Cassazione Civile, Ordinanza n. 07164/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società che gestiva immobili e a seguito del quale l'Ufficio recuperava a tassazione: l'IVA detratta per l'acquisto di due unità abitative inserite in un complesso suinicolo; maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette sulla base dello studio di settore; il costo di ammortamento relativo alle unità abitative, ritenute immobili patrimoniali; una quota di spese edilizie sui capannoni, qualificate dall'Ufficio come costi non deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 3, TUIR. Dopo l'accertamento della società venivano notificati anche ai soci gli avvisi per maggior reddito di partecipazione e alla società l'atto di contestazione relativo al credito IVA ritenuto non utilizzabile in quanto società non operativa. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 19-bis1, lett. i), d.P.R. 633/1972 e dell'art. 9 d.l. 557/1993, sostenendo l'indetraibilità dell'IVA per immobili abitativi e l'irrilevanza della ruralità; 2) violazione dell'art. 90, comma 2, TUIR, contestando la qualificazione degli immobili come strumentali ai fini della deduzione dell'ammortamento; 3) violazione dell'art. 30 l. 724/1994, assumendo che per l'anno 2006 la disciplina delle società di comodo operasse indipendentemente dalla congruità agli studi di settore; 4) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla contabilizzazione differenziata delle fatture relative ai lavori sui capannoni.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi del ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'IVA e sull'ammortamento, affermando che i beni erano strumentali in concreto all'attività di gestione immobiliare della società. Ha inoltre rigettato la doglianza sulla disciplina delle società non operative, richiamando l'orientamento recente secondo cui l'art. 30 l. 724/1994, nella parte in cui preclude la detrazione IVA per superamento di soglie di ricavi, è incompatibile con la direttiva IVA e va disapplicato, salvo prova di abusività non fornita. Infine ha escluso l'omesso esame, osservando che la CTR aveva valutato proprio le fatture e le relative causali. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese; la Corte ha anche precisato che non opera il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 19-bis1, lett. i), d.P.R. 633/1972
La disciplina sull'indetraibilità dell'IVA per fabbricati a destinazione abitativa non è applicata in modo meramente astratto e va letta in rapporto alla concreta strumentalità del bene rispetto all'attività esercitata.
art. 9 d.l. 557/1993 conv. in l. 133/1994
Richiamato come parametro per la ruralità degli immobili, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento del ricorso, ritenendo irrilevante la censura alla luce della strumentalità concreta dei beni.
art. 90, comma 2, d.P.R. 917/1986
Le spese e i componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali non sono deducibili, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i beni fossero strumentali all'attività della società.
art. 108, comma 3, d.P.R. 917/1986
La contestazione dell'Ufficio sui costi pluriennali è stata respinta perché la CTR aveva valorizzato le fatture e le causali, escludendo l'errore prospettato.
La disposizione sulle società non operative, nella parte in cui incide sulla detrazione IVA al di sotto di determinate soglie, è incompatibile con la direttiva IVA e va disapplicata dal giudice nazionale, salvo dimostrazione di una condotta abusiva.
Richiamato per la sanzione irrogata sul credito IVA non rimborsabile né compensabile in base alla disciplina delle società non operative.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, soggette a prenotazione a debito.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata solo perché i ricavi di un periodo d'imposta non raggiungono una soglia nazionale.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
È incompatibile con una norma nazionale che faccia perdere il diritto alla detrazione IVA per il mancato raggiungimento di soglie di ricavi.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione IVA per immobili, la strumentalità del bene deve essere valutata in concreto, verificando se esso costituisca, anche in prospettiva programmatica, il mezzo per l'esercizio dell'attività d'impresa.
- La qualificazione catastale o la nozione di ruralità non esauriscono da sole il giudizio sulla detraibilità IVA quando il bene sia effettivamente utilizzato nell'organizzazione economica del soggetto passivo.
- La disciplina delle società non operative non può essere applicata in modo da comprimere automaticamente il diritto alla detrazione IVA oltre quanto necessario a contrastare frodi o abusi; in difetto di prova dell'abusività, la sola non operatività non basta a negare la detrazione.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame non sussiste quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso in considerazione il fatto storico indicato dal ricorrente, ancorché ne abbia tratto una conclusione diversa.
- La deducibilità di costi e ammortamenti va verificata in relazione alla concreta funzione del bene e alla reale natura delle spese documentate, secondo la valutazione di merito sulle fatture e sulle causali.
- Per le amministrazioni dello Stato non si applica il raddoppio del contributo unificato, essendo il contributo assolto mediante prenotazione a debito.
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