Cassazione Civile, Ordinanza n. 31328/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IVA per l'anno 2012, con cui l'Ufficio recuperava imposta ritenendo inesistenti, in tutto o in parte, varie operazioni fatturate e detratte: in particolare rapporti con una società cipriota qualificata come mera cartiera, operazioni intracomunitarie considerate inesistenti perché i beni erano stati consegnati ad altro soggetto nazionale e ulteriori operazioni soggettivamente fittizie con altre società. La CTP e poi la CTR respingevano il ricorso e l'appello della contribuente. In cassazione la società proponeva quattordici motivi: contestava, tra l'altro, il raddoppio dei termini di accertamento per asserita inidoneità della notizia di reato; la motivazione sulla reale sussistenza della frode e sulla prova contraria; la violazione delle norme UE e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 in tema di detrazione IVA; l'erronea esclusione di una cessione intracomunitaria e della relativa esenzione; il trattamento sanzionatorio e la continuazione; nonché l'irrilevanza della sentenza penale assolutoria richiamata dalla contribuente. Lamentava inoltre vizi motivazionali e violazioni processuali, sostenendo che la CTR avesse omesso o travisato l'esame di fatti, prove e questioni di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini secondo la disciplina ratione temporis applicabile, osservando che esso dipendeva dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e non dalla concreta presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale. Ha inoltre ritenuto corretto l'impianto motivazionale della CTR sulla frode IVA e sulla prova dell'operazione soggettivamente inesistente, affermando che l'Amministrazione aveva fornito adeguati elementi presuntivi e che la contribuente non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria buona fede con la massima diligenza esigibile. Ha confermato l'esclusione della detrazione IVA e della cessione intracomunitaria, in quanto gli elementi di fatto accertati mostravano operazioni fittizie o meramente di transito. Ha infine ritenuto non decisiva la sentenza penale assolutoria e corretta la statuizione sulle sanzioni. La contribuente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che varie censure eccedessero il vizio denunciabile e mirassero a una rivalutazione del merito
artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c.
invocati per vizi di motivazione o omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione e ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
applicato nel testo ratione temporis; il raddoppio dei termini è stato ritenuto operante secondo la disciplina transitoria allora vigente
richiamato come fonte dell'obbligo di denuncia penale, la cui sussistenza è sufficiente a fondare il raddoppio dei termini di accertamento
art. 2 d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128
primo e secondo comma; art. 2 e art. 3, secondo comma
la Corte ha applicato la norma di salvaguardia: la modifica restrittiva del raddoppio non opera per violazioni constatate e atti notificati nei termini indicati, mentre restano salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore
art. 1, commi da 130 a 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208
richiamato per la successiva abolizione del raddoppio dei termini, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie per il regime transitorio
Direttiva 2006/112/CE
evocata sul diritto alla detrazione IVA; la Corte ha ribadito che la detrazione non spetta in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e frode conosciuta o conoscibile dal cessionario
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che vi fosse lesione, essendo gli elementi conoscibili e contestabili dalla contribuente
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione IVA è negata quando le operazioni sono soggettivamente inesistenti e il contribuente non prova la propria buona fede e diligenza massima
in tema di cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare l'effettività del trasferimento in altro Stato membro e la propria buona fede; nel caso concreto la cessione è stata esclusa perché il Paese estero era mero luogo di transito
art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato sul cumulo/continuazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente applicato i criteri per la sanzione complessiva
artt. 20 D.L. n. 74 del 2000
evocato insieme all'art. 654 c.p.p. per sostenere la rilevanza della sentenza penale; la Corte ha escluso che la decisione penale avesse incidenza sul nucleo della controversia tributaria
richiamato sulla efficacia della sentenza penale nel giudizio civile/tributario; la Corte ha negato rilevanza decisiva alla sentenza assolutoria
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito l'onere dell'Ufficio di provare la fittizietà e la consapevolezza, e quello del contribuente di provare la propria buona fede
richiamato a sostegno dell'uso di presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare la frode e la fittizietà soggettiva
art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'ammissibilità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse dichiarato l'inammissibilità ma avesse deciso nel merito
artt. 7 e 16 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamati in tema di motivazione e irrogazione sanzionatoria; la Corte ha ritenuto la doglianza volta in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito
art. 38 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati insieme alle norme IVA e civilistiche sull'onere probatorio, per contestare la ricostruzione della frode e l'onere della prova
Massime di principio
- In tema di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a un'evasione; il contribuente deve a sua volta dimostrare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente, da sola, a dimostrare la buona fede del contribuente né a fondare il diritto alla detrazione IVA quando l'operazione sia soggettivamente inesistente.
- Per il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile ratione temporis, è decisiva la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale per fatti astrattamente rilevanti, indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia o dall'esito del processo penale; il giudice tributario può verificare solo ex post la non pretestuosità dell'uso della norma.
- La sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice tributario quando non incida sul nucleo fattuale della pretesa fiscale e quando la controversia sia decisa sulla base di autonomi elementi probatori.
- La cessione intracomunitaria è esente solo se il cedente prova l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro e la concreta riconducibilità dell'operazione a una reale movimentazione comunitaria; il mero transito o la destinazione apparente all'estero non bastano.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, chiedano una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione, perché mirano a un riesame del merito non consentito.
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