IVA e applicato le sanzioni nella misura di un terzo. La società aveva quindi chiesto il rimborso di quanto versato in più a titolo di sanzioni nella fase di voluntary disclosure. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto correggere tempestivamente l’errore sugli inviti, consentendo il perfezionamento della procedura agevolata. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 1 l. n. 186/2014, sostenendo che il beneficio sanzionatorio di un sesto spettava solo in caso di adesione totale agli inviti e che la contribuente, non avendo versato integralmente quanto richiesto, non poteva pretendere quel trattamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, l’Amministrazione aveva commesso un errore nella liquidazione degli inviti a comparire, includendo un’IVA non dovuta, e che la contribuente aveva tempestivamente contestato tale errore. La correzione è avvenuta solo nella successiva fase di accertamento con adesione, con l’effetto di impedire il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria e il conseguimento del beneficio sanzionatorio più favorevole. Richiamando il principio generale di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della l. n. 212/2000, la Corte ha ritenuto che la tutela dell’affidamento del contribuente potesse operare anche al di fuori delle ipotesi tipiche del comma 2, quando l’errore amministrativo incida concretamente sulla fruizione di un beneficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, l. 186/2014

    disciplina la procedura di collaborazione volontaria; la Corte la considera nel suo assetto funzionale, ma valorizza il principio di buona fede per correggere gli effetti dell’errore amministrativo sulla fruizione del beneficio.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 218/1997

    prevede gli inviti a comparire per il perfezionamento della procedura; nel caso concreto l’invito era viziato dall’indicazione di un’imposta non dovuta.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212/2000

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"

    costituisce il principio generale di leale collaborazione e buona fede nel rapporto tributario, applicabile in concreto per evitare che un errore dell’Amministrazione pregiudichi il contribuente.

  • art. 10, comma 2, l. n. 212/2000

    la Corte richiama la norma come ipotesi tipica di tutela dell’affidamento, ma precisa che non esaurisce la portata generale del principio.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    richiamato come esempio di violazione formale che incide direttamente sulla legittimità dell’atto.

  • art. 12, comma 2, l. n. 212/2000

    richiamato come esempio di omissione che può rilevare se lesiva del diritto di difesa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 74 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla contribuente per sostenere che l’attività editoriale fosse soggetta a regime speciale e che l’IVA richiesta non fosse dovuta.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per fondare, dal lato dell’Amministrazione, i principi di buon andamento, efficienza e imparzialità.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per collegare la buona fede del contribuente al dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.

  • art. 3 Cost.

    richiamato come base costituzionale del legittimo affidamento.

  • art. 23 Cost.

    richiamato insieme agli altri parametri costituzionali dell’ordinamento tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione finanziaria ha portata generale nell’ordinamento tributario e non è limitato alle ipotesi espressamente previste dall’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.
  • Un errore dell’Amministrazione nella determinazione delle somme richieste al contribuente può impedire di negare un beneficio fiscale quando il contribuente abbia tempestivamente contestato l’errore e la correzione sia avvenuta solo in un momento successivo, con pregiudizio concreto sulla fruizione dell’agevolazione.
  • La tutela dell’affidamento in materia tributaria va valutata in concreto, in relazione alla specifica funzione del procedimento e agli effetti che l’errore amministrativo produce sul rapporto impositivo o sul regime sanzionatorio.
  • L’inosservanza di un adempimento meramente formale non dovrebbe precludere il riconoscimento di un beneficio quando il contribuente possieda in sostanza i requisiti richiesti e la documentazione rilevante sia già nella disponibilità dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

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