Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo limitatamente a carichi di natura tributaria, deducendo tra l'altro la mancata notifica delle cartelle presupposte. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso perché l'agente della riscossione non aveva provato la notifica delle cartelle, ma aveva compensato le spese. In appello il contribuente aveva censurato solo la compensazione delle spese; la commissione regionale aveva confermato ritenendo che la compensazione rientrasse nella discrezionalità del giudice e potesse desumersi dalla motivazione complessiva, valorizzando anche la mancata costituzione dell'agente della riscossione e la natura/personalità della controversia. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omessa valutazione di una circostanza decisiva, sostenendo che, essendo risultato integralmente vittorioso sull'eccezione relativa alla mancata prova della notifica degli atti presupposti, non vi erano i presupposti per compensare le spese e che, comunque, la compensazione non era sorretta da un'adeguata motivazione specifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina sulle spese del processo tributario allora vigente, che rinviava all'art. 92 c.p.c. nella formulazione che richiedeva la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha affermato che la compensazione non può essere giustificata con riferimenti generici alla discrezionalità del giudice, alla natura processuale della pronuncia o alla mancata costituzione della controparte, né con ragioni attinenti al rito o al merito della soccombenza, dovendo invece essere fondata su specifiche circostanze della controversia. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l'agente della riscossione era tenuto a produrre la prova della notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo e che l'accoglimento del ricorso del contribuente su tale punto escludeva la legittimità della compensazione così motivata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla commissione regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza, espressione del principio di causalità.
Nella disciplina applicabile al caso, la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; non bastano formule generiche o ragioni inerenti alla natura processuale della pronuncia.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La parte soccombente è condannata alle spese; la commissione tributaria può compensarle secondo i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.
art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 263 del 2005
Ha introdotto, per i giudizi interessati, il requisito degli altri giusti motivi esplicitamente indicati per la compensazione.
art. 39-quater legge n. 51 del 2006
Ha inciso sulla disciplina delle spese richiamata dal testo previgente dell'art. 92 c.p.c.
art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009
Ha sostituito i 'giusti motivi' con le 'gravi ed eccezionali ragioni' da indicarsi in motivazione.
art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009
Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 132 del 2014
Ha ulteriormente ristretto le ipotesi di compensazione, applicandosi ai procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015
Ha sostituito l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 prevedendo autonomamente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato anche per omessa valutazione di una circostanza decisiva, ma il nucleo decisivo della censura è stato la violazione della disciplina sulle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario regolato dalla disciplina previgente, la compensazione delle spese non è rimessa a un mero potere discrezionale del giudice, ma richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
- Le ragioni della compensazione devono riferirsi a specifiche circostanze della controversia e non possono consistere in formule generiche, nella sola natura processuale della decisione o in elementi inerenti al rito o al merito della soccombenza.
- La mancata costituzione della parte vittoriosa o la semplice circostanza che il giudice abbia accolto il ricorso per difetto di prova della notifica non bastano, da sole, a fondare la compensazione delle spese quando la parte soccombente era gravata dell'onere di produrre la prova dell'atto presupposto.
- Nel contenzioso in cui si contesti la legittimità di un preavviso di fermo per mancata notifica degli atti prodromici, l'agente della riscossione deve fornire la prova della regolare notificazione quando tale circostanza sia specificamente contestata.
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