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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11122/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due ex dipendenti di un consorzio di bonifica hanno chiesto, con ricorsi per decreto ingiuntivo, il pagamento di differenze retributive maturate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2017. La pretesa si fondava su un accordo sindacale del 1989 che prevedeva un aumento del 10% sui minimi tabellari non riassorbibile e su un precedente verbale del 1988 che aveva conglobato nei minimi tabellari l’indennità integrativa e l’ISTAT al 3%. I lavoratori assumevano che, dal 2006, in base all’art. 64 del CCNL 2005 dei consorzi di bonifica, il 10% dovesse calcolarsi anche su contingenza ed EDR, poiché tali voci erano state conglobate nei minimi tariffari. Il tribunale ha revocato i decreti ingiuntivi e ha riconosciuto il credito solo dal 18 luglio 2012, ritenendo prescritti i ratei anteriori. In appello i lavoratori hanno chiesto il riconoscimento anche del periodo precedente, mentre il consorzio ha proposto appello incidentale. La Corte d’appello ha riconosciuto solo la maggiorazione del 10% sulla contingenza dal 1° gennaio 2006 e ha rigettato gli incidentali. In cassazione il consorzio ha dedotto, con due motivi, violazione delle norme sulla prescrizione e sull’interpretazione degli atti interruttivi, sostenendo che due lettere del 2010 e 2015 non contenevano una vera intimazione di pagamento e che la prescrizione non fosse sospesa o interrotta per effetto della legge Fornero; i lavoratori, con ricorso incidentale, hanno contestato la limitazione dell’effetto interruttivo delle lettere alla sola contingenza e non anche alle altre poste creditorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che le censure del consorzio mirassero in realtà a una nuova valutazione dei documenti e dell’interpretazione degli atti interruttivi della prescrizione, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, qui non correttamente dedotti. Ha inoltre rilevato che la decisione della Corte d’appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto privato dopo la legge n. 92 del 2012. Anche il ricorso incidentale dei lavoratori è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedeva in sostanza una rivalutazione delle lettere ritenute interruttive solo per alcune voci retributive. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della pubblica amministrazione ricorrente e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nella valutazione delle prove documentali; la Corte osserva che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nella valutazione degli atti; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura dei documenti.

  • art. 1219 c.c.

    Evocato in relazione ai requisiti della costituzione in mora e dell’effetto interruttivo della prescrizione; la Corte ribadisce che la verifica dei presupposti è questione di fatto rimessa al merito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sull’interpretazione negoziale per contestare il significato delle missive; la Corte ne esclude la violazione perché la doglianza tendeva a una rivalutazione documentale.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che la censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede l’indicazione specifica del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato sul regime della prescrizione; la Corte conferma che le doglianze non scalfivano la ricostruzione della sentenza impugnata.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, e per i crediti di lavoro interessati dalla legge Fornero ciò avviene dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti al 18 luglio 2012.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla sospensione della prescrizione; la Corte dichiara inammissibile la censura che non si confronta con la ratio della decisione di merito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato in tema di interruzione della prescrizione; la Corte afferma che un atto interruttivo deve contenere una chiara pretesa e una richiesta o intimazione di adempimento, ma la verifica concreta è di fatto.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici di lavoro; la Corte conferma la decorrenza dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per incardinare i motivi di ricorso come violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360bis c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, perché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.

  • art. 18 l. 300/1970

    Richiamato in relazione al requisito dimensionale e alla tutela reale, rilevante per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro prima e dopo la legge Fornero.

  • l. 92/2012

    La Corte richiama il principio secondo cui, dopo la riforma Fornero, nel rapporto di lavoro subordinato privato non assistito da stabilità piena la prescrizione dei crediti non già maturati decorre dalla cessazione del rapporto.

  • d.lgs. 23/2015

    Richiamato insieme alla legge Fornero quale normativa che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro e, indirettamente, sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 64 CCNL 2005 Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario

    Richiamato come base contrattuale della pretesa retributiva dei lavoratori, che assumevano dovesse comportare il conglobamento della maggiorazione del 10% anche su contingenza ed EDR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della pubblica amministrazione ricorrente e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’atto deve indicare con chiarezza il debitore e manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, mediante una pretesa e una richiesta o intimazione di adempimento; la verifica concreta di tali presupposti è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una mera rivalutazione del contenuto dei documenti o proporre una lettura alternativa degli atti: il ricorso è inammissibile se non indica specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
  • Per i crediti retributivi maturati in un rapporto di lavoro privato non assistito da stabilità piena, i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012 iniziano a prescriversi dalla cessazione del rapporto, in coerenza con la giurisprudenza consolidata successiva alla legge Fornero.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, dietro lo schermo formale delle norme invocate, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e documentale.
  • Se la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Cassazione, il motivo che non offra argomenti idonei a mutare quell’orientamento è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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