Cassazione Civile, Ordinanza n. 07165/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, ritenendo infedele la dichiarazione in relazione ai dati sulla raccolta delle giocate e rideterminando in aumento il reddito imponibile, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP, disconoscimento dell'IVA detratta e irrogazione di sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 193/2016, aveva eseguito i pagamenti dovuti e l'Agenzia aveva confermato il perfezionamento della procedura.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata dei carichi relativi all'avviso di accertamento impugnato e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui il relativo meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il successivo integrale perfezionamento della procedura hanno determinato la cessazione della materia del contendere
ha convertito con modificazioni il d.l. 193/2016, rendendo applicabile la disciplina della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione perché il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, la lite tributaria viene validamente definita tramite procedura di definizione agevolata e tale perfezionamento è confermato dall'Amministrazione, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata del carico fiscale relativo all'atto impugnato rende improcedibile la prosecuzione della controversia nel merito, indipendentemente dai motivi di ricorso originariamente formulati.
- Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
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