Cassazione Civile, Ordinanza n. 31257/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato nel 2001 per la gestione di un supermercato, poi qualificato dagli arbitri come affitto di azienda. Allo spirare del rapporto, una parte sosteneva di aver ricevuto una disdetta regolare e chiedeva la restituzione dell'azienda e il risarcimento per il ritardo nella riconsegna; l'altra parte contestava la qualificazione del contratto, sostenendo che si trattasse invece di locazione o sublocazione e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda avversaria, l'indennità prevista dagli artt. 2561 e 2562 c.c., nonché il rigetto del risarcimento. L'arbitro unico aveva qualificato il rapporto come affitto di azienda, condannando la parte resistente nel giudizio arbitrale alla restituzione dell'azienda e al risarcimento del danno per la ritardata riconsegna, liquidato nel canone mensile. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del lodo. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1591 c.c. in relazione agli artt. 1218, 1223 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il danno ex art. 1591 c.c. sarebbe una presunzione semplice superabile e che, avendo essa riconsegnato i locali alla proprietaria dell'immobile, il debito avrebbe potuto riguardare solo i beni mobili strumentali non restituiti, con conseguente insussistenza o riduzione del canone dovuto; 2) vizio di motivazione per omessa considerazione dell'avvenuta riconsegna del bene immobile alla proprietaria e della pretesa incidenza di tale circostanza sul risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1591 c.c. anche all'affitto di azienda, affermando che l'obbligo di rilascio del complesso aziendale si adempie solo con la restituzione integrale dell'oggetto del contratto, comprensivo del godimento dell'immobile e dei beni strumentali. Pertanto, la restituzione solo parziale non esclude la mora dell'affittuario e non consente di ridurre proporzionalmente il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame, rilevando che la Corte d'appello aveva affrontato il tema del rilascio parziale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base del ricorso al presidente del tribunale per la nomina dell'arbitro unico
si applica anche all'affitto di azienda in mancanza di una disciplina speciale; il corrispettivo è dovuto fino alla riconsegna integrale e la restituzione parziale non esclude la mora né riduce il pagamento
richiamato dalla parte convenuta in arbitrato per chiedere l'indennità in caso di qualificazione del rapporto come affitto di azienda
richiamato dalla parte convenuta in arbitrato per chiedere l'indennità in caso di qualificazione del rapporto come affitto di azienda
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa violazione delle regole sull'inadempimento
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa violazione dei criteri di risarcimento del danno
invocato per lamentare omessa pronuncia sulla riconsegna del bene immobile e sulla limitazione del danno ai soli beni mobili
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel contratto di affitto di azienda, in assenza di una disciplina speciale sulla ritardata restituzione, si applica l'art. 1591 c.c. per analogia con la locazione, purché la norma non risulti incompatibile con la struttura dell'affitto.
- L'obbligazione di rilascio del complesso aziendale si considera adempiuta solo con la restituzione integrale del bene-oggetto del contratto; la consegna soltanto parziale non fa cessare la mora dell'affittuario.
- Ai fini dell'art. 1591 c.c., la restituzione parziale del bene non consente una riduzione proporzionale del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna: il canone resta dovuto integralmente sino alla cessazione totale del godimento.
- La presunzione di danno collegata al ritardo nella restituzione opera come liquidazione automatica del corrispettivo fino alla riconsegna, mentre l'eventuale maggior danno resta a carico del locatore e deve essere provato.
- Non ricorre vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito ha espressamente esaminato la questione decisiva, anche se con soluzione sfavorevole alla parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31253/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31255/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31260/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31263/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →