Cassazione Civile, Ordinanza n. 08706/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, per gli anni 2010 e 2011, costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, con conseguente maggior imponibile Ires e Irap per la società e maggior reddito di partecipazione per i soci. I contribuenti hanno impugnato gli atti, ma la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo che le fatture emesse da una ditta subappaltatrice fossero troppo generiche e non consentissero di correlare i costi all’attività d’impresa, anche per l’assenza di "riferimenti misurabili" e per il carattere soggettivamente inesistente delle operazioni. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme su inerenza e deducibilità dei costi, sostenendo che la legge non impone che le prestazioni siano misurate in ore o metri quadri, che nelle fatture era comunque indicato il tipo di prestazione e il luogo di esecuzione, che i costi da subappalto erano inerenti perché necessari all’attività dell’impresa e che la soggettiva inesistenza delle operazioni non esclude la deducibilità se i costi sono effettivamente sostenuti. Gli altri due motivi riguardavano il mancato esame di documentazione integrativa e l’erronea percezione delle prove.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo che la CTR abbia errato nel valutare l’inerenza dei costi: da un lato non ha verificato se le prestazioni fatturate fossero normalmente necessarie e strumentali all’attività d’impresa, dall’altro ha indebitamente trasformato il giudizio di inerenza in un giudizio di congruità del prezzo. La Corte ha inoltre precisato che la soggettiva inesistenza delle operazioni non esclude, di per sé, la deducibilità dei costi, restando fermi i requisiti di effettività, inerenza e altri criteri fiscali. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
La doglianza è stata proposta come violazione di legge, in relazione ai principi fiscali sull’inerenza e sulla deducibilità dei costi.
art. 75 d.P.R. 917/1986
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate in tema di reddito d’impresa e deducibilità.
art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 917/1986
La Corte lo richiama come base normativa del requisito di inerenza dei costi all’attività d’impresa.
art. 5 e art. 11-bis d.lgs. 446/1997
Richiamati dai ricorrenti tra le norme fiscali coinvolte nel recupero a tassazione ai fini Irap.
art. 21 d.P.R. 633/1972
La CTR vi aveva erroneamente ancorato un difetto di deducibilità per genericità delle fatture; la Corte esclude che la mancanza di riferimenti "misurabili" sia requisito di legge per l’inerenza.
art. 8 d.l. 16/2012 conv. in L. 44/2012
Richiamato per la disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche pregresse.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che l’onere della prova dell’esistenza dei costi e della loro inerenza grava, in via di principio, sul contribuente; l’ufficio può però fornire prova contraria.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Secondo la Corte, consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, nei limiti dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 391, comma 3, c.p.c.
Richiamato nella fase procedurale successiva all’istanza dei ricorrenti non aderenti alla definizione agevolata.
art. 5, comma 12, L. 130/2022
Richiamato nel contesto dell’istanza di estinzione del giudizio presentata da una sola parte ricorrente per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L’inerenza del costo è un giudizio qualitativo e non quantitativo: va verificato se la spesa appartenga alla sfera dell’impresa, non se sia economicamente congrua o misurabile in termini standardizzati.
- Per i costi dedotti dal contribuente, l’onere della prova dell’esistenza del costo e della sua inerenza grava in linea di principio sul contribuente; tuttavia, quando la spesa è normalmente necessaria e strumentale all’attività d’impresa, l’onere è attenuato e l’amministrazione può contestare solo fornendo prova contraria o elementi idonei a negare il nesso con l’attività.
- La mancata indicazione di parametri quantitativi nelle fatture non è di per sé sufficiente a escludere l’inerenza se dalla documentazione emerge la tipologia della prestazione e il suo collegamento funzionale con l’impresa.
- La soggettiva inesistenza dell’operazione non esclude automaticamente la deducibilità del costo, che resta ammessa se il costo è stato effettivamente sostenuto e risultano integrati i requisiti fiscali di effettività e inerenza; diversa è l’ipotesi di operazione oggettivamente inesistente.
- Il giudice tributario non può confondere il giudizio di inerenza con quello di congruità del prezzo, salvo che la sproporzione sia talmente manifesta da costituire indice dell’assenza di correlazione tra esborso e attività d’impresa.
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