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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

Tra una società privata e un ente ospedaliero pubblico furono stipulati nel 2001 due contratti distinti, uno relativo alla disponibilità di immobili e uno relativo a una pluralità di beni mobili strumentali, oltre a un successivo contratto del 2005. Dopo la scadenza del 31 maggio 2011, la società ritenne che il rapporto si fosse tacitamente rinnovato e ottenne tre decreti ingiuntivi per canoni relativi sia ai beni mobili sia agli immobili. L'ente propose opposizione; in primo grado una parte delle opposizioni fu dichiarata tardiva per errore di rito, mentre per gli immobili fu esclusa la debenza dei canoni ma riconosciuta un'indennità per la protratta occupazione. In appello e poi in cassazione emerse la questione decisiva della qualificazione unitaria dell'operazione negoziale come affitto d'azienda, con conseguente applicazione del rito locatizio e inapplicabilità delle regole di rinnovo automatico della locazione. Dopo la cassazione con rinvio, il giudice di rinvio negò sia la rinnovazione tacita sia il diritto all'indennità ex art. 1591 c.c., ritenendo inoltre che la disponibilità dei locali fosse stata riacquisita dalla dante causa della società attrice tramite accordo con la ASL. La società ricorse nuovamente lamentando, in sintesi, errata interpretazione del precedente giudicato di legittimità, violazione dei limiti del giudizio di rinvio, violazione del giudicato su alcuni accertamenti di fatto, omesso esame di fatti decisivi e illegittima statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha rigettato tutti i motivi tranne quello sulle spese di cassazione, accogliendo solo quest'ultimo e decidendo senza rinvio la compensazione di quel grado.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi di ricorso dal primo all'ottavo; ha accolto il nono motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della ricorrente alle spese del precedente giudizio di cassazione e decidendo nel merito con conferma della compensazione già disposta nella sentenza rescindente. La restante parte della decisione di rinvio è rimasta ferma: è stata confermata la negazione dei canoni per la componente mobiliare, l'esclusione della rinnovazione tacita dell'unitario rapporto qualificato come affitto d'azienda, il rigetto della pretesa indennitaria ex art. 1591 c.c. e la condanna restitutoria in favore dell'ente resistente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sul solo punto delle spese, la causa è stata decisa nel merito su tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Le regole ermeneutiche possono essere invocate anche per interpretare il contenuto precettivo di una sentenza, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che la precedente decisione di legittimità avesse il significato preteso dalla ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione, non su singole affermazioni isolate; inoltre, una nuova qualificazione unitaria del rapporto ha reso irrilevanti le tesi sulla prosecuzione solo di una parte del rapporto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le clausole contrattuali sulla durata e sul rinnovo vanno interpretate nel loro complesso; il giudice di rinvio ha ritenuto che una clausola escludesse il rinnovo automatico e l'altra ne prevedesse al più uno solo.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può porsi in contrasto con i capi decisi; nel caso concreto, tuttavia, il vincolo non impediva il rigetto delle pretese della ricorrente, mentre la censura sulle spese è risultata fondata perché la Cassazione le aveva già compensate.

  • art. 1597 c.c.

    La ricorrente lo invocava in tema di rinnovazione del rapporto, ma la Corte ha escluso che fosse applicabile alla fattispecie unitariamente qualificata come affitto di azienda, salvo il diverso tema della volontà negoziale espresso nelle clausole.

  • art. 1591 c.c.

    L'indennità per ritardata restituzione presuppone la protrazione dell'occupazione senza titolo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistente tale presupposto perché la disponibilità del bene era stata riacquisita dalla dante causa della società attrice.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte domande nuove, ma il contraddittorio su questioni derivanti dalla cassazione deve essere rispettato; le censure che evocavano la norma sono state ritenute infondate.

  • art. 389 c.p.c.

    Le domande di restituzione conseguenti alla cassazione si propongono davanti al giudice di rinvio e non sono domande nuove; perciò la domanda restitutoria dell'ente resistente è stata ritenuta ammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale di molte censure sulla violazione dei limiti del giudizio di rinvio e della disciplina delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di giudicato, interpretazione contrattuale e disciplina della rinnovazione/indennità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La doglianza per omesso esame di fatto decisivo è stata respinta perché diretta in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 28 l. 27 luglio 1978, n. 392

    La sua applicazione è stata esclusa dalla Cassazione per l'affitto d'azienda, con conseguente impossibilità di fondare sulla disciplina locatizia una rinnovazione tacita.

  • art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392

    Come l'art. 28, è stato ritenuto non applicabile al rapporto unitariamente qualificato come affitto di azienda.

Massime di principio

  • Se due pattuizioni formalmente distinte sono collegate funzionalmente in un'unica operazione economica, il giudice può riqualificare unitariamente il rapporto e applicare la disciplina corrispondente al suo effettivo contenuto, con effetti anche sul rito applicabile alle opposizioni monitorie.
  • La sentenza di cassazione che riqualifica il rapporto vincola il giudice di rinvio non solo sul principio di diritto, ma anche sui capi già coperti da giudicato interno; restano esaminabili solo le questioni non decise e non incompatibili con il decisum rescindente.
  • Il giudicato non si forma su singole affermazioni isolate o su argomentazioni incidentali, ma sui capi autonomi della decisione e sui punti necessari a sostenerli.
  • L'indennità per ritardata restituzione presuppone la permanenza dell'occupazione senza titolo; se il bene è rientrato nella disponibilità del concedente o di chi ne abbia titolo, viene meno il presupposto della pretesa.
  • Nel giudizio di rinvio sono ammissibili le domande di restituzione conseguenti alla cassazione, perché non costituiscono domande nuove in senso proprio.
  • Il giudice di rinvio non può modificare la regolazione delle spese del giudizio di cassazione quando esse siano già state decise dalla Corte di legittimità; in tal caso, se vi è errore della sentenza di rinvio, la Cassazione può correggerlo senza ulteriore rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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