Cassazione Civile, Ordinanza n. 08703/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2014, contestando alla società consortile la deducibilità di costi per euro 58.655,00 e la correlata detrazione IVA, sul presupposto che tali costi afferissero a operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, alcune fatture emesse da una consorziata erano fittizie, poiché i lavori sarebbero stati in realtà eseguiti da un'altra consorziata; la fatturazione sarebbe servita solo a consentire l'esecuzione dell'appalto mediante il rilascio delle necessarie attestazioni SOA. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mancata corrispondenza tra lavori eseguiti e quota consortile rilevasse solo nei rapporti interni e verso la stazione appaltante, ma non sul piano tributario, e che non fosse stata provata un'indebita detrazione tra ricavi e costi dell'intero appalto. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2602 c.c., dell'art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 56 e 109 TUIR e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse ritenuto legittimamente dedotti costi non effettivamente sostenuti dalla società che aveva dichiarato di avere eseguito i lavori.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la società consortile può svolgere anche un'attività commerciale distinta e occorre accertare in concreto i rapporti tra consorzio e consorziati per stabilire se debba operare il ribaltamento integrale o parziale di costi e ricavi; nel caso di differenza tra fatturato verso il terzo committente e fatturato interno al consorzio, grava sul consorziato l'onere di dimostrare che la differenza non costituisca ricavo occulto o corrisponda a servizi/provvigioni. Applicando tali principi, la Corte ha valorizzato l'accertamento della CTR secondo cui i lavori erano stati integralmente eseguiti dalle consorziate e la società consortile aveva svolto solo una funzione di appaltatore/intermediario, senza autonoma attività d'impresa; di conseguenza, era corretto il ribaltamento del compenso percepito alle imprese del raggruppamento in proporzione alla partecipazione, e la mancata partecipazione diretta di una consorziata ai lavori non escludeva il riparto di utili e costi né rendeva fittizia la fattura. L'erronea indicazione delle ragioni della fattura è stata qualificata come mera irregolarità non idonea a integrare operazioni inesistenti. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state integralmente compensate per le peculiari questioni di diritto affrontate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 2602 c.c.
Richiamato come norma sulla causa consortile e sul consorzio; la Corte ne ha letto la disciplina alla luce della natura anche commerciale della società consortile.
art. 37, comma 13, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato dall'Ufficio quale base normativa applicabile ratione temporis al raggruppamento/consorzio nell'appalto pubblico.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per contestare la deduzione dei costi; la Corte lo inserisce nel quadro della corretta imputazione dei costi nei rapporti consortili.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in tema di competenza/inerenza dei componenti negativi; la Corte ne ribadisce il rilievo nella ripartizione dei costi tra consorzio e consorziati.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte lo colloca nel sistema del ribaltamento dei costi e dell'imposta nei rapporti consortili.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio con riguardo alla fatturazione; la Corte ha escluso che l'erronea indicazione delle ragioni della fattura integri, da sola, operazione inesistente.
art. 3, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla Corte come fondamento del regime di doppia fatturazione nei rapporti tra consorzio, consorziati e committente, coerente con il meccanismo del ribaltamento.
Massime di principio
- La società consortile può svolgere anche una distinta attività commerciale con scopo di lucro; pertanto, ai fini fiscali, non è sufficiente il mero dato formale della ripartizione interna dei lavori, occorrendo accertare in concreto come l'attività consortile sia stata eseguita.
- Nei rapporti tra società consortile e consorziati, l'eventuale disallineamento tra fatturazione al terzo committente e fatturazione interna impone di verificare se vi siano ricavi occulti ovvero servizi/provvigioni o altre componenti economicamente rilevanti, con onere probatorio a carico del consorziato.
- Quando la società consortile opera come mera struttura operativa al servizio delle imprese consorziate nell'esecuzione di un appalto, i costi e i ricavi dell'appalto possono essere ribaltati integralmente sulle consorziate secondo il principio di competenza e nel rispetto di certezza, effettività e inerenza.
- La mancata esecuzione materiale di specifiche lavorazioni da parte di una consorziata non basta, di per sé, a qualificare come oggettivamente inesistenti le relative fatture, se la consorziata partecipa comunque alla ripartizione di utili e costi in proporzione alla propria quota consortile.
- L'erronea o imprecisa indicazione causale nella fattura non determina automaticamente l'inesistenza dell'operazione, quando dalla sostanza del rapporto economico emerga la riferibilità del costo e del ricavo alla struttura consortile o al raggruppamento di imprese.
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