Cassazione Civile, Ordinanza n. 11123/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due ex dipendenti di un consorzio di bonifica, cessato il rapporto il 31 dicembre 2017, avevano chiesto con ricorsi monitori il pagamento di differenze retributive derivanti dal meccanismo di conglobamento previsto da accordi collettivi aziendali e dal CCNL di settore: sostenevano che l'aumento del 10% sui minimi tabellari riconosciuto da un verbale del 1989 dovesse applicarsi, dal 1° gennaio 2006, anche su ulteriori voci retributive conglobate nei minimi tariffari dall'art. 64 del CCNL 2005, in particolare indennità di contingenza ed EDR, e chiedevano le differenze maturate fino al 2017. Il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi e riconosciuto le somme solo dal 18 luglio 2012 per prescrizione del periodo anteriore; in appello i lavoratori avevano chiesto di ottenere anche le somme precedenti, mentre il consorzio aveva proposto appello incidentale. La Corte d'appello aveva riconosciuto soltanto la maggiorazione del 10% sull'indennità di contingenza dal 1° gennaio 2006 e rigettato gli appelli incidentali. In cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione delle norme su prova e interpretazione contrattuale e sulla prescrizione, sostenendo che le lettere del 2010 e 2015 non contenevano una vera intimazione di pagamento e non potevano interrompere la prescrizione; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando che la legge Fornero avesse inciso sul decorso della prescrizione nei rapporti di lavoro privati. I lavoratori, con ricorso incidentale, hanno sostenuto che la Corte d'appello avesse errato nel riconoscere l'effetto interruttivo solo per l'indennità di contingenza e non per tutte le altre voci richieste, invocando la prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto e non ancora prescritti al 18 luglio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del consorzio sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto che le censure sul carattere interruttivo delle missive e sulla lettura degli atti di causa chiedessero, in realtà, una rivalutazione di merito dei documenti e non denunciassero correttamente una violazione di legge o dei canoni ermeneutici. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di reale stabilità per effetto della disciplina post-Fornero, la prescrizione dei crediti non ancora prescritti al 18 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto; ha quindi rilevato che la sentenza impugnata si era conformata a tale principio. Anche il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava a ottenere un riesame dei documenti e della loro idoneità interruttiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della P.A. ricorrente e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. come parametro di censura, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a una rivalutazione di merito.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che la censura consentisse un sindacato di legittimità sulla valutazione dei documenti.
Richiamato per sostenere la necessità di un'intimazione di pagamento ai fini dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha ribadito che la verifica dell'idoneità dell'atto è rimessa al giudice di merito.
Richiamato nel motivo sul criterio interpretativo; la Corte ha ritenuto che il ricorso mascherasse una richiesta di nuova lettura degli atti.
Invocato per contestare l'interpretazione documentale; la Corte ha affermato che la violazione dei canoni ermeneutici va specificamente indicata e dimostrata, non essendo sufficiente prospettare una lettura alternativa.
Richiamato nei motivi sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che non si confrontavano correttamente con la motivazione di merito.
Richiamato sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito il principio per cui, nei rapporti di lavoro privi di stabilità, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i crediti non prescritti al 18 luglio 2012.
Invocato dai ricorrenti in tema di sospensione della prescrizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non idonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente principale sull'effetto interruttivo degli atti; la Corte ha precisato che serve una chiara pretesa con richiesta scritta di adempimento, ma la valutazione concreta spetta al merito.
Richiamato per la prescrizione dei crediti retributivi periodici; la Corte ha confermato l'orientamento sul decorso della prescrizione dalla cessazione del rapporto nei casi disciplinati dalla legge Fornero.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo che non offriva elementi per mutare un orientamento di legittimità già consolidato.
Richiamato come parametro del regime di stabilità del rapporto di lavoro prima della riforma Fornero.
art. 64 CCNL 2005 Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario
Richiamato dai lavoratori come base per estendere il conglobamento della maggiorazione del 10% anche ad ulteriori elementi retributivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamata come legge Fornero, rilevante ai fini della perdita del regime di stabilità e della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto.
Richiamato insieme alla legge Fornero nel descrivere l'evoluzione normativa che incide sulla stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto del creditore deve contenere la chiara individuazione del debitore, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocamente la volontà di far valere il diritto; la verifica concreta di tali requisiti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è ammesso chiedere una mera rivalutazione del contenuto di documenti o atti processuali sotto la veste formale della violazione di legge o dei canoni ermeneutici: occorre indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di reale stabilità, per i crediti non ancora prescritti alla data del 18 luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- La riforma Fornero e la successiva disciplina dei rapporti a tutele crescenti sono rilevanti, ai fini dell'art. 2935 c.c., perché incidono sulla stabilità del rapporto e quindi sul momento di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare il risultato probatorio o interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
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