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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31255/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti stipulati nel 2001 tra una società privata e un'azienda ospedaliera: uno relativo alla sublocazione di immobili e uno alla locazione di una universalità di beni mobili costituita da apparecchiature mediche, poi seguiti da ulteriori pattuizioni. Dopo la scadenza dei rapporti e la mancata espressa rinnovazione, la società incorporante ha ottenuto decreti ingiuntivi per canoni e conguagli, sostenendo che il rapporto si fosse tacitamente rinnovato e che fosse dovuto il corrispettivo anche per il periodo successivo alla scadenza. L'ente ospedaliero ha opposto i decreti, contestando rito, durata e debenza delle somme. In Cassazione, dopo una precedente pronuncia che aveva qualificato unitariamente l'operazione negoziale come affitto d'azienda e aveva escluso l'applicazione della disciplina vincolistica della locazione, la società ricorrente ha proposto nove motivi: 1) errata interpretazione della precedente sentenza di legittimità e del suo dispositivo; 2) violazione dei limiti del giudizio di rinvio; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e della disciplina sulla rinnovazione; 4-7) violazione del giudicato e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla domanda di indennità ex art. 1591 c.c. e al preteso protrarsi dell'occupazione dei locali; 8) violazione dei limiti del giudizio di rinvio per la domanda restitutoria proposta dalla controparte; 9) erronea statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, già compensate nella precedente sentenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi otto motivi di ricorso, ritenendo corretta la lettura della precedente sentenza di cassazione da parte del giudice di rinvio. Ha ribadito che i due contratti andavano considerati unitariamente come affitto d'azienda, con conseguente rito locatizio per le opposizioni ai decreti ingiuntivi e con esclusione dell'applicabilità degli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978; ha inoltre confermato che non poteva predicarsi una rinnovazione tacita del rapporto e che, in fatto, la società concedente aveva consentito alla ASL di permanere nei locali, sicché non era dovuta l'indennità ex art. 1591 c.c. Ha invece accolto il nono motivo, rilevando che il giudice di rinvio non poteva ridisciplinare le spese del giudizio di cassazione, già compensate nella precedente sentenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di cassazione, decidendo nel merito con conferma della compensazione già disposta; le spese del presente giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi

    Le norme sull'interpretazione devono essere applicate anche agli enunciati contenuti nelle sentenze di legittimità, ai fini della corretta lettura del decisum precedente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma sui capi e punti della decisione, non su singole affermazioni isolate; nel caso concreto la Corte ha riconosciuto il giudicato sull'unitaria qualificazione del rapporto e sull'esclusione della rinnovazione tacita.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici ordinari; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di rinvio circa durata e proroga dei rapporti.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può travalicare i limiti del rinvio; tuttavia può correggere gli effetti conseguenti alla nuova qualificazione del rapporto.

  • art. 1591 c.c.

    L'indennità per ritardata restituzione presuppone la persistente disponibilità abusiva del bene da parte del conduttore; nel caso concreto essa è stata esclusa perché la disponibilità era rientrata alla concedente.

  • art. 1597 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rinnovazione della locazione, ma ritenuto non applicabile al rapporto qualificato come affitto d'azienda.

  • art. 27 l. n. 392/1978

    La disciplina della durata e del rinnovo automatico delle locazioni non si applica all'affitto d'azienda.

  • art. 28 l. n. 392/1978

    Esclusa l'applicabilità all'affitto d'azienda, con conseguente negazione di una rinnovazione tacita alla scadenza.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il tema delle conclusioni e del contraddittorio non consente di introdurre richieste incompatibili con i limiti tracciati dalla sentenza rescindente.

  • art. 389 c.p.c.

    Le domande di restituzione conseguenti alla cassazione si propongono al giudice di rinvio e non costituiscono domande nuove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione processuale e dei limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le doglianze di violazione di legge e di giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, censura ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione qualifica unitariamente più pattuizioni come un solo rapporto contrattuale, il giudice di rinvio non può tornare a frammentare l'operazione negoziale in singoli contratti autonomi.
  • Se il rapporto è qualificato come affitto d'azienda, non si applicano in via automatica le regole speciali sulla rinnovazione delle locazioni urbane previste dalla legge sull'equo canone.
  • Il giudicato non si forma su singole frasi della motivazione, ma sui capi e punti decisori effettivamente coperti dalla statuizione; la loro esatta individuazione richiede la lettura coordinata di dispositivo e motivazione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve decidere le questioni rimaste effettivamente aperte, purché compatibili con quel vincolo.
  • L'indennità ex art. 1591 c.c. presuppone che il bene sia rimasto nella disponibilità del soggetto tenuto alla restituzione; se la disponibilità è rientrata al concedente o a chi abbia titolo, la pretesa non è fondata.
  • Le domande restitutorie conseguenti alla cassazione non sono domande nuove e possono essere proposte nel giudizio di rinvio.
  • Il giudice di rinvio non può rideterminare le spese del precedente giudizio di cassazione quando la Cassazione le abbia già regolate con statuizione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAffitto di aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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