Cassazione Civile, Ordinanza n. 08705/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Due viaggiatori avevano acquistato tramite un’agenzia di viaggi un pacchetto turistico per Sharm el Sheik, comprendente volo e soggiorno. Durante le procedure di partenza, la passeggera di cittadinanza rumena veniva fermata dal vettore aereo perché ritenuta priva di un documento idoneo per l’ingresso in Egitto: disponeva infatti di un passaporto temporaneo, privo di impronte digitali e di visto di ingresso, mentre il tribunale aveva ritenuto sufficiente la sola indicazione di un passaporto con validità residua di sei mesi. In primo grado il tour operator era stato condannato per inadempimento contrattuale e risarcimento del danno patrimoniale e da vacanza rovinata; in appello, invece, la responsabilità era stata esclusa sul presupposto che incombeva sui viaggiatori l’onere di informarsi presso le autorità competenti sui documenti necessari, e che l’agenzia avesse ingenerato sì un affidamento, ma senza esonerare i clienti dal loro obbligo di verifica. I ricorrenti hanno censurato tale decisione denunciando la violazione degli artt. 37 e 43 del Codice del turismo e degli artt. 1453 e seguenti c.c., sostenendo che il professionista era tenuto a fornire, già nella fase precontrattuale e poi nell’opuscolo informativo, informazioni complete e corrette sui documenti necessari per l’espatrio; hanno inoltre contestato la riduzione dell’obbligo informativo a un generico dovere del turista di attivarsi autonomamente, pur a fronte di informazioni parziali e fuorvianti ricevute tramite l’agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale. Ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati, affermando che il tribunale aveva erroneamente rovesciato sul turista l’onere di acquisire e verificare informazioni che, nel sistema del Codice del turismo, spettano all’organizzatore/intermediario fornire per iscritto prima della conclusione del contratto e in modo vincolante. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata non aveva correttamente considerato l’informazione incompleta e fuorviante effettivamente ricevuta dai viaggiatori, né il legittimo affidamento ingenerato dalle attività svolte dall’agenzia. Il ricorso incidentale dell’agenzia di viaggi, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo)
"Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno"
L’obbligo informativo grava sull’organizzatore o sull’intermediario già nella fase precontrattuale e concerne informazioni scritte, generali ma complete, sui documenti necessari all’espatrio.
art. 38 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo)
primo comma, lett. e); secondo comma
Le informazioni sui documenti di viaggio devono essere riportate nell’opuscolo informativo e assumono valore vincolante per organizzatore e intermediario.
art. 43 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo)
Gli obblighi di adempimento vanno riferiti alla corretta esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto e non escludono la responsabilità per l’inadempimento degli obblighi informativi connessi al contratto di viaggio.
art. 45 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo)
"Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati"
L’inesatto adempimento può riguardare anche l’informazione promessa o pubblicizzata, se essa risulta incompleta o fuorviante rispetto al contenuto dovuto.
artt. 1453 e ss. c.c.
Richiamati come base della responsabilità contrattuale per inadempimento del rapporto di viaggio organizzato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Usati come parametri di censura per violazione di legge e vizi motivazionali.
artt. 91, 92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di spese di lite e motivazione del provvedimento di compensazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di pacchetto turistico, l’obbligo informativo del professionista opera già nella fase delle trattative e prima della conclusione del contratto, e non può essere degradato a un generico dovere del consumatore di informarsi autonomamente.
- Le informazioni sui documenti necessari per l’espatrio devono essere complete, corrette e idonee a consentire al viaggiatore una scelta consapevole; un’informazione parziale o fuorviante integra un inadempimento rilevante.
- Se il professionista o l’intermediario ingenerano nel cliente un affidamento incolpevole circa l’idoneità dei documenti posseduti, non può poi addossarsi al consumatore l’assenza di ulteriori verifiche come causa esclusiva dell’evento dannoso.
- Nel giudicare la responsabilità da pacchetto turistico occorre coordinare la disciplina consumeristica con il principio di autoresponsabilità senza svuotare la tutela del consumatore, ma anche senza presupporre un dovere di diligenza del viaggiatore incompatibile con le informazioni che il professionista era tenuto a fornire.
- La responsabilità contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario può derivare anche dall’inesatto adempimento degli obblighi informativi connessi al viaggio, non solo dalla difformità materiale dei servizi acquistati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08699/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08700/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08701/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08702/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08703/2026 del 08/04/2026
- ordinanza_civile · 8 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08706/2026 del 08/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →