Cassazione Civile, Ordinanza n. 11127/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto l’annullamento, in sede di opposizione a estratto di ruolo, di una cartella di pagamento e di un avviso di addebito emessi su ruolo di un ente previdenziale, deducendo l’omessa o invalida notifica dei titoli e, nel merito, la prescrizione dei crediti contributivi. In appello erano state respinte le eccezioni su: autenticità e utilizzabilità delle copie delle relate di notifica; necessità di produrre gli originali; regolarità della notifica a mezzo posta e in forma sostitutiva per irreperibilità relativa; notifica via PEC da indirizzo non risultante dai pubblici elenchi; decadenza dell’ufficio; effetto interruttivo della prescrizione dell’istanza di rateizzazione e dei pagamenti. In cassazione sono stati proposti otto motivi: violazione delle norme sul disconoscimento delle scritture e sulla prova documentale; omessa pronuncia sul disconoscimento; violazione delle norme sulla notificazione per irreperibilità relativa e sulla raccomandata informativa; nullità della sentenza per ritenuta ritualità della notifica senza avviso di ricevimento; violazione delle regole sulla notifica via PEC e dell’onere della prova; ulteriore nullità per la medesima questione; omessa pronuncia sulla decadenza; violazione dell’art. 2944 c.c. per inesistenza di effetti interruttivi della prescrizione da parte della rateizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo specifiche ipotesi tassative di pregiudizio concreto, che nel caso non erano state né allegate né dimostrate. Tutte le doglianze sono state ritenute assorbite da tale ragione di inammissibilità; la Corte ha comunque osservato, in via aggiuntiva, che le censure erano anche infondate nel merito secondo il diritto vivente richiamato. Le spese sono state compensate per effetto della normativa sopravvenuta ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dei singoli motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/omessa pronuncia
invocato per omessa pronuncia su eccezioni e questioni dedotte
richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture private e disconoscimento
richiamati per il disconoscimento della scrittura privata e gli effetti sulla prova documentale
richiamato per la notifica in caso di irreperibilità relativa e per la raccomandata informativa
artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari e assimilati
richiamato in tema di notificazione via PEC
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento
art. 57-bis d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato dalla ricorrente in relazione alle notifiche telematiche
richiamato sul riparto dell’onere della prova della regolarità delle notifiche
richiamato per contestare l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla rateizzazione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma decisiva: esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifici casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio; si applica anche ai giudizi pendenti
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 conv. in L. n. 215 del 2021
ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, e concretizza l’interesse ad agire in materia di estratto di ruolo
art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
richiamato per l’equiparazione dell’avviso di addebito alla cartella esattoriale
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
indicato tra i casi tassativi di pregiudizio rilevanti ai fini dell’impugnazione dell’estratto di ruolo
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
indicato tra i casi tassativi di pregiudizio rilevanti ai fini dell’impugnazione dell’estratto di ruolo
richiamato come strumento per il deposito documentale in cassazione ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire
art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno dei pregiudizi specificamente e tassativamente previsti dalla legge; in assenza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile.
- La norma sopravvenuta che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire, condizione dell’azione valutabile fino alla decisione.
- Quando l’inammissibilità originaria del giudizio emerge per difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio se la causa non poteva essere proposta.
- Le censure relative alla regolarità delle notifiche, al disconoscimento delle copie o all’effetto interruttivo della rateizzazione restano assorbite se manca il presupposto processuale dell’azione contro l’estratto di ruolo.
- Ai fini dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, non basta dedurre in astratto l’omessa o invalida notificazione della cartella: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio tra quelli tipizzati dal legislatore.
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