Cassazione Civile, Ordinanza n. 08701/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2013 per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, riferito a una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'Amministrazione finanziaria contestava alla società cessata, all'ultimo socio e liquidatore di fatto e ad altro soggetto qualificato come amministratore e liquidatore per un periodo limitato, la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e l'occultamento di ricavi derivanti dalla vendita di ventidue immobili. Il contribuente ricorrente impugnava la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia, deducendo sette motivi: preteso giudicato interno sulla responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR introdotto un nuovo fatto sulla sua responsabilità come socio e amministratore; erronea applicazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c. in relazione alla società estinta; illegittima rettifica del valore degli immobili ai fini IRES rispetto al valore rilevante ai fini dell'imposta di registro; violazione dell'obbligo di allegazione dei dati utilizzati per la rettifica; omesso esame e violazione delle regole probatorie quanto ai valori di vendita e ai mutui; omessa specificazione dei reati che avrebbero giustificato il raddoppio dei termini di accertamento. L'Agenzia si è costituita solo per eventuale partecipazione all'udienza orale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo perché non colgono la ratio decidendi: la CTR non aveva fondato la decisione sulla responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 né sull'art. 2495 c.c., ma sulla presunzione di percezione da parte del socio di utili extracontabili in una società a ristretta base sociale. Rigetta il secondo motivo, ritenendo che la notificazione dell'avviso al ricorrente quale ex socio e liquidatore di fatto rendesse la sua responsabilità quale socio già presente nel processo. Rigetta il quarto motivo, affermando che il maggior reddito da cessione immobiliare può essere desunto, oltre che dalle quotazioni OMI, anche da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, qui individuati nei valori dei mutui e nella non attendibilità dei prezzi dichiarati; il quinto motivo resta assorbito. Accoglie parzialmente il sesto motivo: il raddoppio dei termini è ammissibile per IRES e IVA, in presenza della denuncia penale e dei possibili reati tributari, ma non per IRAP, per la quale mancano i presupposti penali. La sentenza è quindi cassata limitatamente a tale punto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su una questione diversa da quella devoluta, ma nel caso concreto la CTR non ha introdotto un fatto nuovo perché la responsabilità del socio era già nel processo in forza della notifica dell'avviso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso giudicato interno, ma ritenuto irrilevante perché riferito a una diversa base normativa non considerata dalla CTR.
Richiamato nel motivo sul giudicato interno e sulla devoluzione in appello, ma non determinante nel caso concreto.
Richiamato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo perché la CTR ha deciso su un diverso titolo di responsabilità.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo in tema di devoluzione dell'appello nel processo tributario.
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Non è la base della decisione: la Corte rileva che l'avviso non si fondava su tale disposizione, ma sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Disposizione ritenuta non pertinente, perché disciplina i limiti della responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società, mentre qui si discute di contestazione al socio per fatti verificatisi quando la società era ancora operativa.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per contestare la rettifica del valore degli immobili ai fini IRES, ma la Corte afferma che il maggior reddito può essere accertato con presunzioni semplici e ulteriori indizi.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per sostenere l'intangibilità del valore definito ai fini dell'imposta di registro, ma la Corte esclude un vincolo automatico tra valore di registro e valore fiscale ai fini reddituali.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme agli artt. 53 e 97 Cost.; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente; non ritenuto ostativo alla diversa quantificazione del valore ai fini delle imposte dirette.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente; non ritenuto decisivo nella decisione.
art. 18, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
La doglianza sull'obbligo di allegazione è assorbita dal rigetto della censura principale sulla rettifica del valore.
Richiamato per dedurre una violazione del riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la CTR abbia fatto corretta applicazione delle presunzioni e che il ricorrente tenti in realtà una rivalutazione del merito.
Richiamato nel settimo motivo, ma non decisivo poiché la censura mirava a una diversa lettura delle risultanze di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei diversi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato nel sesto motivo per dedurre error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio nei punti non accolti.
Richiamato per le memorie depositate dal ricorrente.
Richiamato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Interpretato nel senso che, dopo l'intervento normativo del 2009, l'accertamento dei ricavi non dichiarati richiede presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e non può basarsi solo sullo scostamento dal valore normale OMI.
art. 24, comma 5, l. n. 88 del 2009
Richiamato come norma che ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale, con efficacia retroattiva per adeguamento al diritto UE.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
I termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato e obbligo di denuncia penale, per IRES; non per IRAP.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza dei presupposti penali e della denuncia.
art. 1, commi 130-132, l. n. 208 del 2015
Le modifiche al regime del raddoppio non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi anteriori al 31 dicembre 2016, per la disciplina transitoria.
Richiamato dalla disciplina transitoria, con salvezza degli effetti degli avvisi già notificati.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
Norma interpretativa retroattiva che esclude la determinazione induttiva della plusvalenza solo sul valore dichiarato ai fini di registro, ipotecaria o catastale, imponendo ulteriori elementi indiziari.
artt. 3 e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La falsa dichiarazione del prezzo di vendita può integrare potenzialmente i reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini, salvo verifica del giudice penale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, una censura per violazione del giudicato interno o per ultrapetizione è inammissibile se si fonda su una disposizione normativa che non costituisce il titolo della decisione impugnata e non corrisponde alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
- In una società a ristretta base sociale, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati; spetta al contribuente offrire prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili nella società.
- La responsabilità del socio può essere contestata direttamente quando l'avviso di accertamento gli sia notificato quale destinatario della pretesa fiscale per fatti riferibili al periodo in cui era socio, senza che sia necessario ricorrere alla disciplina della responsabilità del liquidatore o della società estinta.
- In materia di accertamento dei redditi d'impresa derivanti da cessione di immobili, il maggior corrispettivo non può essere desunto solo dallo scostamento tra prezzo dichiarato e quotazioni OMI; occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Il valore definitivamente considerato ai fini dell'imposta di registro non vincola automaticamente l'accertamento del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, poiché i criteri di determinazione possono essere diversi a seconda del tributo applicabile.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera, per IRES e IVA, quando sussistano seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, anche se l'azione penale non sia definita o sia archiviata; non opera invece per l'IRAP, per la quale non è prevista rilevanza penale delle violazioni.
- La falsa indicazione del prezzo di vendita in un atto di cessione può costituire presupposto indiziario di reati tributari idonei a giustificare il raddoppio dei termini, ferma la verifica del giudice penale e della ricorrenza dei presupposti di legge.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove e delle risultanze documentali quando la censura mira solo a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
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