Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato alla società un'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito per complessivi euro 68.473,99. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la nullità della notifica dell'intimazione e delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell'intimazione, l'inesistenza giuridica della notifica per asserita mancata corretta notificazione via PEC, nonché varie nullità processuali in appello e in primo grado. In cassazione ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza per omessa fissazione dell'udienza sulla sospensione e omesso esame dell'eccezione di violazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992; (2) violazione della disciplina sulla motivazione dell'intimazione e degli artt. 2697 e 2719 c.c. per mancata produzione delle cartelle; (3) nullità dell'atto per inesistenza della notifica delle cartelle e dell'intimazione, sostenendo che l'indirizzo PEC dell'Agente non fosse nei pubblici registri; (4) vizi di notifica via PEC delle cartelle e dell'intimazione; (5) irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite avvocato del libero foro; (6) violazione del principio di non contestazione e delle norme sul contenuto delle difese; (7) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ultra/extra petizione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (8) motivazione apparente della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel contenzioso tributario, la mancata decisione immediata sull'istanza cautelare non lede il diritto di difesa, potendo il giudice definire il merito senza trattare separatamente la sospensione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e la motivazione può limitarsi al richiamo delle cartelle presupposte; inoltre, dagli atti risultavano le relate PEC di notifica di due cartelle. Quanto ai motivi terzo e quarto, li ha dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che la cartella ha natura sostanziale ma la disciplina delle notificazioni consente l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo; nel caso concreto la notifica aveva raggiunto il suo scopo e le censure erano generiche. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'Agenzia delle entrate-Riscossione poteva avvalersi del patrocinio di avvocato del libero foro nelle corti di giustizia tributaria secondo la convenzione richiamata, senza necessità di ulteriori formalità. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non questioni di diritto o dello svolgimento processuale. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente e comunque il motivo era formulato in modo generico. La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, disponendo anche il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione

  • art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado

    la mancata decisione sull'istanza di sospensione non determina lesione del diritto di difesa, poiché l'eventuale sospensione sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    l'avviso di intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e può limitarsi al richiamo delle cartelle presupposte notificate

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto, ma ritenuto non violato nel caso concreto

  • art. 7 l. n. 212/2000

    la motivazione dell'atto impositivo era ritenuta sufficiente mediante rinvio alle cartelle presupposte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto violato, poiché risultava provata la notifica delle cartelle dalle relate in atti

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    il rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 consente l'applicazione delle norme processuali sulle notificazioni e, in caso di nullità, della sanatoria per raggiungimento dello scopo

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    funge da ponte verso le norme del processo civile in tema di notificazione

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla costituzione in giudizio, ma ritenuto non violato nel caso dell'Agenzia nelle corti tributarie

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    disciplina la rappresentanza in giudizio delle parti nel processo tributario

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    richiamato come ipotesi di conflitto in cui opera la difesa erariale

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non questioni di diritto o di rito

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle difese dell'ente, ma non ritenuto decisivo

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla risposta in appello, ma il motivo è stato ritenuto generico

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma le censure sono state reputate generiche

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia/ultra o extra petizione va dedotto in modo specifico e puntuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, cioè sotto il minimo costituzionale

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la mancata decisione autonoma sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato non comporta, di regola, nullità della decisione di merito se la causa viene definita senza ritardo, poiché l'efficacia della sospensione è comunque destinata a cessare con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
  • L'avviso di intimazione a pagare somme iscritte a ruolo ha contenuto vincolato e la motivazione può essere soddisfatta mediante il semplice riferimento alle cartelle di pagamento già notificate.
  • Quando la disciplina tributaria richiama le norme sulle notificazioni del processo civile, la nullità della notifica dell'atto sostanziale è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario ha comunque conseguito la conoscenza effettiva dell'atto e non contesta in modo specifico il pregiudizio subito.
  • Il principio di non contestazione riguarda fatti storici rilevanti per la domanda o l'eccezione e non si estende alle questioni di diritto né alle censure sullo svolgimento del processo.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e puntuali: non è sufficiente una censura generica, né una mera ripetizione delle doglianze di merito, specie quando si deducono omessa pronuncia, ultra/extra petizione o motivazione apparente.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante o meramente apparente, oppure incomprensibile al punto da non superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.