Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11147/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato nel febbraio 2016 a un dipendente per una condotta del febbraio 2016 consistita, secondo l'accertamento ormai definitivo, in ingiurie verbali e lievi minacce mediante strattonamento nei confronti di un caposquadra. La Corte d'appello, in riassunzione dopo cassazione, ha ritenuto la condotta sussistente ma non abbastanza grave da integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo; tuttavia ha escluso la tutela reintegratoria perché ha ritenuto non applicabile, ratione temporis, il CCNL chimici-energia-petrolio del 2017 invocato dal lavoratore, pur contenente una previsione di sanzione conservativa per ingiurie e minacce lievi, in quanto tale previsione era successiva sia al fatto sia al licenziamento e la clausola di retroattività del rinnovo era solo generale. Il ricorrente ha quindi dedotto: (1) violazione dell'art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970 e dei principi costituzionali e processuali, per avere la Corte d'appello negato l'applicazione retroattiva del CCNL 2017; (2) violazione del medesimo art. 18 e delle clausole del CCNL che prevederebbero una sanzione conservativa per le condotte contestate, con conseguente necessità di applicare la tutela reintegratoria attenuata; (3) illegittimità della compensazione delle spese; (4) erronea determinazione dell'indennità risarcitoria in 21 mensilità, ritenendo dovuto il massimo di 36 mensilità in ragione dell'anzianità di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la previsione, nel CCNL rinnovato nel 2017, di una sanzione conservativa per ingiurie e minacce lievi non può operare retroattivamente rispetto a un fatto e a un licenziamento già verificatisi nel 2016, nonostante la clausola generale di retrodatazione della vigenza contrattuale al 1.1.2016. La disciplina collettiva del codice disciplinare, proprio perché incide sulla scelta tra tutela indennitaria e reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, richiede una chiara e preventiva tipizzazione della fattispecie sanzionata; non è sufficiente una retroattività generica del rinnovo contrattuale. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese, poiché la compensazione è discrezionale nei limiti della soccombenza complessiva, e inammissibile il motivo sulla quantificazione dell'indennità, trattandosi di valutazione di merito censurabile solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, commi 4 e 5, L. 20 maggio 1970, n. 300

    La tutela reintegratoria attenuata opera solo quando il fatto contestato è insussistente oppure è riconducibile a una previsione del codice disciplinare che contempli una sanzione conservativa; in difetto, resta il regime indennitario del comma 5. La previsione collettiva deve essere chiara e preventiva per incidere sul regime sanzionatorio.

  • art. 3, D.Lgs. n. 23/2015

    Richiamato come conferma del nuovo assetto sanzionatorio che collega la tutela reintegratoria ai casi più gravi e alla tipizzazione contrattuale delle condotte punibili con sanzione conservativa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è accolto alcun profilo di ultrapetizione o omissione decisionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ravvisa motivazione mancante o apparente sui punti decisivi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme ai vizi motivazionali, senza accoglimento.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi proposti vengono esaminati come deduzioni di violazione di legge e vizi di motivazione; il quarto è dichiarato inammissibile perché mira a rivalutare il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, Stat. lav. presuppone che il fatto contestato sia insussistente oppure che il comportamento sia espressamente ricompreso in una previsione del codice disciplinare che applichi una sanzione conservativa.
  • La retroattività generale di un contratto collettivo rinnovato non si estende automaticamente alle disposizioni del codice disciplinare quando la loro applicazione retroattiva non risulti espressamente e univocamente prevista: per incidere sul regime della sanzione espulsiva occorre una tipizzazione chiara e preventiva.
  • La scelta del giudice di merito di compensare le spese è censurabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la motivazione sulla compensazione non richiede specifica dimostrazione dell'esistenza dei giusti motivi.
  • La determinazione dell'indennità risarcitoria entro una forbice legale o contrattuale è apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione salvo mancanza assoluta, illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.