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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08703/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2014, contestando alla società consortile la deducibilità di costi per euro 58.655,00 e la correlata detrazione IVA, sul presupposto che tali costi afferissero a operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, alcune fatture emesse da una consorziata erano fittizie, poiché i lavori sarebbero stati in realtà eseguiti da un'altra consorziata; la fatturazione sarebbe servita solo a consentire l'esecuzione dell'appalto mediante il rilascio delle necessarie attestazioni SOA. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la mancata corrispondenza tra lavori eseguiti e quota consortile rilevasse solo nei rapporti interni e verso la stazione appaltante, ma non sul piano tributario, e che non fosse stata provata un'indebita detrazione tra ricavi e costi dell'intero appalto. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2602 c.c., dell'art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 56 e 109 TUIR e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse ritenuto legittimamente dedotti costi non effettivamente sostenuti dalla società che aveva dichiarato di avere eseguito i lavori.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la società consortile può svolgere anche un'attività commerciale distinta e occorre accertare in concreto i rapporti tra consorzio e consorziati per stabilire se debba operare il ribaltamento integrale o parziale di costi e ricavi; nel caso di differenza tra fatturato verso il terzo committente e fatturato interno al consorzio, grava sul consorziato l'onere di dimostrare che la differenza non costituisca ricavo occulto o corrisponda a servizi/provvigioni. Applicando tali principi, la Corte ha valorizzato l'accertamento della CTR secondo cui i lavori erano stati integralmente eseguiti dalle consorziate e la società consortile aveva svolto solo una funzione di appaltatore/intermediario, senza autonoma attività d'impresa; di conseguenza, era corretto il ribaltamento del compenso percepito alle imprese del raggruppamento in proporzione alla partecipazione, e la mancata partecipazione diretta di una consorziata ai lavori non escludeva il riparto di utili e costi né rendeva fittizia la fattura. L'erronea indicazione delle ragioni della fattura è stata qualificata come mera irregolarità non idonea a integrare operazioni inesistenti. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state integralmente compensate per le peculiari questioni di diritto affrontate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 2602 c.c.

    Richiamato come norma sulla causa consortile e sul consorzio; la Corte ne ha letto la disciplina alla luce della natura anche commerciale della società consortile.

  • art. 37, comma 13, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato dall'Ufficio quale base normativa applicabile ratione temporis al raggruppamento/consorzio nell'appalto pubblico.

  • art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato per contestare la deduzione dei costi; la Corte lo inserisce nel quadro della corretta imputazione dei costi nei rapporti consortili.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato in tema di competenza/inerenza dei componenti negativi; la Corte ne ribadisce il rilievo nella ripartizione dei costi tra consorzio e consorziati.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte lo colloca nel sistema del ribaltamento dei costi e dell'imposta nei rapporti consortili.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dall'Ufficio con riguardo alla fatturazione; la Corte ha escluso che l'erronea indicazione delle ragioni della fattura integri, da sola, operazione inesistente.

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla Corte come fondamento del regime di doppia fatturazione nei rapporti tra consorzio, consorziati e committente, coerente con il meccanismo del ribaltamento.

Massime di principio

  • La società consortile può svolgere anche una distinta attività commerciale con scopo di lucro; pertanto, ai fini fiscali, non è sufficiente il mero dato formale della ripartizione interna dei lavori, occorrendo accertare in concreto come l'attività consortile sia stata eseguita.
  • Nei rapporti tra società consortile e consorziati, l'eventuale disallineamento tra fatturazione al terzo committente e fatturazione interna impone di verificare se vi siano ricavi occulti ovvero servizi/provvigioni o altre componenti economicamente rilevanti, con onere probatorio a carico del consorziato.
  • Quando la società consortile opera come mera struttura operativa al servizio delle imprese consorziate nell'esecuzione di un appalto, i costi e i ricavi dell'appalto possono essere ribaltati integralmente sulle consorziate secondo il principio di competenza e nel rispetto di certezza, effettività e inerenza.
  • La mancata esecuzione materiale di specifiche lavorazioni da parte di una consorziata non basta, di per sé, a qualificare come oggettivamente inesistenti le relative fatture, se la consorziata partecipa comunque alla ripartizione di utili e costi in proporzione alla propria quota consortile.
  • L'erronea o imprecisa indicazione causale nella fattura non determina automaticamente l'inesistenza dell'operazione, quando dalla sostanza del rapporto economico emerga la riferibilità del costo e del ricavo alla struttura consortile o al raggruppamento di imprese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoPartecipazioni socialiAzienda
RamiTributiSocietarioCommerciale
IstitutiOnere della prova

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