Cassazione Civile, Ordinanza n. 07162/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007: uno emesso nei confronti di una società di persone per maggiori ricavi, con recupero a tassazione di IVA e IRAP, e due emessi nei confronti dei soci per l'imputazione per trasparenza del maggior reddito societario ai fini IRPEF. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; nel frattempo la società si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese, con prosecuzione del giudizio da parte dei soci quali successori. La CTR aveva inizialmente accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo sussistente il contraddittorio e illegittimo l'accertamento analitico-induttivo per asserita applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, l. n. 146/1998. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, mentre in un separato giudizio aveva ottenuto in revocazione l'annullamento della medesima sentenza d'appello sulla base del preteso giudicato esterno formatosi sulla lite relativa alla società. I contribuenti hanno a loro volta impugnato la sentenza resa in revocazione. Nella fase di legittimità entrambe le cause risultavano investite da domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197/2022, con produzione delle domande e dei pagamenti e senza risultanza di diniego notificato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione logica. Ha poi preso atto dell'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata delle liti pendenti ex l. n. 197/2022 e della mancanza di un diniego notificato. Ne è conseguito, per il ricorso n. 4524/2016 relativo al tributo, la declaratoria di estinzione del processo; per il ricorso n. 12615/2017, avente ad oggetto la sentenza di revocazione, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del metodo analitico-induttivo usato dall'Ufficio per l'accertamento dei maggiori ricavi societari
art. 40, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per l'imputazione per trasparenza ai soci del maggior reddito societario
art. 10, comma 4-bis, l. n. 146/1998
richiamato dalla CTR nel giudizio di merito come norma applicata per escludere la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo
art. 395, n. 5, c.p.c.
indicato come fondamento del ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia
art. 274 c.p.c.
richiamato per la riunione dei ricorsi connessi
art. 1, commi 194 e ss., l. n. 197/2022
richiamato per la definizione agevolata delle liti pendenti
d.l. n. 34/2023
richiamato come intervento modificativo della disciplina della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato, escluso per l'esito della causa
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria illustrativa in fase camerale
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite pendente, quando risulti perfezionata con domanda e pagamento e non sia stato notificato diniego nei termini, determina l'estinzione del processo relativo al tributo.
- Quando la controversia principale si estingue per definizione agevolata, l'impugnazione avverso la sentenza resa sulla revocazione della medesima decisione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una causa sopravvenuta che definisce il rapporto tributario, il giudice può compensare integralmente le spese di lite e escludere il raddoppio del contributo unificato.
- La riunione dei ricorsi è consentita quando esiste connessione logica tra impugnazioni che riguardano la sentenza di merito e la successiva sentenza resa in revocazione sulla stessa vicenda.
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