Cassazione Civile, Ordinanza n. 08699/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione, da parte dell'amministrazione erogatrice, dei pagamenti di aiuti comunitari all'impresa beneficiaria, a seguito di segnalazione e di un procedimento penale relativo alla regolarità delle domande di aiuto. Dopo la successiva riattivazione dei pagamenti e il pagamento delle somme trattenute, il beneficiario chiese anche gli interessi per il ritardo. Ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'amministrazione propose opposizione; il giudice di merito revocò il decreto e, a seguito di ulteriori vicende processuali, l'amministrazione emise ingiunzione di pagamento per la restituzione di quanto versato in esecuzione del decreto poi revocato. L'opposizione a tale ingiunzione fu respinta. Nel ricorso per cassazione l'erede del beneficiario ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1 R.D. 639/1910, sostenendo che il credito dell'amministrazione non fosse certo, liquido ed esigibile e che il giudizio precedente avesse statuito anche sul merito della pretesa, sicché l'ingiunzione fiscale sarebbe stata inammissibile; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 11-12 del regolamento CEE n. 2677/1985, art. 2 L. 898/1986, art. 2033 c.c. e art. 1256, comma 2, c.c., lamentando il mancato riconoscimento del diritto agli interessi moratori e sostenendo che la sospensione dei pagamenti fosse solo facoltativa e non idonea a escludere la mora; 3) violazione degli artt. 1219 e 2697 c.c., deducendo che la raccomandata del 1993 costituiva valida costituzione in mora e che la sua esistenza non fosse stata contestata, oltre alla mancata considerazione del documento prodotto nel procedimento monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opposizione a ingiunzione ex R.D. 639/1910 non riguarda solo la legittimità formale dell'atto, ma anche l'accertamento del rapporto sostanziale e dell'esistenza/entità del credito; nel caso concreto il credito dell'amministrazione era determinato, essendo coincidente con le somme pagate al beneficiario in esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato. Ha respinto il secondo motivo perché la sospensione dell'erogazione degli aiuti comunitari era legittima alla luce della disciplina europea richiamata e della legge speciale sui controlli degli aiuti, cosicché non sussisteva responsabilità per ritardo né diritto agli interessi moratori nel periodo di sospensione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti processuali necessari a verificare la dedotta mancata contestazione della raccomandata; inoltre ha escluso che il documento potesse essere utilmente introdotto in cassazione come nuovo documento. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva della resistente; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 1
L'ingiunzione fiscale è un atto complesso che, nell'opposizione, consente al giudice di accertare non solo la regolarità formale del provvedimento ma anche la legittimità sostanziale della pretesa creditoria della pubblica amministrazione.
Richiamato come norma sull'indebito oggettivo e sulla restituzione delle somme percepite senza titolo; la Corte valorizza la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto poi revocato.
Invocato nel ricorso, ma ritenuto non decisivo perché la sentenza precedente era stata qualificata come pronuncia in rito, non come accertamento di merito idoneo a coprire la pretesa restitutoria.
Esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte d'appello poteva esaminare il rapporto sostanziale e negare gli interessi anche senza una domanda autonoma, perché l'opposizione investe il merito della pretesa dell'ente.
L'impossibilità temporanea della prestazione esonera il debitore dalla responsabilità per il ritardo e, quindi, esclude la mora per il periodo in cui la prestazione non è esigibile.
La costituzione in mora richiede allegazione/prova del relativo atto quando necessaria; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Sul giudizio di opposizione a ingiunzione grava sulla P.A. la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre sull'opponente incombe la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione.
Il ricorso deve indicare e riportare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
In cassazione non sono ammissibili nuovi documenti rilevanti per la fondatezza del ricorso, salvo i limiti propri della disciplina processuale e dei rimedi straordinari.
I documenti depositati nel ricorso monitorio restano a disposizione del contraddittorio e, nel giudizio di opposizione/appello, non sono considerati nuovi se già introdotti nel procedimento originario.
La preclusione alle nuove produzioni documentali in appello non opera per i documenti già prodotti nel procedimento monitorio e quindi già sottoposti al contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dichiarato il rigetto del ricorso, è posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 12 regolamento CEE n. 2677/1985
La sospensione del pagamento degli aiuti in caso di dubbi sulla correttezza della domanda è considerata legittima; il successivo testo modificato chiarisce il carattere obbligatorio della sospensione e la necessità di adottare misure per il recupero degli aiuti indebiti.
art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898
La disciplina speciale degli aiuti comunitari all'olio di oliva giustifica la sospensione dei pagamenti in presenza di condotte penalmente rilevanti e prevede la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, il thema decidendum non si limita alla legittimità formale dell'atto, ma comprende anche l'accertamento dell'esistenza, dell'entità e della legittimità sostanziale del credito fatto valere dalla pubblica amministrazione.
- In tale giudizio l'opponente assume la posizione sostanziale di attore: la pubblica amministrazione deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
- Quando il credito della pubblica amministrazione deriva dalla restituzione di somme versate in esecuzione di un titolo poi revocato, la somma da recuperare è determinata e può legittimare l'ingiunzione di pagamento se il titolo è venuto meno.
- La sospensione temporanea di una prestazione, quando prevista dall'ordinamento o da una disciplina speciale, esclude la mora del debitore per il periodo di impossibilità e quindi impedisce il sorgere del diritto agli interessi moratori per quel tratto temporale.
- Nel ricorso per cassazione, la censura basata sulla mancata contestazione di un documento o sulla sua pretesa acquisizione agli atti deve essere sorretta da puntuale indicazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In cassazione non possono essere introdotti nuovi documenti decisivi per sostenere il merito del ricorso; ove il documento sia sopravvenuto o rinvenuto tardivamente, la sede tipica è quella della revocazione straordinaria, nei limiti di legge.
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