Cassazione Civile, Ordinanza n. 11149/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia originaria riguardava la riliquidazione di ratei pensionistici di reversibilità. In appello, dopo una precedente cassazione limitata al capo sulle spese, la Corte territoriale aveva condannato l'ente previdenziale a rifondere le spese di tutti i gradi, ma aveva liquidato per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio importi ritenuti inferiori ai minimi tariffari. Il ricorrente ha quindi censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e seguenti, sostenendo che, in base al valore della controversia e ai parametri professionali vigenti, spettassero compensi più elevati, oltre accessori, e che la sentenza non avesse indicato analiticamente criteri, voci e ragioni della deroga ai minimi. L'ente previdenziale ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della procura speciale, perché priva di data e di espresso richiamo alla sentenza impugnata, e comunque ha contestato nel merito la pretesa, affermando che il giudice poteva modulare i parametri purché motivando.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo valida la procura speciale apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, anche se priva di espresso riferimento al provvedimento impugnato, alla luce del principio di specialità e di conservazione degli atti processuali. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la liquidazione delle spese per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio era inferiore ai minimi tariffari applicabili ratione temporis, senza adeguata motivazione né indicazione analitica dei criteri seguiti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova liquidazione conforme ai principi indicati. Le spese del giudizio di cassazione sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
regola della soccombenza nella liquidazione delle spese, derogabile solo con specifica motivazione di gravi ed eccezionali ragioni
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge contro la liquidazione delle spese
la procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto è equiparata, quanto alla specialità, alla procura apposta in calce o a margine
il ricorso per cassazione richiede procura speciale, integrata dalla congiunzione materiale al ricorso e dalla riferibilità al giudizio di legittimità
richiamato quale criterio di conservazione dell'atto e di interpretazione della procura in senso utile alla sua efficacia
richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali
invocato dal ricorrente a sostegno dell'inderogabilità dei compensi professionali
parametri forensi da applicare nella liquidazione giudiziale dei compensi
modifica del D.M. n. 55/2014 richiamata per i parametri tariffari
richiamato come ulteriore parametro sopravvenuto, ma non applicabile ratione temporis alla liquidazione scrutinata
la memoria illustrativa può chiarire il ricorso, ma non introdurre nuove censure o questioni
art. 35-bis, co. 13, d.lgs. n. 25/2008
richiamato dalla parte resistente a sostegno dell'eccezione sulla data della procura, ma non ritenuto decisivo
richiamato per i criteri di determinazione e modulazione del compenso professionale
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se redatta su foglio separato, purché sia materialmente congiunta all'atto e non risulti in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità.
- Ai fini della specialità della procura non è necessaria la contestualità temporale tra rilascio del mandato e redazione del ricorso; è sufficiente che il mandato sia conferito dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso.
- La mancanza, nella procura separata, di un espresso richiamo alla sentenza impugnata non comporta di per sé inammissibilità se la collocazione topografica e il contenuto dell'atto rendono chiara la volontà di proporre ricorso per cassazione.
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali occorre rispettare i parametri tariffari vigenti ratione temporis e, se il giudice intende discostarsene, deve darne motivazione analitica e comprensibile.
- La determinazione del valore della controversia ai fini tariffari segue il criterio del decisum, che integra quello del disputatum e consente di commisurare il compenso all'effettiva consistenza della lite.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. non può ampliare i motivi originari del ricorso, ma solo chiarirli o replicare alle difese avverse.
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